Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 febbraio 2006, n.116

La sentenza conclusiva del giudizio ecclesiastico che dichiari la
nullità del matrimonio concordatario per esclusione
dell’indissolubilità del vincolo (il cui esame nel merito è
precluso in sede di delibazione) acquista autorità di giudicato con
il decreto di esecutività da parte del supremo organo ecclesiastico
di controllo. Pertanto, accertato il rispetto del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la richiesta di
delibazione deve essere accolta, previa attestazione del Tribunale
della Segnatura in ordine al rispetto delle norme di diritto canonico,
purchè tale sentenza non contenga disposizioni contrarie all’ordine
pubblico italiano sotto il profilo della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (nel caso di specie, mancavano sul
punto gli idonei elementi di prova che avrebbe dovuto fornire la parte
convenuta).

Sentenza 07 ottobre 1998

Corte d’Appello di Messina. Sentenza 7 ottobre 1998: “Pignoramento di edifici di culto”. (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo gli appellanti ripropongono l’eccezione, già sollevata in 1° grado, secondo cui l’edificiò di culto e le sue pertinenze non sarebbero sottoponibili alla procedura di espropriazione forzata. Rilevano che di fronte ad interpretazioni dottrinarie contrastanti […]

Sentenza 25 novembre 1999

Corte d’Appello. Divisione Civile. Sentenza 25 novembre 1999: “Re J (child’s religious upbringing and circumcision)” FAMILY COURT REPORTS, Volume 1: Pages 307-314 [2000]. COURT OF APPEAL, CIVIL DIVISION DAME ELIZABETH BUTLER-SLOSS P, SCHLIEMANN AND THORPE, LJ – 24, 25 NOVEMBER 1999 (Omissis) The English mother, who was a non-practising Christian, met the father, a non-practising […]

Sentenza 02 febbraio 1993, n.79

Poiché il diritto di servitù di legnatico gravante sulla “Foresta di
Tarvisio” di proprietà del Fondo edifici di culto risulta
regolarmente trasformato in una servitù prediale, di natura
privatistica, disciplinata dal codice civile, con conseguente
cessazione del precedente carattere collettivo del godimento, deve
disporsi l’intavolazione della cancellazione dell’iscrizione del
diritto di servitú di legnatico come “inalienabile, indivisibile e
vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse”, e
conseguentemente deve dichiararsi valido ed efficace il contratto di
affrancazione della servitù concluso fra i proprietari del fondo
dominante e di quello servente.

Sentenza 29 gennaio 1996, n.49

Sia la costituzione in giudizio sia un contratto d’affitto di fondo
rustico ultranovennale, posti in essere da un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto devono, per la rilevanza civile dei controlli
canonici, essere autorizzati in forma scritta dall’autorità
ecclesiastica, rientrando fra gli atti di straordinaria
amministrazione; in mancanza, tali atti sono colpiti da nullità
relativa, che può essere fatta valere solo da parte dell’ente
tutelato dal controllo e contro il quale non può farsi valere che sia
stato il suo rappresentante a dar causa alla nullità, per non avere
richiesto la prescritta licenza. Per altro, se l’atto di
straordinaria amministrazione è stato compiuto, anteriormente alla
stipula del nuovo Accordo fra l’Italia e la Santa Sede del 1984,
senza essere stato autorizzato anche dal Governo, secondo quanto
prescritto dalla legge n. 848 del 12929, esso è colpito dalla
sanzione di una ulteriore nullità relativa, né possono addursi a
sanatoria fatti concludenti posti in essere dai rappresentati o dagli
aventi causa dell’ente medesimo.

Sentenza 12 ottobre 1992, n.761

Il patronato su di una chiesa parrocchiale posta su un terreno di
proprietà privata, quale complesso di situazioni giuridiche
inseparabilmente congiunte al bene cui è annesso, ha natura reale e
pertanto, in caso di trasferimento del possesso del bene passa, con
tutti i relativi diritti ed oneri, all’acquirente. Il titolo di
patrono può competere anche a persone giuridiche laicali, comprese le
società commerciali. Il diritto di patronato si estingue ipso iure ed
ex tunc nel caso di permanenza dell’inadempimento dei relativi oneri
da parte del titolare, trascorso inutilmente il termine perentorio
entro il quale l’ordinario abbia ingiunto al patrono di provvedere,
rimanendo in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere
l’esecuzione coattiva o in forma specifica delle prestazioni
patrimoniali accessorie, nonché il rimborso delle spese per
riparazioni straordinarie anticipate dal beneficiario.

Sentenza 22 marzo 1995, n.3314

Al fine della delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio per vizio del consenso
rappresentato dalla esclusione di uno dei “bona matrimonii”, la
situazione ostativa, di cui all’art. 797, n. 6 cod. proc. civ., per
pendenza davanti al giudice italiano di altra causa fra le stesse
parti con identico oggetto, non può discendere dalla proposizione
dinanzi a tale giudice di una generica domanda di accertamento della
“conformità del matrimonio alla legge italiana”, attesa
l’inidoneità della relativa istanza ad aprire un dibattito sulla
specifica questione della sussistenza o meno dell’indicato vizio*.

Sentenza 07 febbraio 1995, n.1401

Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede
religiosa (da quella cattolica a quella dei Testimoni di Geova) e
nella partecipazione alle pratiche del nuovo culto, si ricollega
all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della
Costituzione e non può avere rilevanza come motivo di addebito o come
ragione incidente sull’affidamento dei figli, se ed in quanto non
superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge
o di genitore.

Decreto 09 gennaio 1993

Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini della decisione
riguardante la persona del genitore affidatario, l’elemento
confessionale (nella specie, l’appartenenza della madre ai Testimoni
di Geova), pur quando sia per un genitore “strumento di potere” e per
l’altro “oggetto di valutazione critica”, sembra scarsamente
enfatizzabile dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero
arbitrio del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non
già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica
probabilità, una gamma di possibili scelte di libertà.

Sentenza 15 gennaio 1993, n.1

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna
non contrasta con l’ordine pubblico italiano (intesa tale accezione
con riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici che
vengono in considerazione) giacché, pur essendo la perpetuità del
vincolo matrimoniale non solo estranea ma addirittura contraria alla
normativa civile, non può non riconoscersi che i precetti cristiani
(e più propriamente cattolici) sono profondamente radicati nella
collettività nazionale intesa nel suo insieme, quivi compresa la
sacralità ed “indelebilità” dei sacramenti, tra cui va annoverato
anche il matrimonio canonico che il vero, unico e “santo” per i
credenti. Né, d’altra parte, compito della Corte d’Appello
sindacare la genuinità dell’impedimento invocato dalle parti ed
accolto dai giudici ecclesiastici.