Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Luglio 2011

Decreto ministeriale 29 luglio 2011, n.336

Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336: Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
(GU n. 203 del 1-9-2011 – Suppl. Ordinario n.200)

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in particolare, l'art.17, commi 95, 99 e 102;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie;
VISTO il parere generale n. 7 espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 4 novembre 2009 in relazione alla definizione di un modello di revisione dei settori scientifico-disciplinari e all'utilizzo di tale modello per le procedure di abilitazione e progressione di carriera o reclutamento;
VISTO il parere espresso dal C.U.N nell'adunanza del 10 marzo 2011 in relazione allo schema di decreto trasmesso con nota prot. n. 1497 del 3 marzo 2011;
RITENUTA l'opportunità di riprodurre integralmente l'elenco dei: Macro-Settori concorsuali e Settori concorsuali nonché la corrispondenza di questi ultimi con i Settori Scientifico Disciplinari;

 

DECRETA:

Articolo 1

1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000) e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali).
2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi.
2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla di data pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3

Alle richieste di passaggio ad altro settore concorsuale ovvero ad altro settore scientifico disciplinare successive a quelle di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni in materia di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare.

Articolo 4

Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa legge.

Articolo 5

In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. [Tale verifica viene ripetuta con cadenza almeno quinquennale] (1).

(1) Periodo abrogato dalla dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159.

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2011

f,to
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini