Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 ottobre 2015

Non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale
contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero
che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona
non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello
stesso sesso, una volta valutato in concreto che il
riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di
tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto,
corrispondono all’interesse superiore del minore
al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue
le figure genitoriali e al mantenimento delle positive
relazioni affettive ed educative che con loro si sono
consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e
del provvedimento di adozione; ne consegue che tale provvedimento
è suscettibile di trascrizione nei registri dello Stato
Civile.

Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori,
Famiglia, 16 ottobre 2015 (Pres. Bianca La Monica, est. M.
Cristina Canziani)

Sentenza 21 maggio 2015, n.228

Spetta solo all'Autorità giudiziaria ordinaria disporre la
cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli
atti di matrimonio, posto che le registrazioni dello stato civile non
possono subire variazioni se non nei limitati casi descritti e
normativamente previsti in modo espresso. L'ufficiale di stato
civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli
errori materiali, laddove ogni rettificazione o cancellazione è
attribuita alla competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria (nel caso di specie, la trascrizione nei registri dello
stato civile di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto
all'estero).

Sentenza 09 marzo 2015, n.3912

Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].

Decreto 26 febbraio 2015, n.113

La diversità di sesso dei nubendi non può considerarsi –
secondo il Tribunale adito – un requisito minimo indispensabile
affinchè il matrimonio possa essere riconosciuto come tale,
nè sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma
specifica che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di
entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio. Grava
dunque sull'Italia l'obbligo di offrire, alla unioni
omosessuali che richiedano il riconoscimento, una tutela adeguata ed
equivalente a quella offerta alle coppie eterosessuali, anche se il
riconoscimento non necessariamente deve avvenire mediante
l'accesso al matrimonio, potendo astrattamente avvenire mediante
la previsione di forma di tutela diversamente denominate, come le
unioni civili. A parere del Collegio, in ogni caso, l'imperativo
sociale che nella giurisprudenza della CEDU, secondo la c.d. dottrina
del margine di apprezzamento, consente  – ove sia proporzionale
allo scopo – la diversità di trattamento di situazioni
analoghe, non può essere costituito da una discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, anche ove tale discriminazione
possa ritenersi parte della tradizione di un dato Paese. (Nel caso di
specie, il Collegio ha decretato che l'Ufficiale di Stato civile
provvedesse alla trascrizioni nei registi dello Stato civile del
matrimonio celebrato all'estero con rito civile tra persone dello
stesso sesso) [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento Alessandro Ceserani, Università degli Studi di
Milano]

Decreto 23 settembre 2014

L’attività di tenuta dei registri dello stato
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]

In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014
: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".

Decreto 02 luglio 2014

L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non
può essere trascritto perché non è idoneo a
spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della
attuale vigente normativa. In particolare, nel caso di specie,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sebbene la legge
argentina abbia introdotto la possibilità di ottenere la
rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente
amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge
164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che
accerti e dichiari il nuovo status della persona, essa tuttavia non
attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto –
all’art. 7 –  testualmente sancisce “gli effetti
della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della
presente legge sono applicati a terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro". L’atto di matrimonio
di cui si chiede la trascrizione risulta dunque essere un atto di
matrimonio tra persone dello stesso sesso, come tale in Italia
intrascrivibile nei registri dello stato civile. [La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]