Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Gennaio 2004

Accordo 08 novembre 2000

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Lettonia.

Firmato l’8 novembre 2000.

Pubblicato in AAS 95 (2003), pp. 102-120

La Santa Sede e la Repubblica di Lettonia,
considerando che nel 1922 fu firmato fra la Santa Sede e la Repubblica di Lettonia, un Concordato che ora, alla luce dei cambiamenti intervenuti a livello sia nazionale che internazionale, dovrebbe essere sostituito da un nuovo Accordo internazionale;
tenendo conto, da parte della Santa Sede, dei documenti del concilio Vaticano II e delle norme del diritto canonico e, da parte della Repubblica di Lettonia, dei principi sanciti dalla sua Costituzione e dalle convenzioni internazionali cui essa aderisce;
nella consapevolezza che una parte importante della popolazione della Repubblica di Lettonia professa la religione cattolica;
riconoscendo il positivo contributo offerto dalla Chiesa cattolica allo sviluppo religioso e morale, alla riabilitazione e reintegrazione sociale della Repubblica di Lettonia;
desiderando definire lo status giuridico della Chiesa cattolica, regolare la collaborazione nei settori dell’istruzione e della cultura e promuovere in modo stabile e adeguato l’assistenza religiosa ai membri cattolici delle Forze armate nazionali e ai cattolici detenuti in carcere;
hanno concordato quanto segue:

PARTE I
LO STATUS GIURIDICO DELLA CHIESA CATTOLICA

SEZIONE 1
LA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLA CHIESA CATTOLICA

Art. 1

La Santa Sede e la Repubblica di Lettonia riconoscono di essere entrambe, nelle loro sfere di competenza, indipendenti e autonome. Esse riaffermano il rispetto di questo principio riguardo ai servizi che ognuna delle due parti, sia individualmente sia congiuntamente, intende promuovere per il maggiore sviluppo spirituale e materiale della società lettone.

Art. 2

1. La Repubblica di Lettonia riconosce la personalità giuridica pubblica della Chiesa cattolica in Lettonia.
2. Le istituzioni della Chiesa cattolica nella Repubblica di Lettonia, che, in conformità con il diritto canonico, hanno lo status di persone giuridiche pubbliche, godono anche della personalità giuridica nel diritto civile, secondo la legislazione della Repubblica di Lettonia.
3. L’autorità ecclesiastica competente può – in conformità con le relative norme canoniche – istituire, cambiare, riconoscere e sopprimere persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche. Nel caso in cui questi cambiamenti dovessero modificare la situazione esistente della Chiesa cattolica nella Repubblica di Lettonia, saranno comunicati alle competenti autorità civili, in conformità con la legislazione esistente della Repubblica di Lettonia.

Art. 3

La Repubblica di Lettonia riconosce il diritto della Chiesa cattolica, delle persone giuridiche da essa dipendenti e dei singoli cattolici, di comunicare liberamente e avere contatti con la Santa Sede e le altre istituzioni ecclesiastiche riconosciute dal diritto canonico, comprese quelle situate al di fuori del paese.

Art. 4

Riguardo alla libertà di religione, sanzionata dalla legislazione della Repubblica di Lettonia e dagli Accordi internazionali cui la Repubblica di Lettonia ha aderito, alla Chiesa cattolica nella Repubblica di Lettonia, insieme alle sue comunità e istituzioni, viene garantita la libertà di scegliere il proprio governo interno, di celebrare il culto e di compiere la sua missione attraverso attività pastorali, comprese quelle di natura sociale, educativa e culturale.

Art. 5

La nomina, il trasferimento e la rimozione dei vescovi è di esclusiva competenza della Santa Sede. L’ufficio episcopale sarà conferito solo a sacerdoti che siano cittadini lettoni. Prima della pubblicazione della nomina di un vescovo diocesano, la Santa Sede informerà, a titolo di cortesia e in forma riservata, il presidente della Repubblica di Lettonia.

Art. 6

1. La Repubblica di Lettonia garantisce l’inviolabilità di tutti i luoghi di culto, che non possono essere usati per altri scopi senza il previo consenso delle competenti autorità ecclesiastiche.
2. Su richiesta dell’autorità ecclesiastica, le autorità civili competenti o i loro rappresentanti possono intervenire in caso di emergenza, qualora l’ordine pubblico sia gravemente minacciato o per evitare gravi danni alle persone o a beni di particolare valore storico o artistico. Una tale richiesta può essere presunta nel caso in cui motivi urgenti depongano a favore di un intervento immediato, al fine di limitare i rischi per l’ordine pubblico e i danni a persone o cose.

