Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Conventio 08 giugno 2012

Apostolica Sedes et Res publica Lituaniae alteram congruentem partem
per Mutuas Notas certiorem fecerunt se utramque intraneas procedendi
de iure rationes complevisse,necessaria s ut haec Conventio vigere
incipiat. Quae quidem Conventio die XXIII mensis Octobris anno MMXII
vigere coepit ad normam Articuli VIII, Paragraphi II, eiusdem
Pactionis.

Decreto ministeriale 02 luglio 2003

D.M. 2 luglio 2003: "Disposizioni di attuazione dell'art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche". (GU n. 162 del 15.07.2003) IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra […]

Accordo 18 dicembre 2008

Accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, 18 dicembre 2008 (*). La République française, d’une part, et Le Saint-Siège, d’autre part, ci-après dénommés « les Parties », Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée […]

Decreto 16 aprile 2009, n.427

In Olir: Parigi. Firmato un Accordo tra Santa Sede e Francia sul mutuo
riconoscimento dei gradi e dei diplomi dell’insegnamento superiore (18
dicembre 2008) [https://www.olir.it/news/archivio.php?id=1941]

Decreto 16 maggio 2007

Ministero dell’Università e della Ricerca. Decreto 16 maggio 2007: “Riconoscimento di lauree e lauree specialistiche rilasciate dalla facolta’ Valdese di Teologia, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 124 del 30 maggio 2007) IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Visto l’art. 15 […]

Sentenza 30 gennaio 2007, n.783

Il titolo di Magistero in Scienze Religiose non può essere equiparato
al titolo accademico conferito dalla Facoltà di Teologia, ma non si
ravvisa alcuna ragione ostativa per escludere la sua sussumibilità
– nel raffronto comparativo – alla categoria del diploma di grado
universitario. Tanto si opina almeno per un duplice ordine di ragioni:
anzitutto, perché – all’esito di una lettura del percorso
didattico di quel corso di studi – si evince chiaramente che le
materie in esso insegnate sono di grado universitario e non certo
scolastico. In secondo luogo perché a voler diversamente ritenre,
escludendosi che il titolo di cui si discorre possa inquadrarsi nella
lett. c) del punto 4.3. dell’accordo tra il Ministero della Pubblica
istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche (D.P.R. n. 751/1985),
non si vede quali attestati potrebbero rientrare in tale categoria,
che evidentemente è stata individuata proprio per censire i titoli
che contengono un quid pluris culturale rispetto a quelli scolastici,
e che non sono tuttavia elevabili a quello della laurea.

Sentenza 10 luglio 2006, n.4349

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Le disposizioni concorsuali che prevedano, da un lato, la valutazione
del solo diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con
l’aggiunta del diploma di scienze religiose (quale punteggio
aggiuntivo fisso), e dall’altro la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, qualora sia fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore, risultano pienamente conformi
alle previsioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del
16.12.1985. Tale diposizione stabilisce che il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che,
inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione
cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo
che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in
aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima
la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma
di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di
scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare la
religione cattolica (Nel caso di specie, alla ricorrente in possesso
del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose,
all’atto della pubblicazione della relativa graduatoria concorsuale,
veniva valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non
l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più
favorevole in base alla votazione conseguita).

Sentenza 07 luglio 2006, n.4308

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.