Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2005

Legge regionale 03 aprile 1995, n.48

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 48: “Valorizzazione e promozione dell’associazionismo”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 15 del 12 aprile 1995)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico.
2. La Regione, nell’ ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali,
culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. La Regione favorisce il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. La Regione favorisce inoltre interventi e progetti di formazione professionale degli operatori addetti alle attività delle associazioni.

(Omissis)