Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Ottobre 2006

Sentenza 19 giugno 2006, n.3574

Consiglio di Stato. Sentenza 19 giugno 2006, n. 3574: “Concorso riservato per titoli ed esami a posti di IRC: titoli di qualificazione professionale richiesti”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da C. C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolo Spallina e Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso il primo in Roma, p.za Sallustio, n. 9;

contro

il Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia –- Centro Servizi Amministrativi di Lecce – Commissione Giudicatrice del concorso a posti di docente di regione – costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti di

[…], tutti non costituitisi;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata do Lecce, Sez. II^, n. 1125/05 del 04.03.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 21 marzo 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l’ avv.to Bacile e l’ avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. II^, respingeva il ricorso proposto dalla sig.ra C. C. contro gli atti del concorso riservato per titoli ed esami a posti di insegnante della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari bandito con d.d.g. del 02.02.2004, nella parte in cui in sede di valutazione dei titoli di qualificazione professionale non è stata data applicazione alla lett. c) del punto B dell’ allegato 5 al bando di concorso, che prevede la valutazione in via primaria, in base al punteggio conseguito, del diploma di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I. (di cui l’istante è in possesso prima del 01.09.1990) unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore.

Avverso la decisione reiettiva la C. ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del giudice di prime cure, rinnovando i motivi di violazione della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso; dell’art. 9, n. 4, del d.d.g. 02.02.2004, per omessa pronunzia su istanza di reclamo nei confronti della graduatoria provvisoria; della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere.

In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

All’udienza del 21 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.

Diversamente da quanto dedotto in ricorso l’ assegnazione del punteggio al titolo di studio prodotto dall’instante è avvenuta in corretta applicazione dell’allegato 5 al bando di concorso a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare.

La lettera b) dell’allegato 5 prende in considerazione ai fini predetti il possesso di “diploma di istituto magistrale o titolo di studio riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione”, con riconoscimento fino ad un massimo di punti quattro.

La successiva lettera c) è riferita alla distinta ipotesi di possesso di “altro diploma di scuola secondaria unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana”, con calcolo fino al massimo di 4 punti del punteggio conseguito nel diploma in scienze religiose.

La lettera c) del bando di concorso, nel riferirsi espressamente ad “altro diploma” dopo aver regolamentato l’attribuzione del punteggio nel caso di possesso del “diploma di istituto magistrale o titolo di studio riconosciuto equivalente”, esclude che possa operarsi un’inversione nel calcolo del punteggio ove, ai fini dell’ammissione al concorso, unitamente al titolo di studio della scuola magistrale sia stato prodotto diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana .

Le lett. b) e c) dell’allegato 5 al bando di concorso regolamentano fattispecie del tutto distinte ai fini della valutazione dei titoli e non è consentita una commissione fra le stesse onde conseguire un maggior punteggio

La scelta dell’ Amministrazione si configura coerente con la selezione dei titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari stabilita al punto 4.4. lett. b) del d.P.R. n. 751/1985, di esecuzione dell’intesa fra Autorità Scolastica Italiana e C.E.I. Stabilisce, infatti, l’art. 3, comma primo, della legge 18.07.2003, n. 186 – istitutiva dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica – che costituiscono titoli valutabili ai fini dell’ accesso ai ruoli predetti “quelli previsti dal punto 4 dell’intesa” fra Autorità Scolastica Italiana e C.E.I.

Il menzionato punto 4 mantiene distinta la posizione degli insegnanti in possesso di “titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne” unito a titolo idoneativo rilasciato dall’ Autorità ecclesiastica, rispetto ai docenti “forniti di altro diploma di scuola secondaria superiore” che abbiano conseguito almeno “un diploma rilasciato da un Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana”. Trattandosi, inoltre, di accesso a posti di ruolo nella scuola elementare, non si configura irragionevole la scelta dell’ Amministrazione, in relazione alla peculiarità dei compiti didattici che vedono come destinatari allievi della scuola primaria, di valorizzare ai fini della graduazione del punteggio il livello di idoneità dimostrato in sede di conseguimento del diploma di scuola magistrale.

3) Quanto alla dedotta violazione dell’art. 9, comma quarto, del bando la presentazione di reclamo a seguito del deposito della graduatoria generale di merito dà luogo ad un procedimento di riesame che può concludersi con al rettifica, anche d’ufficio, della graduatoria medesima. In tal caso deve darsi comunicazione delle modifiche introdotte agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all’albo dell’ Ufficio Scolastico Regionale. Ove non intervenga modifica si consolida la posizione assegnata nella graduatoria originariamente resa pubblica ed avverso la stessa va rivolta ogni ulteriore contestazione in sede giurisdizionale o di ricorso straordinario.

Per le considerazione che precedono l’appello va respinto.

Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Omissis)