Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 dicembre 2013, n.1176

Il Piano dei servizi, che ai sensi dell’art. 7 della l.r.
Lombardia 12/2005 è una delle articolazioni del PGT, ai sensi
del successivo art. 9 comma 4 “valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale […] e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di
intervento. Analogamente il piano indica […] le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne
quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione”. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa l.r.
12/2005, fanno poi parte dei “servizi” che il relativo
Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse
comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare
“valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni
religiose di cui all’articolo 70”, ovvero di tutte le
confessioni religiose “come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano
effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui
statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità
istituzionali”. La medesima norma prevede anche una
“previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune
interessato. Un richiamo che va però interpretato in senso
conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la
libertà di culto, nel senso che – secondo la Corte adita – la
stipula di tale convenzione deve ritenersi richiesta per realizzare
opere con contributi e provvidenze pubblici, non per la qualificazione
degli istanti come realtà sociali ai fini della programmazione
dei servizi religiosi. Tanto rilevato, la delibera di approvazione del
PGT viene dunque annullata nella parte in cui omette di apprezzare,
attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante
realtà sociali islamiche, esistano nel Comune, di valutare le
loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere
motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel
Piano dei servizi.

Sentenza 28 dicembre 2009, n.6226

L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(Legge sul governo del territorio) stabilisce che “I mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”. Questa previsione, essendo stata introdotta dalla legge
regionale 14 luglio 2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), non è
tuttavia applicabile prima di tale data. (Nel caso di specie, viene
pertanto accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui
veniva ingiunta la demolizione di opere abusive ed il ripristino della
destinazione d’uso artigianale di un immobile successivamente
destinato a luogo di culto).

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In OLIR.it
Consiglio Stato  sez. IV.  Sentenza 27 novembre 2010, n. 8298
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5547]:
“Esercizio del diritto di culto e normativa urbanistica” (II grado).

Sentenza 26 novembre 2009, n.792

Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere
interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono
costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono
all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici. Ne consegue che secondo la legge
regionale Emilia Romanga n. 31 del 2002 la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse
dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni
urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto
rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (art. 15). (Nel caso di specie, indipendentemente dall’assenza di
un’espressa autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di
culto, il permesso di costruire in deroga non risultava pertanto
titolo legittimante una destinazione d’uso non rientrante tra quelle
ammesse dalla normativa di piano).
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In OLIR.it
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2011, n. 683
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5636]:
“Edifici di culto e pianificazione urbanistica” (II grado)

Sentenza 28 gennaio 2011, n.683

L’art. 15 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31
(“Disciplina generale dell’edilizia”) prevede espressamente che il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici venga
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. In
particolare, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali – può riguardare esclusivamente “le destinazioni
d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i
fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi”. Le deroghe al piano regolatore comunale,
pertanto, non possono essere di tale entità da elidere le esigenze di
ordine urbanistico sottese al piano ed, in particolare, non possono
legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda
la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle
scelte fondanti sull’uso del territorio ( Nel caso in esame il
permesso di costruire in deroga – e la correlata autorizzazione unica
per l’intervento di “cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica” – non poteva costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso non compresa in quelle indicate dalla normativa di
piano).
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In OLIR.it
T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, Sentenza 26 novembre 2009 n. 792
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5637&prvw=1]:
“Edifici di culto e mutamenti di destinazione d’uso” (I grado).

Varie 27 gennaio 2011

Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html

Sentenza 17 settembre 2009, n.4665

L’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo
religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé
sufficiente a configurare un illecito edilizio suscettibile di essere
sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u.
edilizia); né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in
un luogo strutturato e destinato ad abitazione.

Sentenza 22 gennaio 2009, n.985

La costruzione di un edificio non destinato all’esercizio del culto,
bensì finalizzato ad ospitare la sede di una associazione religiosa,
non può ritenersi rientrante tra le opere di urbanizzazione
secondaria, per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento dei
contributi concessori (nel caso di specie, la costruzione della sede
della Associazione dei Testimoni di Geova, non essendo qualificabile
quale luogo di culto o edificio religioso, veniva assoggettata dal
Comune al pagamento degli oneri concessori).

Legge provinciale 23 febbraio 1998, n.3

L.P. Trento 23 febbraio 1998, n. 3: “Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l’anno 1998”. (omissis) ARTICOLO 14 Cessazione dell’efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali: 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere e agli investimenti effettuati dai comuni e dai loro consorzi, cessano […]

Legge regionale 18 ottobre 2002, n.25

L.R. Molise 18 ottobre 2002, n. 25: “Eliminazione delle barriere architettoniche”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 23 del 31 ottobre 2002) (omissis) ARTICOLO 4 (Campo di applicazione) 1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata […]