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    Circolare ministeriale 24 luglio 2000, n.300

    Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi d'abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano

    Data: 24 luglio 2000
    Autore:
    Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza
    Argomento:
    Simboli religiosi
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Sicurezza, Libertà di culto, Libertà di religione, Chador, Identità, Permesso, Carta, Volto, Soggiorno, Fotografie, Copricapi
    Ministero dell’Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale. Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera. Circolare N. 300.C/2000/3656/A/24.159/1^Div.: “Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi d’abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano”, 24 luglio 2000. (Omissis) Ai Sigg. Questori della Repubblica, […]

    Ministero dell’Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale. Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera.
    Circolare N. 300.C/2000/3656/A/24.159/1^Div.: “Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi d’abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano”, 24 luglio 2000.

    (Omissis)

    Ai Sigg. Questori della Repubblica, loro Sedi

    Con riferimento alla problematica in oggetto, in particolare nella materia dei documenti atti a comprovare l’identità personale, si è reso necessario esaminare la compatibilità tra la pertinente normativa di pubblica sicurezza e le prescrizioni di alcune religioni, tra le quali quella islamica, che impongono alle donne l’uso continuo del copricapo o del capo coperto.
    L’art. 289 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che la fotografia da applicare sulla carta d’identità debba riprodurre l’immagine a mezzo busto e senza cappello.
    Con circolare del 14 marzo 1995 della Direzione Generale per l’Amministrazione Civile è stato tuttavia precisato che il divieto non fa riferimento all’esigenza che l’interessato mantenga il capo scoperto (il volto naturalmente sì) ma si limita a proibire l’uso del cappello quale semplice accessorio eventuale dell’abbigliamento personale che potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.
    Diversa e non equiparabile a questa ipotesi è quella del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi. In tal caso il turbante, il “chador” o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili.
    I suddetti principi valgono anche per le fotografie da applicare sui permessi di soggiorno.
    Tanto premesso, si invitano le SS.LL. di attenersi alle suddette disposizioni, avendo cura di verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un’esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno.

    Il Capo della Polizia
    Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
    De Gennaro

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