Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 febbraio 2015, n.2400

Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso
sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto
tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo relazionale
che caratterizza l’unione "omoaffettiva", invece,
riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2
Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto
dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può
acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello
matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una
disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali
scaturenti dalla relazione in questione. L’insussistenza di un
obbligo costituzionale ad estendere il vincolo coniugale alle
unioni omoaffettive è stata del resto ribadita dalla sentenza
n. 170 del 2014
della Corte Costituzionale, nella quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
disciplina normativa che faceva conseguire in via automatica, alla
rettificazione del sesso, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, senza preoccuparsi di prevedere per
l’unione, divenuta omoaffettiva, un riconoscimento e uno statuto
di diritti e doveri che ne consentisse la conservazione in una
condizione coerente con l’art. 2 Cost. (e 8 Cedu). La Corte ha
in questo senso evidenziato che il contrasto in tale fattispecie si
determina il “passaggio da uno stato di massima protezione
giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza", con
conseguente necessità di un tempestivo intervento legislativo.

Sentenza 25 luglio 2011, n.245

La limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel
nostro Paese – introdotta dalla rinnovato testo dell’art. 116, comma
1, c.c. – si traduce anche in una compressione del corrispondente
diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto
intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari
interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente
tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto
legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.Si impone,
pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale
preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi
risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello
Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un
ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi
coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti
volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.

Circolare ministeriale 05 gennaio 2011, n.1

Circolare ministeriale 5 gennaio 2011, n. 1: "Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n.18 del 10 giugno 2010". Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari […]

Ordinanza 16 giugno 2010, n.680

La mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare in
Italia non può impedire il libero esercizio del suo diritto di
contrarre matrimonio, in quanto tale diritto è un diritto
fondamentale dell’individuo, non solo del cittadino, ed è tutelato
dall’art. 29 della Costituzione. Ne consegue che sue eventuali
limitazioni e compressioni possono essere previste dalla legge solo a
salvagurdia dell’unità familiare e dell’ordine pubblico.

Ordinanza 22 gennaio 2010

La mancata previsione dell’identità di sesso, tra le cause ostative
a contrarre matrimonio, lungi dal significare che il legislatore abbia
inteso ammettere il matrimonio omosessuale, è indice del fatto che,
in tale ipotesi, il medesimo sarebbe non già nullo, ma addirittura
inesistente. Nè si può affermare la sussistenza, nell’ordinamento
comunitario, di una disciplina di applicazione diretta negli Stati
Nazionali, che imponga ai medesimi di consentire il matrimonio alle
coppie omosessuali.

Legge 22 novembre 1988, n.517

Legge 22 novembre 1988, n. 517: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 283 del 2 dicembre 1988) 1. – 1) I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli […]

Ordinanza 29 luglio 2009

Non è  manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, l08, 143, 143 -bis , 156
-bis cod. civ. in rapporto agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in
cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di
contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

Circolare 26 febbraio 1986

Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, prot. 1/54/FG/l (86) 256, Circolare 26 febbraio 1986 : “Istruzioni agli ufficiali dello stato civile per l’applicazione, allo stato, dell’ art. 8, n. 1, dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, […]

Legge 15 luglio 2009, n.94

Legge 15 luglio 2009, n. 94: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". (Gazz. Uff. della Repubblica italiana 24 luglio 2009, n. 170, Suppl. Ord. n. 128) Art. 1. (omissis) 15. All'articolo ll6, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: … nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio […]

Codice civile 16 marzo 1942

Codice civile. (omissis) Capo II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato Art. 82: “Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico”. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa […]