Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Aprile 2008

Circolare 26 marzo 2001, n.2

Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile, Direzione centrale per i servizi elettorali.

Circolare 26 marzo 2001, n. 2: “D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127». Pubblicazioni di matrimonio”

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” 4 aprile 2001, n. 79).

La richiesta di pubblicazione di matrimonio va contenuta in un processo verbale, con le indicazioni e le dichiarazioni previste dall’art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, datato e sottoscritto nel giorno in cui esso è formato.

L’ufficiale dello stato civile dovrà quindi provvedere, quando necessario, all’acquisizione della documentazione di cui all’art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, e di ciò deve dare atto di seguito al processo verbale già formato; infine provvede all’affissione, a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica.

Stante la soppressione dei registri delle pubblicazioni di matrimonio, tali atti vanno inseriti nel fascicolo degli allegati al registro dei matrimoni.

La richiesta di pubblicazione deve essere fatta anche dal ministro di culto cattolico, quando si tratti di matrimonio concordatario.

I registri delle pubblicazioni di matrimonio, essendo stati soppressi con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 30 marzo 2001.

Per responsabile delle affissioni si intende il responsabile del procedimento secondo le norme della pubblica amministrazione.