Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza ministeriale 05 maggio 2010, n.44

Per approfondire in OLIR.it:
TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici”.
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
O.M. 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”

Contratto collettivo 26 giugno 2009

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisiorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2009/2010. L’anno 2009 il giorno 26 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. […]

Nota 05 maggio 2009, n.6265

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dipartimento per l’Istruzione. Nota 5 maggio 2009, n. 6265: “Mobilità docenti di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010”. Direzione Generale del personale scolastico – Uff.IV Prot. n.AOODGPER 6265 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI In risposta a quesiti proposti da diverse Direzioni regionali si chiarisce quanto segue. […]

Sentenza 07 aprile 2008, n.3054

L’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi,
fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. del d.P.R. n.751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva L. n. 186/03, cioè dell’attestazione di idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano, od a chi, fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
episcopale italiano. Presupposto indefettibile per l’accesso al
concorso in oggetto è pertanto il possesso del diploma magistrale, o
comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il
possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di
dimostrare la conoscenza della religione cattolica. Ne consegue che
non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a
quello di scienze religiose, riguardando gli stessi due fattispecie
diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di
conoscenze presupposte.

Contratto collettivo 16 giugno 2008

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009. L’anno 2008 il giorno 16 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con […]

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

Sentenza 18 aprile 2007, n.1778

E’ ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti
presentati nei pubblici concorsi, ove i medesimi già contengano tutti
gli elementi necessari alla loro valutazione giacché, in tal caso,
dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei
concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse
integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale
(Nel caso di specie, nella domanda di ammissione a concorso riservato
per il personale docente di religione non veniva indicato il punteggio
del diploma di magistero; conseguentemente, l’indicazione successiva
del voto relativo a tale il diploma e la sua valutazione
congiuntamente al diploma di scuola secondaria come titolo d’accesso
avrebbe determinato, secondo la Suprema Corte, una modificazione del
contenuto sostanziale degli atti e documenti stessi e non una loro
mera integrazione).