Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2007

Sentenza 10 novembre 2005, n.2448

TAR Campania. Sentenza 10 novembre 2005, n. 2248: “Nullità del matrimonio concordatario e diritto di accesso alla documentazione sanitaria del coniuge”.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I di Salerno,
composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Mele Presidente
Dott. Giovanni Grasso I Referendario
Dott. Giovanni Sabbato I Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1355 del 2005 proposto da
– I. C., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Giovanni Zucchi e Grazia Galera, nel cui studio elettivamente domiciliato in Salerno, p.zza XXIV Maggio n. 26;

contro

– l’AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall’avv. Valerio Casilli, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, al Corso Garibaldi n. 5, presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso della stessa;

– il DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – UNITA’ OPERATIVA di Salerno – DISTRETTO SANITARIO 97, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

– D. L., in qualità di controinteressata, non costituita in giudizio;

per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 16.6.2005, sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 17.5.2005;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere alla cartella clinica della sig.ra L. D.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla camera di consiglio del 22 settembre 2005 la relazione del I Referendario Dott. Giovanni Sabbato e uditi gli avv.ti presenti, come da verbale d’udienza;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 luglio 2005 e ritualmente depositato il 16 luglio, il sig. I. C. invoca l’intervento di questo Tribunale al fine di sindacare la legittimità dell’inerzia del Dipartimento di Salute Mentale – Unità Operativa di Salerno – Distretto Sanitario 97 di fronte all’istanza di accesso allo stesso pervenuta e debitamente protocollata in data 17 maggio 2005.
Premette il ricorrente che, in data 27.09.2003, ha contratto matrimonio concordatario con la sig. ra L. D., ben presto naufragato, a suo dire, a causa dei disturbi psichici o comunque psicologici della consorte, che lo inducevano non solo ad interrompere la convivenza, ma financo ad invocare la declaratoria di nullità del matrimonio stesso innanzi al competente Tribunale ecclesiastico. Al fine di dare avvio e coltivare detta azione giurisdizionale si vedeva costretto a richiedere all’Amministrazione intimata di prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie, essendo venuto a conoscenza che la stessa da molti anni è in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di Salerno.
Poiché a tale istanza non ha fatto seguito alcuna determinazione dell’Amministrazione, si insta questo giudice affinché si ordini al Dipartimento di Salute Mentale di Salerno di esibire quanto sopra.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, invocando la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso.
Non si è costituita invece la controinteressata, nonostante ritualmente evocata in giudizio.
Alla camera di consiglio del 22 settembre 2005 il ricorso è ritenuto per la decisione.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito articolata, con apposita memoria, da controparte, dovendosi rilevare che la vicenda processuale che occupa rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. Trattasi, difatti, di controversia che attiene al preteso diritto di accesso a documenti amministrativi, quindi affidata dall’art. 25, comma 5, della l.n. 241/90 (come modificato dall’art. 6 decies della legge 14 maggio 2005, n. 80) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il ricorso è fondato.
La controversia in esame è innescata dall’esercizio da parte ricorrente di una actio ad exhibendum finalizzata all’ostensione di documentazione afferente allo stato di salute (psichica) della consorte. Le ragioni poste a base di tale iniziativa sono pertanto espressamente collegate all’azione di nullità del matrimonio che si intende esercitare innanzi al competente Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano-Lucano, per la quale, si sostiene, si rende necessaria la perspicua e preliminare enucleazione dei motivi di invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza della patologia sofferta dalla consorte del ricorrente.