Art. 7

Si riconosce l’inviolabilità del segreto del sacramento della riconciliazione. Nessuno può mai interrogare un sacerdote cattolico su materie collegate al segreto della confessione, anche nel caso in cui quel sacerdote dovesse comparire come testimone o parte in causa davanti a un tribunale civile.

Art. 8

1. Dal momento della sua celebrazione, il matrimonio canonico produce gli effetti civili sanciti dalla legislazione della Repubblica di Lettonia, purché non esista alcun impedimento civile fra le parti contraenti e siano rispettati i requisiti previsti dalle leggi della Repubblica di Lettonia.
2. Il modo e il tempo entro cui un matrimonio canonico deve essere registrato presso la competente autorità civile sono stabiliti dalle leggi della Repubblica di Lettonia.

Art. 9

Nel rispetto delle leggi della Repubblica di Lettonia e in vista delle sue legittime attività pastorali, alla Chiesa cattolica viene garantito quanto segue:
a) libertà d’accesso ai mezzi di comunicazione sociale e libertà di parola, compresa la creazione di propri mezzi di comunicazione sociale e l’accesso a quelli dello stato, in conformità con la legislazione della Repubblica di Lettonia;
b) libertà d’associazione dei fedeli per promuovere iniziative sociali, culturali o educative ispirate ai principi della fede cristiana, alla dottrina sociale della Chiesa cattolica e in conformità con i principi dell’ecumenismo;
c) accesso a ospedali, prigioni, orfanotrofi e a tutte le altre istituzioni di assistenza sociale o medica, nelle quali la presenza di cattolici giustifichi la presenza pastorale, occasionale o permanente, dei rappresentanti autorizzati della Chiesa cattolica.

Art. 10

La Repubblica di Lettonia garantisce alla Chiesa cattolica la restituzione dei beni sottratti illegalmente, in conformità con la legislazione della Repubblica di Lettonia, mediante un comune accordo fra le competenti autorità dello stato e la Conferenza episcopale di Lettonia.

SEZIONE 2
IL SANTUARIO DI AGLONA

Art. 11

1. Il santuario di Aglona è parte integrante del patrimonio culturale e storico della Repubblica di Lettonia e come tale è protetto dalle norme giuridiche esistenti della Repubblica di Lettonia.
2. Oltre all’edificio della basilica, alla piazza antistante la basilica e il cimitero, all’area della fontana, il territorio protetto del santuario comprende tutti gli altri edifici, strutture e terreni che appartengono alla Chiesa cattolica.

Art. 12

1. In considerazione del carattere internazionale del santuario di Aglona quale luogo di preghiera, meta di pellegrinaggio e sede di varie attività pastorali, e tenuto conto della legislazione esistente, la Repubblica di Lettonia si impegna a:
a) riconoscere e rispettare il carattere religioso e storico del santuario;
b) garantire l’ordine pubblico durante le assemblee previste nel programma degli avvenimenti di cui all’art. 13, in base agli accordi presi o con il vescovo locale o con gli altri membri della Conferenza episcopale della Lettonia;
c) contribuire alle spese di manutenzione del santuario in relazione agli eventi di rilevanza nazionale;
d) concedere l’esenzione dalle tasse, o una riduzione delle stesse, nei casi previsti dalla legge.
2. Da parte sua, la Santa Sede riconosce al santuario di Aglona lo status di «santuario internazionale», come previsto dal diritto canonico (cfr. CIC, can. 1231 ss.).

Art. 13

Ogni anno, prima della stesura del bilancio statale, la Chiesa cattolica sottopone al Consiglio dei ministri un elenco degli avvenimenti programmati per l’anno seguente che potrebbero avere una rilevanza nazionale. In accordo con le autorità locali, il Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie per garantire l’ordine pubblico e far fronte alle necessità mediche e sanitarie.

