Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 15 dicembre 2000, n.26

Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 149 del 15 dicembre 2000)

(Omissis)

Art. 4
(Programmazione e sostegno. Competenze della Regione)

1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti.
2. La Regione programma e promuove, con i piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all’articolo 2 l’estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 6, presenta un piano triennale per l’approvazione da parte del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene gli obiettivi e le priorità d’intervento, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e l’ammontare delle risorse. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la Consulta non ha espresso in tempo utile il proprio parere.
4. I Comuni e gli altri enti locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla Regione i propri programmi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. La Regione eroga finanziamenti a sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di bilancio.

(Omissis)

Art. 11
(Azione civile contro la discriminazione)

1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del volontariato sociale.

(Omissis)