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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Notizie • 28 Settembre 2005

Tribunale Civile di L’Aquila: Ordinanza 26 maggio 2005, rigettato il reclamo avverso il provvedimento di diniego di rimozione del crocifisso dai seggi elettorali

 Con l’ordinanza del 31 marzo 2005 il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato il ricorso, presentato dall’ avv. Dario Visconti, finalizzato ad ottenere, in via cautelare e nell’approssimarsi delle elezioni regionali, la rimozione dei crocefissi dai seggi elettorali. Con l’ordinanza 26 maggio 2005 il Tribunale di L’Aquila torna ad occuparsi sulla questione, in seguito al reclamo proposto dalla parte soccombente, e ribadisce le conclusioni contenute nel provvedimento oggetto di impugnazione.
Ritiene il giudice aquilano che difettino entrambe le condizioni necessarie per l’emanazione del provvedimento cautelare richiesto, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Per ciò che concerne il primo elemento non sarebbe individuabile alcuna lesione di un diritto individuale in quanto il crocefisso, mero non-simbolo per i non credenti, non potrebbe in alcun modo interferire sulla formazione dell’orientamento politico dei cittadini; quanto al secondo requisito, il Tribunale aquilano ritiene che manchi la prova della presenza del crocefisso nel seggio elettorale cui fa riferimento la parte reclamante e che perciò sia impossibile esprimersi nel senso di una probabile verificazione dell’evento dannoso.

In OLIR.it sul tema:
La questione del crocifisso

Argomenti: Giurisprudenza