PARTE II
LA CHIESA CATTOLICA E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE

SEZIONE 1
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE

Art. 14

La Repubblica di Lettonia riconosce il diritto dei genitori e dei loro legali rappresentanti e, nei casi previsti dalla legge, degli stessi bambini, ad assicurare ai loro figli un’adeguata educazione religiosa mediante corsi di religione nelle scuole statali e municipali e classi di catechismo domenicale. Lo stato garantisce questo diritto nei termini stabiliti dalla legge e dai trattati internazionali sottoscritti dalla Repubblica di Lettonia.

Art. 15

L’insegnamento della religione cattolica viene impartito esclusivamente in base a un programma approvato dalla Conferenza episcopale della Lettonia, in accordo con il Ministero dell’istruzione e della scienza e viene dispensato unicamente da insegnanti qualificati in possesso di un certificato di competenza rilasciato dalla Conferenza episcopale di Lettonia; la revoca del certificato comporta l’immediata perdita del diritto di insegnare la religione cattolica.

Art. 16

In conformità con la legislazione della Repubblica di Lettonia, la Chiesa cattolica ha il diritto di fondare istituti di educazione superiore per gli insegnanti di religione, che rilascino diplomi civilmente riconosciuti.

Art. 17

Le autorità statali della Repubblica di Lettonia e la Chiesa cattolica cercheranno, ciascuna negli ambiti di propria competenza, di fare in modo che l’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni educative sia impartito con la dovuta competenza accademica e dottrinale e con attenzione alla promozione dello spirito ecumenico, del reciproco rispetto fra le varie confessioni religiose e dell’uguaglianza per tutti.

SEZIONE 2
SCUOLE CATTOLICHE

Art. 18

1. La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e dirigere scuole di ogni ordine e grado, in conformità con le leggi della Repubblica di Lettonia e le norme del diritto canonico.
2. L’istituzione di scuole cattoliche viene richiesta dalla Conferenza episcopale di Lettonia, a nome dell’ordinario del luogo.
3. Le scuole cattoliche, nonché gli istituti di educazione superiore osservano le leggi della Repubblica di Lettonia in materia di norme generali relative al curriculum nazionale, all’amministrazione e alla concessione dei diplomi civilmente riconosciuti.

Art. 19

1. Le scuole cattoliche hanno diritto al sostegno finanziario, in conformità con le leggi della Repubblica di Lettonia.
2. Gli insegnanti e gli altri impiegati delle scuole cattoliche ufficialmente riconosciute, nonché gli studenti e i loro genitori, hanno gli stessi diritti e doveri dei loro omologhi delle scuole statali e municipali.

SEZIONE 3
IL SEMINARIO DI RIGA

Art. 20

1. Il seminario maggiore di Riga è un’istituzione della Chiesa cattolica in Lettonia per la formazione accademica degli studenti ecclesiastici e per gli studi di teologia cattolica.
2. Il riconoscimento del seminario maggiore di Riga come istituto di educazione superiore è concesso dallo stato in conformità con la legge.
3. I diplomi e i corsi di studio del seminario maggiore di Riga, conformi alle leggi e alle norme civili, sono considerati validi ed equivalenti a quelli delle istituzioni educative statali.
4. Nel quadro della legge, lo stato concede assistenza economica al seminario maggiore di Riga nella stessa misura delle altre istituzioni equivalenti.

SEZIONE 4
LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA CATTOLICA ALL’UNIVERSITÀ DI LETTONIA

Art. 21

Il ripristino della Facoltà di teologia cattolica in seno all’Università di Lettonia sarà negoziato fra la Santa Sede e il governo della Repubblica di Lettonia in un secondo momento.

SEZIONE 5
PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO DELLA CHIESA CATTOLICA

Art. 22

1. Il patrimonio culturale e artistico della Chiesa cattolica va considerato una parte importante del patrimonio nazionale della Repubblica di Lettonia. La Repubblica di Lettonia e la Chiesa cattolica si impegnano, di comune accordo, ad assicurarne la conservazione e la cura e a renderlo accessibile al pubblico, nei limiti consentiti dalla sua salvaguardia e dalla legge internazionale.
2. In conformità con la legge, lo stato condividerà con la Chiesa cattolica le spese necessarie alla manutenzione e salvaguardia del patrimonio culturale e artistico della Chiesa cattolica.

