Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Marzo 2005

Contratto collettivo 06 novembre 2001

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2002-2004.

(Omissis)

Art. 1 – Definizione.

Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nel luoghi sacri occupandosi del loro decoro:

– preparazione e assistenza delle sacre funzioni liturgiche, incontri della comunità cristiana nell'aula ecclesiale;

– custodia della chiesa, degli arredi e suppellettili sacre;

– pulizie della chiesa e della sacrestia ordinarie e straordinarie rientranti nelle possibilità tecniche dei mezzi a sua disposizione;

– mansioni concordate all'atto dell'assunzione col vincolo dell'orario fisso.

I sacristi possono essere inquadrati in 2 categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato:

Gruppo A:
sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.

Gruppo B:
sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.

Art. 2 – Assunzione e periodo di prova.

L'assunzione del sacrista sarà effettuata dal rappresentante legale dell'Ente ecclesiastico, mediante lettera raccomandata, previa richiesta nominativa dell'Ufficio collocamento.

All'atto dell'assunzione il sacrista deve essere in possesso del libretto di lavoro e del certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento (mod. C1).

Fermi restando gli obblighi di legge circa l'assunzione, il periodo di prova non potrà avere la durata superiore a mesi 3.

Terminato tale periodo il sacrista s'intende confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti gli effetti contrattuali.

Nel caso di mancata conferma al sacrista sarà corrisposto il compenso per l'effettivo periodo prestato e quanto dovuto per norma di legge.

Art. 3 – Retribuzione.

La retribuzione del sacrista è stabilita come segue:

– £ 1.800.000 per il 2002;
– £ 1.850.000 per il 2003;
– £ 1.900.000 per il 2004 comprensiva della ex indennità di contingenza.

Sono previsti gli scatti d'anzianità.

Per i sacristi del gruppo B, la retribuzione verrà determinata in relazione all'effettivo orario di lavoro.

Il presente contratto, al fini della retribuzione di cui sopra, entra in vigore dal 1° gennaio 2002.

Per l'anzianità di servizio il sacrista avrà diritto a un massimo di 10 scatti triennali. Tali scatti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità e saranno calcolati nella misura del 4% della paga mensile e dell'indennità di contingenza vigente al momento della maturazione dei singoli scatti, senza ricalcolo di quelli precedentemente maturati e già in godimento.

Art. 4 – Orario di lavoro.

L'orario di lavoro ordinario è di 45 ore settimanali, distribuite di massima in 6 giornate lavorative. L'orario giornaliero sarà concordato con il rappresentante dell'Ente ecclesiastico.

Per i sacristi che hanno orario lavorativo continuativo si precisa che spetta mezz'ora di pausa non retribuita a metà del proprio turno lavorativo, purché non sia lasciato sguarnito il posto di lavoro.

Art. 5 – Lavoro straordinario.

Detto lavoro verrà retribuito con le seguenti maggiorazioni sulla paga oraria (= 1/195 della retribuzione mensile):

– straordinario diurno: paga oraria maggiorata del 20%;

– straordinario feriale notturno (dalle ore 22 alle 6): paga oraria maggiorata del 30%;

– straordinario festivo diurno: paga oraria maggiorata del 30%;

– straordinario festivo notturno: paga oraria maggiorata del 50%.

Art. 6 – Riposo settimanale.

Il sacrista ha diritto a 1 giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con le domeniche e altre festività religiose.

Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo.

Il riposo settimanale è equiparato, a tutti gli effetti, alle festività.

Il lavoro svolto nelle domeniche sarà retribuito con paga ordinaria senza alcuna maggiorazione.

Art. 7 – Festività.

Le festività sono 12:

(1) Capodanno (1° gennaio);
(2) Epifania (6 gennaio);
(3) lunedì dell'Angelo;
(4) 25 aprile;
(5) 1° maggio;
(6) 2 giugno;
(7) 15 agosto;
(8) 1° novembre;
(9) 8 dicembre;
(10) 25 dicembre;
(11) 26 dicembre;
(12) festa del patronato del luogo.

In caso di mancato godimento per motivi di servizio di tali festività, al lavoratore compete un'indennità pari alla retribuzione giornaliera di 1/26 maggiorata del 30%.

Art. 8 – Gratifiche.

Al 15 dicembre al sacrista sarà corrisposta 1 mensilità pari alla sua normale retribuzione mensile (13a mensilità).

Al 15 giugno al sacrista sarà corrisposta 1 mensilità pari alla sua normale retribuzione mensile (14a mensilità).

In caso di prestazione di lavoro inferiore a 1 anno, la 13a e 14a mensilità verrà calcolata in 12simi, corrispondendo 1/12 di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Art. 9 – Ferie.

Al sacrista, dopo 1 anno di ininterrotto lavoro, spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, più 5 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con la regolare corresponsione della retribuzione (legge 5.3.77 n. 54).

Si precisa che dette ferie possono essere godute al massimo in 2 soli periodi dell'anno.

Per chi non avesse raggiunto i 12 mesi d'anzianità di servizio verranno riconosciuti tanti 12simi di ferie annuali quanti sono i mesi d'anzianità di servizio.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà ritenuta pari a 1 mese.

Il periodo di godimento delle ferie verrà concordato tra le parti, avuto riguardo e alle necessità della Parrocchia e alle esigenze del Sacrista.

In nessun caso, peraltro, potranno essere concesse le ferie tra il 20 dicembre e il 7 gennaio e durante la Settimana Santa.

