Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Settembre 2009

Sentenza 11 dicembre 1973, n.175

Corte Costituzionale. Sentenza 11 dicembre 1973, n. 175: “Giursdizione ecclesiastica in materia matrimoniale”.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all’art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Oliviero Mario e Cremon Guglielma iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento avente ad oggetto la asserita invalidità di un matrimonio concordatario per preteso vizio del consenso dell’attore, il tribunale di Rovigo, investito della controversia, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme che escludono in siffatta materia la giurisdizione del giudice italiano (art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all’art. 34, commi quarto, quinto e sesto del Concordato), in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 3, comma primo, 11, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 101, comma primo, 102, commi primo e secondo, della Costituzione.

L’ordinanza di remissione premette, in tema di rilevanza, che l’ostacolo che si frappone all’esame del merito della domanda attrice é rappresentato dalle norme impugnate, secondo cui dette controversie sono riservate alla cognizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, ed altresì che il controllo di legittimità delle leggi che hanno dato esecuzione ai Patti Lateranensi non é precluso dall’art. 7 della Costituzione, giusta le sentenze della Corte costituzionale nn. 30 e 31 del 1971, potendosene valutare la conformità, o meno, ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano.

Il giudice a quo prosegue denunciando i seguenti motivi d’illegittimità delle norme impugnate: 1) la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause concernenti la nullità del matrimonio celebrato religiosamente e trascritto negli uffici dello stato civile, costituirebbe una parziale abdicazione dello Stato italiano alla propria sovranità, nel campo della funzione giurisdizionale. Non sarebbe conferente il riferimento al fenomeno del rinvio all’ordinamento straniero conseguente al conflitto di leggi nello spazio, sia per i profili di estraneità che lo giustificano, sia perché la norma richiamata é tuttavia sempre applicata dagli organi giurisdizionali interni; neppure v’é piena analogia con l’istituto della dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze emesse dai giudici stranieri, specialmente perché ciò avviene attraverso un procedimento giurisdizionale che richiede un penetrante controllo. Le norme impugnate, invece, demandando in via preventiva alla esclusiva giurisdizione ecclesiastica un gruppo di controversie e poi rendendo esecutive nell’ordinamento italiano le decisioni di quegli organi, subordinatamente ad un controllo limitato alla mera regolarità formale della documentazione ricevuta, apportano una grave limitazione alla sovranità dello Stato, in contrasto con l’art. 1 secondo comma, della Costituzione, secondo cui la sovranità va esercitata nelle forme previste dalla Costituzione, e con gli artt. 101 e 102, primo e secondo comma, della Carta, che attribuiscono la funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria, vietando l’istituzione di giudici speciali. La suddetta limitazione di sovranità contrasterebbe inoltre con l’art. 11 della Costituzione, il quale ne prevede la possibilità soltanto al diverso fine di assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. Né potrebbe sostenersi che la menzionata riserva di giurisdizione sia inscindibilmente connessa al riconoscimento concordatario del matrimonio cattolico, essendo pienamente concepibile che siano i tribunali italiani, anche in questo caso, ad applicare le norme di altri ordinamenti, sicché l’art. 7 della Costituzione, mentre giustificherebbe il rinvio alla disciplina canonistica del matrimonio non potrebbe sanare l’ulteriore limitazione alla giurisdizione dello Stato, perché attinente ad “un principio supremo dell’ordinamento costituzionale” (cfr. sentenza Corte cost. n. 30 del 1971); 2) le norme impugnate, escludendo di fronte al giudice italiano ogni azione e ogni difesa della parte anche nella fase concernente la dichiarazione di esecutorietà della decisione ecclesiastica, violerebbero i principi costituzionali che assicurano a tutti l’azione giudiziale e la difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione); 3) la riserva di giurisdizione a favore di un giudice non italiano, contrasterebbe con il principio del giudice naturale, di cui all’art. 25, primo comma, della Costituzione; 4) risulterebbe altresì violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) perché il regime del matrimonio avente effetti civili, in conseguenza dell’esecutività propria delle sentenze ecclesiastiche, finisce per presentare notevoli differenze in tema di impedimenti, di requisiti di validità, di condizioni preclusive dell’azione, a seconda che la celebrazione sia avvenuta in forma concordataria o diversa. Tale differenziazione sarebbe per giunta collegata alla differenza di religione, non potendo essere la conseguenza di una libera scelta del rito, giacché questa compete soltanto ai cattolici, non essendo ammessi al matrimonio canonico i soggetti non battezzati.