Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Giugno 2005

Legge regionale 26 luglio 2002, n.32

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32: “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 23 del 5 agosto 2002)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento)

1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonchè il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, determina l’allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.
4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell’offerta di attività e di servizi;
b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l’intero arco della vita, garantendo l’esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione, pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all’apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta;
e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l’occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell’accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;
g) promuovere l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
i) promuovere l’innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l’incremento della produttività.

TITOLO II – LE POLITICHE DI INTERVENTO

CAPO I – LE POLITICHE INTEGRATE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE, DELL’ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 2
(Interventi di attuazione delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale)

1. Le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, finalizzate ad assicurare l’accessibilità e il miglioramento sia dell’offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonchè azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
2. L’insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento.

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Finalità , destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico)

1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
b) l’erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 individua gli interventi, rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì:
a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.

(Omissis)

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 28
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell’offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì , gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.
3. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonchè di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l’esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell’amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.

ARTICOLO 29
(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.
2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonchè del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
3. Le funzioni relative all’obbligo formativo di cui all’articolo 13 sono attribuite alle Province che le esercitano tramite l’attività dei centri per l’impiego.
4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.
5. Le Province garantiscono l’integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all’istruzione.
6. Le Province contribuiscono all’integrazione delle funzioni di cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle Province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che li esercitano, in tal caso, con le modalità previste dalla presente legge.

ARTICOLO 30
(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

ARTICOLO 31
(Piano di indirizzo generale integrato)

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
f) le entità dei benefici;
g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
h) l’individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
l) le eventuali ulteriori direttive.
5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell’articolo 15 della LR 49/1999.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

(Omissis)