Il periodo delle ferie "estive" sarà concordato tra le parti, avuto riguardo delle necessità della chiesa, e dovranno essere comunicate al legale rappresentante l'Ente ecclesiastico entro il 31 gennaio, salvo
accordo migliore tra le parti.

Art. 10 – Congedi.

In caso di matrimonio è concesso un permesso al sacrista di 15 giorni consecutivi.

In caso di decesso di un parente fino al 2° grado è concesso 1 giorno di congedo.

Durante tali congedi viene corrisposta la normale retribuzione.

Art. 11 – Malattia o infortunio.

In caso di malattia o infortunio il sacrista percepirà le indennità corrisposte dall'Istituto previdenziale assicurativo o mutualistico, come previsto dalle normative vigenti.

L'Ente ecclesiastico garantirà al sacrista l'integrazione economica del trattamento erogato dagli Istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto corrisposta.

Trascorso il periodo massimo di assenza per malattia o infortunio previsto per le norme vigenti, il rapporto potrà essere definitivamente risolto con diritto del sacrista di ogni sua competenza, compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro, salvo il caso di giustificazione e comprovato impedimento.

Il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal rilascio del certificato medico di diagnosi, a recapitare o trasmettere il certificato medesimo a mezzo raccomandata a.r.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato medico.

In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo della conservazione del posto e il dipendente viene considerato dimissionario, restando a suo carico
l'indennità di mancato preavviso.

Art. 12 – Preavviso di licenziamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere risolto dalle parti, salvo quanto previsto dall'art. 16 con preavviso di mesi 1 mediante lettera raccomandata.

Il sacrista durante il preavviso ha diritto alla libertà necessaria (una media di 2 ore al giorno), per la ricerca di altra occupazione, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza nessuna trattenuta sullo stipendio; il sacrista non avrà diritto a tale permesso nel caso di dimissioni.

Nei casi di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla retribuzione di 1 mese da parte dell'inadempiente.

Art. 13 – Indennità di licenziamento.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, al sacrista verrà corrisposta un'indennità pari a:

– a tutto il 31.12.74 nella misura di 20 giorni per anno di servizio;

– per il periodo successivo all'1.1.75 nella misura di 1 mensilità per anno di servizio.

Questa indennità (maggiorata del rateo della 13a mensilità) va calcolata sulla paga base, sugli eventuali scatti d'anzianità e sull'indennità di contingenza in vigore al 31.1.77 (£ 53.082) e ciò fino al 31.5.82.

Da questa data il calcolo dovrà essere effettuato con i criteri dettati dalla legge 29.5.82 n. 297.

Per l'anno d'anzianità di servizio non compiuto si farà luogo alla corresponsione di tanti 12simi quanti sono i mesi compiuti, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Il rappresentante dell'Ente ecclesiastico avrà cura di accantonare o di stipulare eventuale apposita convenzione con una Compagnia di assicurazione di fiducia delle parti, le indennità di anzianità maturate o maturande.

Si precisa che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, se il dipendente fruisce di alloggio cessa il diritto e per disposto dell'art. 659 CPC l'uso e l'abitazione dovrà entro 1 mese dalla
cessazione del rapporto di lavoro essere riconsegnata al rappresentante dell'Ente ecclesiastico.

In tal caso il versamento dell'indennità di anzianità verrà effettuato con testualmente alla consegna dell'alloggio libero di persone e di cose.

Art. 14 – Controversie di lavoro.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto, dovranno essere, prima di far corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all'incaricato dell'Unione Diocesana Addetti al Culto e al Presidente o Incaricato diocesano FACI.

In mancanza di accordo potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell'11.8.73).

Art. 15 – Norme disciplinari.

Considerata la natura particolarmente delicata del servizio di questo contratto-regolamento e del luogo sacro e pubblico ove esso di norma si svolge, saranno considerati atti gravi danti luogo a risoluzione immediata del contratto per giustificato motivo:

(a) violazione della riservatezza legata all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella chiesa, di cui il sacrista è venuto a conoscenza in ragione del suo incarico;

(b) motivi o circostanze gravi e comprovate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

In carenza di quanto sopra espresso, il sacrista potrà incorrere nelle sanzioni: richiamo, sospensione, licenziamento.

Comunque è fatto salvo il diritto di ricorrere in devolutivo contro il provvedimento conforme le norme previste dall'art. 14 del presente contratto.

In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli previsti nel punti a) e b), è fatta salva la facoltà di ricorso in sospensivo.

Art. 16 – Condizioni di miglior favore.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 17 – Aggiornamento professionale, culturale e ritiri spirituali.

Sentita l'esigenza di una maggiore qualificazione spirituale e professionale, al sacrista sono riconosciuti 8 giorni all'anno, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali e a corsi di aggiornamento liturgico, professionale, sia nazionale che locale.

La mancata utilizzazione di detti giorni, in tutto o in parte, non dà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

Art. 18 – Scadenza del contratto.

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2002 e andrà a scadere il 31 dicembre 2004 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti contraenti con lettera raccomandata r.r. 3 mesi prima della scadenza.

Art. 19 – Quota contratto.

Le parrocchie che usufruiscono di detto contratto devono versare ogni 3 anni l'importo di E 35 a favore della FIUDAC/S sul c/c n. 411919 Banca Mediolanum (ABI 03062 – CAB 34210) intestato a: Segreteria nazionale FIUDAC/S, via S. Antonino n. 7/A – 24122 Bergamo.

Roma, 6 dicembre 2001.

Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI)
Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi FIUDAC/S)