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 24 gennaio 1972, chiedendo dichiararsi l’irrilevanza o comunque l’infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato premette che poiché l’attore aveva dedotto in giudizio il vizio del proprio consenso alle nozze come derivante dallo stato di incapacità naturale della moglie, antecedente al matrimonio, il giudice a quo avrebbe potuto emettere un giudizio in tema di validità della trascrizione del matrimonio concordatario in base alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 1971. Sotto tale profilo l’Avvocatura generale eccepisce l’irrilevanza della questione proposta, ritenendo potersi escludere il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito, a sostegno dell’infondatezza, svolge le seguenti osservazioni: 1) non sussiste la denunciata violazione del principio di eguaglianza perché, come già esplicitamente chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1971 “la discriminazione stessa risulta… espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall’art. 7, secondo comma, che, per la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti Lateranensi dei quali il Concordato é parte integrante”; 2) l’impugnata riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici non contrasterebbe con “i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato” e con gli artt. 1, secondo comma, e 11 della Costituzione. Invero il fenomeno sarebbe chiaramente inquadrabile nell’ambito del principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione in materia civile, principio che notoriamente non avrebbe natura costituzionale, come risulterebbe dall’art. 2 del codice di procedura civile, dalle numerose convenzioni internazionali che specie di recente vi hanno apportato sempre più numerose eccezioni, e dallo stesso art. 80 della Costituzione, concernente l’intervento del legislatore ordinario nella procedura di ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari. Spetterebbe pertanto al legislatore ordinario di compiere le istituzionali valutazioni politiche per decidere se derogare o meno al principio suddetto. Né potrebbe aversi violazione dell’art. 11 della Costituzione, dettato per altre note finalità, atteso il necessario coordinamento tra le limitazioni di sovranità ipotizzate da tale norma e quelle altre, già menzionate, previste dal citato art. 80; 3) la deroga alla giurisdizione esclude di conseguenza l’instaurazione di un nuovo procedimento di fronte al giudice interno, sicché la confutazione del preteso contrasto con l’art. 24 della Costituzione, rimarrebbe assorbita dalle precedenti osservazioni intese a dimostrare la legittimità delle deroghe; 4) nessun fondamento può riconoscersi alla tesi che la competenza in materia di annullamento dei matrimoni, verrebbe attribuita ad un giudice speciale, in contrasto con l’art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione. Invero la Corte costituzionale ha già escluso in tale materia il suddetto ipotizzato contrasto, con la sentenza n. 30 del 1971, che ha fatto anche riferimento alla precedente decisione n. 98 del 1965, a proposito della Corte di Giustizia delle comunità europee; 5) palesemente infondata é altresì la pretesa violazione del principio del giudice naturale, posto che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale tale nozione si identifica con quella di giudice precostituito per legge, e che nessuno ha mai potuto nemmeno dubitare che la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici non sia prevista da una legge dello Stato italiano.

Conclude pertanto l’Avvocatura dello Stato istando per una pronuncia d’irrilevanza o di manifesta infondatezza della questione proposta.

Nessuna parte privata si é costituita in questa sede.

Alla pubblica udienza la difesa dello Stato ha insistito nelle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

1. – Occorre pregiudizialmente prendere in esame l’eccezione d’irrilevanza sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l’applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia, nella parte in cui non prevede che la trascrizione del matrimonio possa venir impugnata per incapacità naturale esistente al momento in cui fu scelta dai subendi la forma concordataria.

Se l’azione proposta davanti al tribunale di Rovigo avesse avuto come oggetto l’invalidità del matrimonio per incapacità naturale di uno dei due sposi all’atto in cui venne chiesto il matrimonio religioso anziché quello puramente civile, il tribunale avrebbe dovuto affermare la propria competenza decidendo nel merito e l’eccezione d’irrilevanza sarebbe da accogliersi. Ma il marito attore non fondava la propria domanda sulla incapacità naturale della moglie al momento della scelta fra i due riti, ma affermava genericamente che la moglie al tempo delle nozze (contratte dieci anni prima e seguite dalla nascita di due figli) non era “in perfetto stato psichico”, ciò che gli sarebbe stato taciuto, talché egli “si era deciso al matrimonio ignorando una qualità del coniuge che, ove conosciuta, avrebbe comportato il suo rifiuto al contratto matrimoniale”.

L’azione, così come il marito attore la prospettava, era fondata sul vizio di consenso, da parte sua, per errore in cui sarebbe stato indotto, o sarebbe caduto, non certo sulla incapacità naturale della moglie al momento della stipulazione del matrimonio.

L’eccezione d’irrilevanza va quindi respinta.

2. – Questione di fondo, cui le altre appaiono subordinate, é se la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale (art. 1 della legge 1929, n. 810, che rende esecutivo l’art. 34, commi quarto, quinto, sesto del Concordato con la Santa Sede), sia compatibile con la sovranità dello Stato italiano; e se l’art. 7 della Costituzione, dichiarando che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, consenta un sindacato di legittimità costituzionale sulle singole norme di esecuzione del Concordato 11 febbraio 1929.

La Corte deve richiamare la propria sentenza 24 febbraio 1971, n. 30, la quale, pur affermando che l’art. 7 della Costituzione ha dato rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, ha peraltro soggiunto che l’art. 7 “non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato”.

Si tratta dunque di vedere se la riserva della giurisdizione costituisca “principio supremo” che nemmeno una legge avente copertura costituzionale potrebbe superare. Non vi é dubbio che la giurisdizione sia principio caratteristico della sovranità e di questa rappresenti un elemento costitutivo. Ma un’inderogabilità assoluta della giurisdizione statale non risulta da espresse norme della Costituzione, né é deducibile, con particolare riguardo alla materia civile, dai principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono stabilite da leggi ordinarie (art. 2 cod. proc. civ.). La stessa Costituzione, all’art. 80, prevede che con legge ordinaria sia autorizzata la ratifica di accordi internazionali aventi per oggetto arbitrati o regolamenti giudiziari.

Né vale argomentare dall’art. 11 Cost. per dedurne che ogni limitazione di sovranità possa trovare giustificazione solo ove ricorrano i presupposti previsti in quella norma, e ciò perché i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica trovano specifico riferimento nell’art. 7.

3. – Riconosciuta la compatibilità con il nuovo ordinamento costituzionale di una deroga alla giurisdizione che sia razionalmente e politicamente giustificabile, tale deroga trova appunto giustificazione nel complesso sistema che, riconoscendo effetti civili al matrimonio così come disciplinato dal diritto canonico, non irrazionalmente devolve ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di nullità del matrimonio. Può aggiungersi che l’intervento del giudice italiano in certa misura si realizza, sia pure con cognizione limitata, nello speciale procedimento di delibazione affidato alla Corte d’appello, con le relative garanzie.

Le questioni dedotte dagli artt. 24, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, si possono considerare assorbite da quanto precede. Può soltanto ricordarsi, secondo quanto già ripetutamente affermato, che giudice naturale é quello “precostituito per legge”, e tale espressamente risulta quello designato dalle norme impugnate, come pure che i tribunali ecclesiastici sono estranei all’ordinamento giuridico interno e non costituiscono giudici speciali nel senso indicato dalla Costituzione (sentenza n. 30 del 1971).

4. – In ordine alla differenza di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fra cittadini che vogliano contrarre matrimonio concordatario e cittadini che non vogliano contrarlo, é da rilevarsi che tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre matrimonio civile. Anche i cittadini di fede cattolica, se non vogliono rinunciare alla giurisdizione statale in tema di matrimonio, possono contrarre prima le nozze civili e poi quelle religiose.

Una piena libertà di scelta, con le conseguenze diverse che essa può eventualmente comportare, non viola il principio di uguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell’art. 34 del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, sollevata, con l’ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO – Ercole ROCCHETTI – Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

Depositata in cancelleria l’11 dicembre 1973.