Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Novembre 2009

Ordinanza 03 agosto 2009, n.2724

Tribunale di Brescia. Ordinanza 3 agosto 2009, n. 2724: “Istituto della kafala e ricongiungimento familiare”.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Il giudice


– letti gli atti del procedimento (art. 30.6, d. lgs. n. 286/1998), a
scioglimento della riserva che precede, considerato che:

– il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso emesso dal Consolato
Generale di Casablanca in data 10 aprile 2008 si fonda sul rilievo della
mancata inclusione del richiedente il visto (sig. S.T.) “tra le categorie
aventi diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U.
286/98”;

– ai sensi dell’articolo 29 comma 2, n. 2 del d. lgs. cit., hanno diritto al
ricongiungimento familiare, tra gli altri, i minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela in quanto equiparati ai figli;

– la ricorrente ha depositato agli atti (cfr. doc. 9) un provvedimento del
Tribunale di prima istanza di B. A., del Regno del Marocco, Sezione notarile,
dal quale risulta che i coniugi A. T. e H. M. in data 24.4.2006 hanno conferito
a F. T. (odierna ricorrente), sorella del marito, apposita procura “affinchè in
nome e per conto dei sottoscritti possa intraprendere tutti i provvedimenti
amministrativi e legali che riguardano il loro figlio S. T. figlio di A., nato
il XX.08.1990, cittadino marocchino […]” nonché ampi poteri “ivi compresi
quelli di difendere i suoi diritti e ottenerli dovunque si verifichino,
incassare le somme, ritirare ed acquisire i documenti dagli uffici pubblici, i
comuni, le prefetture ed i tribunali di diverso grado, provvedere al suo
mantenimento sia in patria che in Italia”;

– la ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento del
provvedimento impugnato e conseguente rilascio del visto di ingresso a favore
del nipote S. T. adduce che l’affidamento omologato dal Tribunale di prima
istanza di B. A. sia riconducibile all’istituto di diritto islamico denominato
kafala;

– che detto istituto è funzionale alla protezione di minori orfani, abbandonati
o comunque privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita, ed ha
come effetto quello di affidare ad un adulto musulmano o ad una coppia di
coniugi la custodia del minorenne in stato di abbandono, senza per ciò stesso
creare in capo all’affidatario (kafil) vincoli ulteriori nei confronti del
minore (makfoul) rispetto all’obbligo di provvedere al suo mantenimento ed alla
sua educazione, fino al raggiungimento della maggiore età;

– l’istituto della kafala è sorretto da un’ampia istruttoria, costituita dalla disciplina prevista nella legislazione marocchina in relazione da un lato
ai requisiti di idoneità ed ai doveri del kafil, dall’altro dal procedimento
attraverso il quale il tribunale accerta lo stato di abbandono del makful, in
tal modo garantendo detto istituto dal pericolo di abusi;

– a fronte di un primo orientamento negativo da parte dei Tribunali, detto
istituto è oggi ampiamente ritenuto degno di riconoscimento all’interno del
nostro ordinamento, non risultando lo stesso contrario all’ordine pubblico
(cfr. Corte Cass., sent. 4 novembre 2005 n. 21395, Corte d’Appello di Torino,
decreto 28 giugno 2007);

– che per tali ragioni detto istituto è stato ritenuto valevole di tutela ai fini del ricongiungimento familiare, ex art. 29 d. lgs.n. 286/1998, dalla
più recente giurisprudenza della Suprema Corte, sussistendone i presupposti,
attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata del T.U. sulle
immigrazioni, come peraltro rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, diretta
ad una tendenziale prevalenza del valore di protezione del minore, anche in
relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento
dell’immigrazione. […] Prevalenza che a maggior ragione appare peraltro
coessenziale ad una esegesi costituzionalmente orientata della disciplina sul
ricongiungimento, per lo specifico profilo che qui viene in rilievo, ove si
consideri che – mentre ai “pericoli di strumentalizzazione ai fini della
normativa in materia di immigrazione” […] può comunque porsi in qualche modo
rimedio attraverso i controlli interni al complesso e articolato procedimento
autorizzatorio che (previo nulla osta dello Sportello Unico per l’immigrazione
e visto d’ingresso dell’autorità consolare) si conclude con il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari (Cass. Civ., sentenza 17 luglio
2008, n. 19734);

– che è dunque necessario verificare la presenza nel caso concreto dei sopracitati elementi costituenti l’istituto della kafala: l’affidamento
giudiziale o negoziale (comunque omologato da un tribunale) di un figlio minore
illegittimo, orfano o comunque abbandonato, a due coniugi o ad un singolo
affidatario, affinchè venga da costoro allevato, mantenuto ed educato sino al
raggiungimento della maggiore età, esercitando la postestà parentale nei
confronti del minore;

– che detti presupposti sono stati provati attraverso prove tanto documentali
quanto testimoniali

– che infatti, sotto il profilo documentale, la ricorrente ha depositato
provvedimento del Tribunale di prima istanza di B. A. – Sezione notarile – con
il quale il tribunale ha provveduto ad omologare l’accordo tra le due famiglie,
sottoscritto ed ha in tal modo provveduto ad effettuare quel controllo (teso ad
evitare il pericolo di abusi di detto istituto) sulla conformità della kafala
all’interesse del minore;

– sotto il profilo testimoniale, la ricorrente ha dato prova della sussistenza
dello stato di abbandono del nipote S., attraverso la testimonianza della
nipote N. T., la quale ha dichiarato che la ricorrente sin dall’anno 2002 ha vissuto con la
famiglia di origine del nipote, occupandosene personalmente “in conseguenza del
temporaneo abbandono della madre H. dal tetto coniugale”, continuando ad
occuparsene dopo il rientro di quest’ultima e la nascita degli altri figli
della signora H.. La teste ha altresì dichiarato che la ricorrente ha le
capacità economiche per occuparsi del nipote, avendo tra l’altro depositato
“presso il tribunale di prima istanza del Marocco copia del contratto d’affitto
della sua nuova abitazione in Italia e […] attestazione del reddito”, documenti
peraltro agli atti (cfr. doc. 5 ricorrente);

– Tanto basta per ritenere comprovata nel caso di specie la sussistenza
dell’istituto della kafala, e pertanto illegittimo il provvedimento di diniego
di visto di ingresso a favore di S. T. emesso dal Consolato di Casablanca in
data 10 aprile 2008;

– sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (art. 92.2. cod.
proc. civ.);

P.Q.M.

• accoglie il ricorso;

• annulla il provvedimento impugnato emesso dal Consolato di Casablanca in data
10 aprile 2008 e dispone il rilascio del visto di ingresso da parte della
competente autorità a favore di T. S.;

• compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 3 agosto 2009

Il G.O.T.

Elena Masetti – Zannini