Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Giugno 2005

Sentenza 24 gennaio 2005

TAR Emilia Romagna. Sezione di Parma. Sentenza 24 gennaio 2005: “Revoca del permesso di soggiorno per motivi religiosi: illegittimità del provvedimento nel caso di passaggio ad altro ordine religioso”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est

Dott. Umberto Giovannini Consigliere

Dott. Italo Caso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 419/03 proposto da N.M.E., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Magnani e Giorgio Pagliari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Parma, Borgo Antini, 3;

contro

Questore e Prefetto di Parma, rappresentati e difesi, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con domicilio eletto presso i suoi Uffici, in Bologna, alla via Guido Reni, 4;

per l’annullamento

– del decreto in data 17/4/03 cat. A12 Div. Pas. 2003 n. 34 con il quale alla ricorrente è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi religiosi;

– del prot. 4686/2003/Gab del 7/10/2003 con il quale il Prefetto di Parma ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il precettato decreto del Questore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 11 gennaio 2005 l’avv. Pagliari per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al Questore e al Prefetto della Provincia di Parma la nominata in epigrafe ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi religiosi e il decreto prefettizio che ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il predetto atto del Questore.

Dall’autorità di polizia è stato rilevato il venir meno dello stato di religiosà della ricorrente, circostanza peraltro che sarebbe contraddetta dalla dichiarazione del superiore e legale rappresentante della Comunità Benedettina di San Giovanni Evangelista di Parma. Si deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere per falso presupposto e per difetto d’istruttoria, sostenendosi l’errata interpretazione del comma 645, fraz. 2, del codice canonico e, fra l’altro, dell’art. 12 dell’all. A del decreto del Ministro degli affari esteri 12/7/2000 e dell’art. 4 della legge 25/3/1985, n. 121.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio e ha eccepito che la revoca del permesso di soggiorno sarebbe qualificata in base all’art. 5, 5° c., del D. L.vo n. 286/98 essendo venuti meno i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato a seguito dello scioglimento dai voti e della riduzione allo stato laicale della ricorrente, come comunicato dalla Curia generalizzata della Casa di Santa Brigida in Roma, ancorché la religiosa si fosse subito trasferita alla Badia benedettina di Torrechiara.

Le parti hanno prodotto memoria a sostegno dei loro assunti.

In punto di fatto si rileva, come emerge dalle premesse, che il Questore di Parma ha revocato (“rectius”: annullato, stante che l’atto era stato concesso dopo lo scioglimento dei voti) il permesso di soggiorno a favore della ricorrente, con la motivazione che ella aveva perso la sua condizione di religiosa per scioglimento dei voti dall’ordine di origine.

A seguito di ricorso gerarchico, il Prefetto di Parma ha aggiunto, come già sostenuto dall’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano, che lo stato di religiosa in caso di passaggio ad altro ordine dev’essere definito secondo le norme di diritto canonico, che prevederebbero (comma 645, par. 2, del codice canonico) per la validità di tale passaggio un attestato dal superiore dell’Istituto di appartenenza, per cui a seguito della perdita dello stato di religiosa per effetto dello scioglimento dei voti non sarebbe conseguito il riacquisto di tale stato con l’assunzione dei voti presso altro ordine.

Osserva il Collegio che, come esattamente prospettato nel ricorso, e facendo riferimento all’unica motivazione contenuta nel provvedimento del Questore – fondata sulla circostanza della perdita della condizione di religiosa per scioglimento dei voti dall’ordine di origine – l’atto impugnato deve ritenersi viziato da falsità nei presupposti, non avendo considerato, né sotto l’aspetto fattuale né sotto l’eventuale sua validità agli effetti del diritto canonico, che la ricorrente all’epoca di riferimento aveva pronunciato i voti presso un altro ordine, quello benedettino, per cui non poteva disconoscersi, per il semplice fatto dell’abbandono di un altro ordine, il riacquisto (o la continuazione) dello stato di religiosa.

Peraltro, anche volendosi esaminare il problema alla luce del codice canonico, non sembra che tale stato debba essere negato.

Vero è, infatti, che in base all’art. 645 del codice canonico viene richiesta per l’assunzione ad un nuovo istituto un attestato dell’ordinario del luogo o del superiore dell’ordine di precedente ammissione; peraltro, tale attestato sembra finalizzato (come desumibile dall’art. 643) ad una completa conoscenza della situazione precedente da parte dei rappresentati del nuovo ordine, conoscenza che nel caso di specie emerge indubitabilmente dalla documentazione in atti; e comunque non sembra costituire condizione di legittimità per l’ammissione ad un nuovo ordine, fermo restando che l’ammissione stessa, nel caso concreto, non sembra esser messa in contestazione ad opera delle competenti autorità ecclesiastiche, e che nessun procedimento al riguardo risulta essere stato instaurato (v. gli att. 694 e 695 del codice canonico) a carico della ricorrente.

Il ricorso dev’essere quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Sussistono peraltro giusti motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, in accoglimento del ricorso in epigrafe annulla gli atti impugnati.

Compensa fra le parti del spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

f.to Gaetano Cicciò Presidente