Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Gennaio 2007

Decreto Presidente Repubblica 03 novembre 2000, n.396

Decreto Presidente Repubblica 03 novembre 2000, n.396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 303 del 30 dicembre 2000.

(omissis)

Titolo VIII Della celebrazione del matrimonio
Capo I – Della richiesta di pubblicazione

Art. 50 “Richiesta presentata da procuratore speciale”

1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell’articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell’articolo 12, comma 7. Quando l’incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l’incarico.

Art. 51 “Dichiarazioni”

1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
2. L’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Art. 52 “Impedimenti”

1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento.
2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l’ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 89 del codice civile.

Art. 53 “Casi particolari”

1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l’ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l’altro sposo.
2. Quando uno degli sposi ha la residenza all’estero, l’ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest’ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.
3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell’ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 109 del codice civile.
4. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all’autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione

Capo II
Della pubblicazione

Art. 54 “Attività d’ufficio”

1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all’affissione con atto separato sul quale annota l’eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l’atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all’articolo 10 con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1.

Art. 55 “Spazi per le pubblicazioni”

1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l’indicazione “Pubblicazioni di matrimonio”.
2. L’autorità comunale provvede affinchè sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
3. L’atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.

Art. 56 “Registrazioni”

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all’atto di matrimonio negli archivi di cui all’articolo 10.

Art. 57 “Celebrazione del matrimonio”
1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all’articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.
2. Fra i documenti registrati di seguito all’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all’articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.

Art. 58 “Omissione della pubblicazione”

1. Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall’articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all’articolo 51, comma 1.

Capo III – Delle opposizioni

Art. 59 “Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati”

1. L’ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinchè questi possa proporre opposizione al matrimonio.
2. L’atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall’eventuale reclamo.
4. Se l’opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Art. 60 “Termine per l’opposizione”

1. L’opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo è celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l’atto di pubblicazione deve rimanere affisso.

Art. 61 “Comunicazione dell’opposizione”

1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da quello cattolico, l’ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediata notizia al ministro medesimo.
2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l’opposizione, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.

Art. 62 “Annotazione dell’opposizione”

1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l’atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l’opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.

Capo IV – Della registrazione relativa agli atti di matrimonio

Art. 63 “Iscrizioni e trascrizioni”

1. Negli archivi di cui all’articolo 10, l’ufficiale dello stato civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 110 del codice civile;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell’articolo 101 del codice civile;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del codice civile;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile.
2. Nei medesimi archivi l’ufficiale dello stato civile trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell’articolo 109 del codice civile, trasmessi all’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all’estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all’articolo 10;
h) le sentenze della corte di appello previste dall’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n.847, e dall’articolo 8, comma 2, dell’accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n.121.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

Art.64 “Contenuto dell’atto di matrimonio”

1. L’atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile;
d) la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 65 “Imminente pericolo di vita”

1. Se il matrimonio, nell’imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell’aeroporto, se l’approdo o l’atterraggio avviene in Italia, o l’autorità diplomatica o consolare, se l’approdo o l’atterraggio avviene all’estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell’aereo.

Art. 66 “Casi particolari”

1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l’ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’ufficiale dello stato civile fa menzione nell’atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio.

Art. 67 “Matrimonio celebrato da altro ufficiale”

1. L’ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall’articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall’ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all’articolo 10, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1.

Art. 68 “Comunicazioni”

1. L’ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell’annotazione sugli atti di nascita.
2. Se il matrimonio è stato celebrato per delegazione, l’avviso è dato dall’ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell’atto di matrimonio da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall’ufficiale dello stato civile che ha trascritto l’atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall’ufficiale dello stato civile che ha trascritto l’atto originale del matrimonio celebrato all’estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
4.L’ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l’avviso provvede per le relative annotazioni.

Art. 69 “Annotazioni”
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l’esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.

Art. 70 “Fascia tricolore”

1. L’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da portarsi a tracolla.

(omissis)