Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 17 marzo 1976

Decreto Ministeriale 17 marzo 1976: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell’associazione “Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)”.

(Da “Gazzetta Uffciale della Repubblica Italiana” n. 79 del 25 marzo 1976)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull’istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 18 aprile 1975, prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dall’associazione “Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)”, organizzazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della California (U.S.A.), con sede principale nella contea di S. Bernardino (California) e per l’Italia in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 97;
Considerato che il responsabile nazionale – rappresentante generale e legale, Sig. Gioele Baldari, è l’organo direttivo e rappresentativo dell’associazione predetta, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dall’art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 12 febbraio 1976 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell’art. 5, comma secondo, della legge n. 903 sopra menzionata, con il responsabile nazionale – rappresentante generale e legale, sig. Gioele Baldari, dell’associazione “Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)”;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto (consulenti cristiani) dell’associazione “Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)”, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto dell’iscrizione al fondo di previdenza, per ogni Ministro di culto (consulente cristiano) dell’associazione “Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)”, deve essere esibita, a cura del responsabile nazionale – rappresentante generale e legale, la seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza in Italia;
d) certificato del rappresentante generale e legale attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto (consulente cristiano), con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data d’inizio del ministero in Italia.
Art. 3. – Il responsabile nazionale – rappresentante generale e legale dell’associazione “Studenti italiani per Cristo (Campus Crusade for Christ Int.)”, trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto (consulenti cristiani) e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b) cessazione dell’obbligo dell’iscrizione per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno all’associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui all’art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto (consulenti cristiani) iscritti al fondo direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto (consulenti cristiani) o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il responsabile nazionale – rappresentante generale e legale trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto (consulenti cristiani) pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attività di Ministro di culto (consulente cristiano) successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto (consulenti cristiani) e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto (consulente cristiano) pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto (consulente cristiano) appartenente alla sua stessa associazione ed iscritto al fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto (consulente cristiano) o dall’avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuto prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.