Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 marzo 1993, n.3635

Per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali
ecclesiastici, la sussistenza della doppia pronuncia conforme, ai fini
dell’osservanza del disposto di cui all’art. 797 n. 4 Cod. proc.
civ., può ricavarsi dal decreto di esecutività del Tribunale supremo
della Segnatura apostolica e dalla stessa sentenza di secondo grado,
tenuto conto dei riferimenti alla precedente fase del giudizio in essa
contenuti, mentre non necessario procedere all’esame diretto della
sentenza ecclesiastica di primo grado. In tema di delibazione di
sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio, la circostanza che
detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l’obbligo
della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facoltà per il
giudice di disporla per il caso in cui non conosca la lingua latina,
ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di
determinate espressioni.