PARTE III
ASSISTENZA RELIGIOSA AI CATTOLICI NELLE FORZE ARMATE NAZIONALI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

Art. 23

1. La Santa Sede istituirà in seno alla Chiesa cattolica nella Repubblica di Lettonia un ordinariato militare il quale, in conformità con uno specifico memorandum d’intesa fra il Ministero della difesa e la Conferenza episcopale di Lettonia, garantirà l’assistenza religiosa ai cattolici presenti nelle Forze armate nazionali di Lettonia.
2. Questo ordinariato militare, equivalente dal punto di vista canonico, secondo la costituzione apostolica Spiritualis militum curae, a una diocesi, sarà presieduto da un vescovo ordinario militare.

Art. 24

1. L’ordinariato militare, che deve essere un cittadino lettone, può ricoprire contemporaneamente anche l’ufficio di vescovo diocesano o ausiliare.
2. L’ordinariato militare viene liberamente nominato dal romano pontefice e della nomina viene data comunicazione previa della Repubblica di Lettonia.

Art. 25

1. La repubblica di Lettonia garantisce ai membri cattolici delle Forze armate nazionali la possibilità di ricevere un’adeguata istruzione catechistica e di partecipare alle celebrazioni eucaristiche e nei giorni festivi, qualora ciò non ostacoli lo svolgimento di urgenti adempimenti militari ufficiali.
2. In conformità con le norme canoniche, l’ordinario militare nomina un vicario generale e, previa consultazione delle competenti autorità delle Forze armate nazionali, designa un adeguato numero di cappellani militari di cittadinanza lettone, che possono essere incardinati nell’ordinariato militare. Essi vengono considerati equivalenti a un parroco o a un cappellano di parrocchia.

Art. 26

Gli studenti del seminario maggiore di Riga e i novizi delle congregazioni religiose sono esentati dal servizio militare e possono essere assegnati a un servizio comunitario equivalente al servizio militare obbligatorio. In caso di mobilitazione generale questi studenti e novizi vengono assegnati a operazioni che non comportano l’uso delle armi.

Art. 27

In conformità con le norme canoniche, le persone soggette alla giurisdizione dell’ordinariato militare sono le seguenti:
a) il personale militare e civile cattolico delle Forze armate nazionali della Repubblica di Lettonia;
b) i membri delle loro famiglie, spose e figli, compresi i figli cattolici e appartengono allo stesso nucleo familiare.

Art. 28

1. I cappellani e i loro assistenti, soggetti all’autorità canonica dell’ordinario militare, esercitano il loro ministero pastorale in conformità con le norme relative ai tempi e ai luoghi delle attività pastorali e alle altre condizioni generali emanate dalle autorità delle Forze armate nazionali.
2. L’ordinariato militare coordina le proprie attività con il Ministero della difesa.

Art. 29

Il Ministero della difesa provvede all’assistenza materiale del personale dell’Ordinariato militare, in conformità con la legislazione della Repubblica di Lettonia, nonché alle necessità logistiche delle attività pastorali.

PARTE IV
ASSISTENZA RELIGIOSA AI FEDELI CATTOLICI DETENUTI NELLE PRIGIONI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

Art. 30

1. In conformità con l’art. 9 (c) del presente Accordo, la Chiesa cattolica ha il diritto di fornire assistenza religiosa ai cattolici detenuti nelle prigioni e in altre analoghe istituzioni di detenzione legale.
2. In conformità con le leggi della Repubblica di Lettonia e le norme del diritto canonico, l’autorità competente garantisce ai prigionieri il diritto a un’adeguata assistenza religiosa.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

1. La Santa Sede e la Repubblica di Lettonia risolveranno di comune accordo e per via diplomatica ogni dubbio o difficoltà che possa sorgere nell’interpretazione o applicazione del presente Accordo.
2. I dettagli relativi a determinati aspetti specifici di questo Accordo saranno regolati con speciali documenti di intesa fra le competenti autorità della Chiesa cattolica e della Repubblica di Lettonia.

Art. 32

Se la Santa Sede e la Repubblica di Lettonia dovessero ritenere necessari degli emendamenti, alla luce di importanti cambiamenti intervenuti in seguito alla stipula di questo Accordo, si avvieranno opportuni negoziati da parte del nunzio apostolico, da un lato, e dei rappresentanti del governo lettone, dall’altro.

Art. 33

Il presente Accordo è soggetto a ratifica secondo le norme costituzionali e procedurali della Santa Sede e della Repubblica di Lettonia ed entrerà in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica.