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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Notizie • 15 Dicembre 2004

Roma: Pubblicata l’Ordinanza della Corte costituzionale che dichiara manifestatamente inammissibile il ricorso del Tar del Veneto in materia di crocifisso (15 dicembre 2004)

Con una ordinanza depositata oggi, 15 dicembre 2004, in cancelleria, la Corte costituzionale ha dichiarato “manifestamente inammissibile” il ricorso con il quale il Tar del Veneto ha impugnato le norme (gli articoli 159 e 190 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che confermano la vigenza dei regi decreti di ottant’anni fa che includono il Crocifisso tra gli “arredi” delle aule scuolastiche.
La Corte Costituzionale non è entrata nel merito della questione perchè il Tar del Veneto, pur avendo formalmente impugnato davanti alla Consulta tre norme (gli articoli 159, 190 e 676) del testo unico in materia di istruzione, ha in realtà messo in discussione la legittimità di norme regolamentari sugli arredi scolastici, che imporrebbero l’obbligo di esposizione del crocifisso. Così facendo, il giudice amministrativo è, partito, secondo la Corte, da “presupposti erronei” perchè ha fatto “un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimita” concernente norme regolamentari. Norme che, prive di forza di legge, non possono costituire oggetto di un sindacato di legittimità costituzionale, ne’ conseguentemente di un intervento interpretativo della Corte. Improprio è, inoltre, secondo la Corte il riferimento fatto dal Tar del Veneto al regio decreto del 1924. Questo – precisa l’ordinanza – si riferisce alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma “non si occupa dell’ arredamento delle aule” e, dunque, non può trovare fondamento legislativo nella disposizione del testo unico del 1994 (art. 190) che è “volta a disciplinare solo l’onere finanziario per la fornitura di tale arredamento”. Infine – conclude la Corte – non ha alcun valore il fatto che l’art. 676 del testo unico preveda che rimangono in vita tutte le norme non espressamente abrogate dallo stesso testo unico, perchè “l’eventuale salvezza” di norme non incluse nel testo unico e non incompatibili con esso, può riguardare solamente disposizioni legislative e non regolamentari.

Il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale

Il testo dell’ordinanza del Tar del Veneto

La questione del “crocifisso”

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