E’ quindi di tutta evidenza che la soluzione della controversia debba essere escogitata alla luce del compendio normativo che disciplina l’inevitabile confronto tra i due valori in casi siffatti tradizionalmente confliggenti: il diritto all’ostensione dei documenti, da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall’altra.
Su tale problematica questione, e con specifico riguardo ai dati (super) sensibili che rivelino lo stato di salute del soggetto cui i documenti si riferiscono, si registra il mutevole indirizzo assunto dal legislatore, il quale tuttavia, nel contesto di una progressiva presa d’atto del complessivo novero degli interessi coinvolti, ha definitivamente imposto il ricorso ad una valutazione comparativa degli stessi. Invero l’originaria previsione di cui all’art. 22, comma 3, l.n. 675/96 è stata sostanzialmente confermata, sia pure con talune integrazioni, dal D.Lgs. n. 135/99 e quindi dall’art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, peraltro richiamato dal comma 7 dell’art. 16 l.n. 15/2005, nel senso che “Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. Ma ancor prima il citato comma 7 consente l’accesso, ogni qual volta si tratti di dati sensibili e (o, ndr) giudiziari “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.
Di qui la necessità imposta all’interprete non solo di effettuare una valutazione comparativa degli interessi in gioco, peraltro non meramente astratta, ma concreta, cioè “attenta alle peculiarità della specifica vicenda portata all’attenzione dell’Amministrazione” (cfr. C.Stato, VI, n. 1882 del 30.3.2001), ma anche, ancor prima, di verificare che la documentazione della quale si richiede l’ostensione sia effettivamente necessaria al fine della tutela in giudizio.
Sul punto parte ricorrente sottolinea che la formulazione dei motivi di nullità del matrimoniale foedus va effettuata nell’atto introduttivo (cd. libello) del giudizio canonico, di talché a tali fini occorrerebbe conoscere la storia clinica del soggetto, che si assume essere incapace, anche alla luce della patologia psichiatrica della quale questi eventualmente soffre.
L’affermazione è condivisibile, stante la molteplicità dei vizi del consenso astrattamente ipotizzabili in diritto canonico (canone 1095 – 1107 CJC), anche non ricollegabili a condizioni di vero e proprio disagio psichico. Per altro verso la possibilità riconosciuta al giudice della Chiesa di sottoporre il coniuge della cui incapacità si tratta a perizia psichiatrica non inficia la bontà delle prospettazioni di parte, sia per il fatto che il predetto può sottrarsi all’accertamento peritale, sia perché il perito ha verosimilmente la necessità di ripercorrere, attraverso i dovuti riscontri documentali di natura sanitaria, la storia clinica del periziando, al fine di fornire un quadro nosografico sufficientemente dettagliato oltre che scientificamente attendibile.
Parimenti esito positivo consegue la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco, che, come detto, necessariamente si impone ove si controverta di accesso ai dati supersensibili, non solo perché, sia detto in astratto, l’iniziativa di parte è strumentale all’esercizio del diritto di difesa, quale situazione giuridica che gode primaria tutela costituzionale, ma anche, venendo al concreto, per il perspicuo rilievo esistenziale del “bene” cui il ricorrente aspira, consistente nella libertà di contrarre nuovo matrimonio concordatario, quindi con effetti sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano.
La domanda di parte è quindi meritevole di accoglimento, ma, vertendosi su di una possibile incapacità nuziale, occorre restringere l’invocato accesso al periodo temporale coperto dal matrimonio, ivi compreso l’intero anno solare (2003) nel quale esso è stato contratto.
Conclusivamente, dunque, alla stregua del quadro sostanziale di riferimento innanzi delineato va affermato il diritto del ricorrente di ottenere – e, correlativamente, l’obbligo della A.S.L. Salerno 2, Dipartimento Salute Mentale, di esibire – tutta la documentazione oggetto dell’istanza, con esclusione di quella che si riferisce al periodo di cure antecedente al 1° gennaio 2003.
Per le considerazioni e nei limiti che precedono, dunque, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie come in motivazione, conseguentemente ordinando al Dipartimento di Salute Mentale, Unità Operativa di Salerno di esibire al ricorrente la documentazione richiesta nei limiti indicati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano comlpessivamente in € 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 settembre 2005.
Dr. Francesco Mele – Presidente
Dr. Giovanni Sabbato – Relatore