Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2004

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 8 novembre 1995, n. 3048.

Considerato

L’istruttoria effettuata dall’Amministrazione riferente ha accertato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per il richiesto riconoscimento. L’Ente ecclesiastico Abbazia di Montecassino ha, infatti, la sua sede in Italia, risulta canonicamente eretto ad immemorabili, è istituto religioso di diritto pontificio, ha ottenuto l’assenso degli organi superiori al riconoscimento civile, offre sufficienti garanzie di stabilità e dispone di un patrimonio adeguato alle proprie finalità istituzionali.

L’ente riconoscendo, oltre alle finalità di culto e di religione, cura la custodia del complesso monumentale di Montecassino, affidata all’Abate con provvedimenti governativi del 16 maggio e 14 giugno 1868 e svolge inoltre attività culturale e di ricerca mediante l’organizzazione di convegni e la pubblicazione di opere.

Ai fini del riconoscimento civilistico va richiamato il consolidato orientamento di questo Consiglio secondo il quale il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico comporta un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti morali.

In relazione poi alle attività collaterali prima indicate, va considerato che importanza essenziale riveste il regime di pubblicità attuato per le persone giuridiche ecclesiastiche, – mediante l’iscrizione nell’apposito registro, insieme alle indicazioni prescritte dagli artt. 33 e 34 del C.C., delle norme di funzionamento e dei poteri degli organi dell’Ente (leggi 20.5.1985 n. 206 e 222). Con ciò si è inteso rendere nota nei confronti di chiunque la struttura organizzativa dell’Ente ed i controlli interni della sua gestione.

Per quanto precede, deve ritenersi indispensabile la previsione nello statuto di almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione dei conti affidata all’economo.

Non si tratta, come ritiene l’Abate, di creare un organo esterno all’amministrazione dell’Ente ma di affidare, a persona scelta dai competenti organi della Istituzione religiosa, riconosciuta civilisticamente, la supervisione dei movimenti di entrata e di uscita a tutela non solo della correttezza gestionale ma anche dei terzi che avranno rapporti di natura economica con l’Ente.

Per quanto riguarda le altre norme statutarie non si hanno rilievi da formulare.

P.Q.M.

esprime parere favorevole con la osservazione di cui in motivazione.