Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Ottobre 2012

Legge 09 aprile 1850, n.1013

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.
Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

Art. 2.
Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro Stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al possessorio, ovvero al peritorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 3.
Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli alri cittadini, a tutte le Leggi penali dello Stato.
Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle Leggi di procedura, dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Art. 4.
Le pene stabilite dalle Leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all’ecclesiastica Autorità l’esercizio delle sue attribuzioni pell’applicazione delle pene spirituali, a termini delle Leggi ecclesiastiche.

Art. 5.
Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona, o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d’appello, si osserveranno d’or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti Leggi.
I Magistrati d’appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso di essi vertenti nell’epoca, in cui emanerà la presente Legge.

Art. 6.
Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l’individuo arrestato verrà rimesso all’Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.
Si osserveranno però nell’arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinché l’esercizio del culto non venga turbato.
Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco, od al Rettore della Chiesa in cui l’arresto viene eseguito.
Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 7.
Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.
Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell’esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Data Torino il nove d’aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° Galvagno.
V.° Nigra.
V.° Colla.