Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 ottobre 2016, n.10445

Posto che i decreti del Presidente della Repubblica sono sottratti al
sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo
contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli
amministrativi e politici non liberi nei fini, il Collegio adito non
può esimersi dal constatare come, mediante la proposizione del
gravame in trattazione, i ricorrrenti pongano in discussione la
legittimità del DPR in esame nella parte in cui richiama il
contenuto delle ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum,
costituito presso la Corte Suprema di Cassazione. Da ciò
discende che debba affermarsi l'insindacabilità del DPR
impugnato in relazione al profilo referendario, tenuto conto che la
formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze suddette e che
è stato meramente recepito nel conclusivo decreto
presidenziale.

Ordinanza 27 gennaio 2014, n.1528

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici
aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità
Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato
nullo, per violazione della L. n. 520 del 1995 (art. 14), il
provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio,
avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune
di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile
fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina
della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario, in base al consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto
che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da
atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio,
bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere
stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Sentenza 13 aprile 2010, n.4958

Posto che né il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), né la legge 15
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica”, attribuiscono ai Sindaci poteri relativi
all’organizzazione ed alla gestione delle istituzioni statali
ricadenti sul territorio comunale e rilevato, inoltre, che l’art. 2
del D.M. 5 agosto 2008 sollecita l’esercizio dei poteri sindacali in
materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica nella direzione
funzionale della prevenzione e del contrasto di una serie di
situazioni tassativamente tipizzate dalla stessa disposizione,
attraverso una elencazione alla quale rimane estranea la materia della
esposizione dei simboli religiosi, deve ritenersi che il provvedimento
che impone il mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche e
negli uffici pubblici comunali, sia emanato da un’autorità
amministrativa priva già in astratto di competenza in materia di
disciplina dell’oggetto del provvedimento medesimo. In ragione della
specificità della ipotesi in esame (esercizio di un potere estraneo
alle competenze attribuite dalla legge all’amministrazione emanante,
perché attribuito ad altra amministrazione) appare pertanto
preferibile ricondurre la stessa, nell’ambito della disciplina
posta dall’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, alla
fattispecie di nullità per difetto assoluto di
attribuzione. Pertanto, la specifica causa di nullità riscontrata
(difetto assoluto di attribuzione), implicando l’assenza nella
fattispecie di profili effettuali riconducibili all’esercizio di un
potere autoritativo, non consente di radicare la giurisdizione del
giudice amministrativo, in considerazione del fatto che nessun effetto
giuridico (e dunque neppure effetti suscettibili di incidere sulla
posizione soggettiva del destinatario) si è prodotto in conseguenza
dell’esercizio di un potere privo di una attribuzione legale, al cui
atto di esercizio la legge espressamente commina la sanzione della
nullità.

Sentenza 11 dicembre 1973, n.175

L’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da’
esecuzione all’art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato,
riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita’ dei
matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere
lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una
copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione
elemento costitutivo della sovranita’, un’inderogabilita’ assoluta
della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della
Costituzione ne’ e’ deducibile, nella materia civile, dai principi
generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono
stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).

Sentenza 20 marzo 2009, n.6771

La L. n. 205 del 2000, all’art. 6, ha devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria. Ora, la Parrocchia non
è soggetto tenuto all’applicazione della normativa comunitaria.
Infatti, tanto la direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori, quanto le successive direttive del
Consiglio 92/50 e 93/36/CEE (forniture) e 93/37 (lavori pubblici)
richiedono per la insorgenza di detto obbligo che la stazione
appaltante rientri nella categoria degli organismi di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 1, lett. b) di dette disposizioni; e che per
acquistare tale qualifica il soggetto debba possedere cumulativamente,
come più volte precisato dalla Corte di giustizia, i seguenti tre
requisiti: a) essere dotato di personalità giuridica; b) essere un
organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) essere
dipendente strettamente dallo Stato, da enti pubblici territoriale o
da altri organismi di diritto pubblico. Ciò rilevato, per quanto la
Parrocchia sia un ente ecclesiastico riconosciuto ai sensi della L. 20
maggio 1985, n. 222, con effetto anche ai fini civilistici, per il
disposto dell’art. 2 di detta Legge deve ritenersi che la stessa abbia
esclusivamente fine di religione o di culto e che la sua attività sia
rivolta a soddisfare bisogni esclusivamente religiosi, salvo venga
data prova che la medesima persegua anche “attività diverse da quelle
di religione o di culto” o comunque taluna di quelle indicate
nell’art. 15 e art. 16, lett. b della stessa legge, che in astratto
potrebbero essere “specificamente” dirette a soddisfare bisogni di
interesse generale.

Ordinanza 10 luglio 2006, n.15614

In mancanza di un’espressa previsione di legge impositiva
dell’obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, così come
rilevato dal giudice delle leggi nell’ordinanza n. 389/2004, trova
applicazione – ai fini della giurisdizione – l’art. 33 del D.Lgs
80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 204/2000, nel testo
risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale (e con
le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che
nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero
si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare
strumenti negoziali in sostituzione dei potere autoritativo. Non è
infatti contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole
avvenga sulla base di provvedimenti dell’autorità scolastica
conseguenti a scelte dell’Amministrazione, contenute in regolamenti
e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del
pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità
delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi
coinvolti alla potestà organizzatoria della stessa. La ritenuta
giurisdizione del giudice amministrativo si estende dunque alla
consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto
dell’articolo 35 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’articolo
7 della legge 205/2000 (Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori,
chiedevano – previo accertamento della lesione del diritto assoluto di
libertà religiosa in relazione al principio di uguaglianza e di
laicità dello Stato – che il Ministero dell’Istruzione fosse
condannato al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la
rimozione del crocifisso dall’ambiente scolastico, nonchè al
risarcimento del danno per lesione del diritto alla libertà ed al
libero sviluppo psichico dei minori).

Sentenza 21 maggio 2003, n.22516

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).

Ordinanza 14 dicembre 2004

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: DOTT. Aldo NAPOLEONE PRESIDENTE DOTT. Luigi CLAUDIO GIUDICE DOTT. Francesco CASSANO GIUDICE REL. riuniti in camera di consiglio per delibare il reclamo avverso il provvedimento cautelare reso in data 1/6/2004, nell’ambito del procedimento contrassegnato con il n. 6990/R.G. 2004, PROPOSTO DA CONGREGAZIONE CRISTIANA […]

Sentenza 27 febbraio 1997, n.1686

Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 27 febbraio 1997, n. 1686. (Franco Bile, Carlo Bibolini) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI riunita in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati FRANCO BILE PRESIDENTE DI SEZIONE f. f. di PRIMO PRESIDENTE ROMANO PANZARANI PRESIDENTE DI SEZIONE ANTONIO […]