Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Aprile 2004

Convenzione 14 dicembre 1960

Organizzazione delle nazioni Unite.
Convenzione sulla lotta contro la discriminazione nell’istruzione. Parigi, 14 dicembre 1960.

(resa esecutiva in Italia con L. 13 luglio 1966, n. 656)

1. – 1. Ai fini della presente Convenzione il termine “discriminazione” comprende ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, l’opinione politica o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, che abbia per oggetto o per effetto la distruzione o l’alterazione dell’uguaglianza di trattamento in tema di istruzione e, in particolare:

a) di allontanare una persona o un gruppo dall’accesso ai diversi tipi e gradi di istruzione;

b) di limitare ad un livello inferiore l’educazione di una persona o di un gruppo;

c) salvo quanto stabilito all’art. 2 della presente Convenzione, di istituire o mantenere sistemi o istituti di istruzione separati per alcune persone o gruppi; o

d) di porre una persona o un gruppo in una condizione incompatibile con la dignità dell’uomo.

2. Ai fini della presente Convenzione il termine “istruzione” riguarda i diversi tipi e i differenti gradi dell’istruzione e comprende l’accesso all’istruzione, il suo livello e la sua qualità, così come le condizioni nelle quali essa è dispensata.

2. – Quando sono ammesse dallo Stato, le situazioni seguenti non sono considerate come costituenti discriminazione ai sensi dell’articolo 1 della presente Convenzione:

(omissis)

b) la creazione o il mantenimento, per motivi d’ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituti separati che dispensano una istruzione che corrisponde alle scelte dei genitori o dei tutori legali degli alunni, se l’iscrizione a questi sistemi o la frequentazione di questi istituti resta facoltativa e se l’istruzione è dispensata in conformità alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l’istruzione dello stesso grado;

(omissis)

5. – 1. Le Alte Parti contraenti convengono:

a) che l’educazione deve avere di mira il pieno sviluppo della personalità umana e il rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra le nazioni e tutti i gruppi razziali e religiosi, così come lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;

b) che occorre rispettare la libertà dei genitori e, ove occorra, dei tutori legali: 1) di scegliere per i loro ragazzi istituti diversi da quelli pubblici, purché conformi alle norme minime che possono essere prescritte o approvate dalle autorità competenti; e 2) di assicurare, secondo le modalità applicative proprie della legislazione di ogni Stato, l’educazione religiosa o morale dei fanciulli conformemente alle proprie convinzioni; che inoltre, nessuno e nessun gruppo dovrebbe essere costretto a ricevere una istruzione religiosa incompatibile con le proprie convinzioni;

c) che occorre riconoscere agli appartenenti a minoranze nazionali il diritto di svolgere proprie attività educative, compresa la gestione di scuole e, secondo la politica di ogni Stato in materia di istruzione, l’utilizzo o l’insegnamento della loro lingua, a condizione tuttavia:

(i) che questo diritto non sia esercitato in modo da impedire agli appartenenti alle minoranze di comprendere la cultura e la lingua di tutta la collettività e di prendere parte alle attività di quest’ultima, o in modo da compromettere la sovranità nazionale;

(ii) che il livello di istruzione in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; e

(iii) che la frequenza di queste scuole sia facoltativa.

(omissis)