Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Aprile 2008

Circolare 16 gennaio 2001, n.126

Ministero dell’interno, Direzione generale degli affari dei culti, Servizio affari dei culti. Circolare 16 gennaio 2001 n. 126, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento delle persone giuridiche private – Disposizioni speciali per gli enti di culto”.

Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, la disciplina della materia relativa all’acquisto della personalità giuridica ha subito notevoli innovazioni.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La nuova normativa prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato conseguano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Il predetto procedimento di semplificazione non riguarda peraltro gli enti di culto, né cattolici né diversi dal cattolico (questi ultimi tanto che facciano capo a confessioni che con lo Stato abbiano stipulato l’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost., tanto che siano regolati ex legge n. 1159 del 1929).

L’art. 9 del predetto D.P.R. n. 361 del 2000 afferma, infatti, al comma 1 che le norme del citato regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni, previste dall’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo e precisamente la particolare disciplina prevista per le associazioni di fedeli.

Al comma 2, poi, il medesimo art. 9 dichiara espressamente che nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost., pur trovando applicazione nei confronti di tali enti le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4.

Il terzo comma, infine, fa: “comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento”.

Ne deriva che la nuova disciplina di semplificazione relativa al riconoscimento delle persone giuridiche private è determinata dall’iscrizione dell’ente nel registro istituito presso le Prefetture ed in tal modo la pubblicità prevista dal codice civile acquista valenza “costitutiva” e non più “dichiarativa”. Tale principio non trova applicazione nei confronti degli enti di culto per i quali continua a vigere la precedente disciplina e conseguentemente il provvedimento amministrativo di riconoscimento avente forma di decreto presidenziale per gli enti soggetti alla legge n. 1159 del 1929 nonché di decreto ministeriale per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intesa con lo Stato e per gli enti ecclesiastici cattolici.

Tuttavia, la precisazione che anche nei confronti degli enti di culto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del nuovo regolamento, riguardanti il registro delle persone giuridiche e l’iscrizione nello stesso da parte degli enti, comporta che anche questi ultimi dovranno rivolgersi alle Prefetture competenti anziché alle Cancellerie dei Tribunali per richiedere l’iscrizione dei relativi provvedimenti di riconoscimento o di modifica nell’apposito registro delle persone giuridiche.

Resta ovviamente ferma, per gli enti di culto diversi dal cattolico sottoposti alla normativa del ’29, la facoltatività dell’iscrizione nel predetto registro atteso che per essi, com’è noto, non è previsto lo stesso obbligo, sancito invece nelle leggi pattizie per gli enti della Chiesa cattolica e per gli enti facenti capo a confessioni con le intese.

Sembra opportuno precisare, che per quanto concerne l’iscrizione nel registro, degli enti ecclesiastici cattolici, per i quali l’obbligo della registrazione del provvedimento governativo di riconoscimento è espressamente previsto dall’art. 5 della L. n. 222 del 1985, le Prefetture dovranno attenersi all’osservanza delle disposizioni, i cui contenuti siano compatibili con i caratteri originari di ciascun ente, non essendo essi assimilabili agli enti morali italiani come più volte ribadito in sede di Commissione Paritetica Stato Italiano – Santa Sede.

Ne consegue che, in sede di iscrizione, ai predetti enti non potrà essere richiesta la costituzione per atto pubblico o la redazione necessaria dello statuto, che andrà esibito solo ove il diritto canonico lo preveda.

Anche per quanto riguarda gli enti di culto diversi dal cattolico che hanno stipulato intese, le disposizioni dell’art. 4 del regolamento dovranno subire taluni adattamenti; così, ad esempio, l’atto costitutivo sarà sostituito da una delibera sinodale per quanto concerne l’ente valdese.

Nella fase di prima applicazione del predetto regolamento si suggerisce – ove del caso – un contatto informale con le Cancellerie dei Tribunali, che sino ad ora hanno gestito la tenuta dei registri.

Con l’occasione, si conferma la competenza – nella fase istruttoria dei riconoscimenti giuridici degli enti di culto cattolici e non – delle Prefetture, che avranno cura di attenersi alle indicazioni fornite in materia dalla circolare di questa Direzione Generale n. 111 in data 20 aprile 1998.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo e si ringrazia.

Il Direttore generale
Lococciolo