Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Novembre 2003

Convenzione 22 novembre 1969

Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 22 novembre 1969)

1. – (Obbligo di rispettare i diritti). – 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione e a garantire il libero e completo esercizio ad ogni persona che sia soggetta alla loro giurisdizione, senza alcuna distinzione fondata sulla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altra indole, origine nazionale o sociale, situazione economica, nascita o ogni altra condizione sociale.

2. Agli effetti della presente Convenzione, ogni essere umano è persona.

12. – (Libertà di coscienza e di religione). – 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di coscienza e di religione. Tale diritto implica la libertà di conservare la propria religione o le proprie credenze, o di cambiare religione o credenze, nonché la libertà di professare e divulgare la propria religione o le proprie credenze, da solo o collettivamente, in pubblico come in privato.

2. Nessuno può essere oggetto di misure coercitive dirette a limitare la libertà di conservare religione o credenze o di cambiare religione e o credenze.

3. La libertà di professare la propria religione o le proprie credenze è soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge al fine di proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la moralità pubblica o i diritti o le libertà altrui.

4. I genitori, e all’occorrenza i tutori, hanno diritto di impartire ai loro figli e pupilli l’educazione religiosa e morale che è conforme alle loro convinzioni.

16. – (Libertà di associazione). – 1. Ogni persona ha diritto di associarsi liberamente per finalità ideologiche, religiose, politiche, economiche, professionali, sociali, culturali, sportive o di qualsiasi altra natura.

2. L’esercizio di tale diritto può essere assoggettato esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che siano necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti o le libertà altrui.

3. Le disposizioni del presente articolo non precludono la imposizione di restrizioni legali né il divieto di esercitare il diritto di associazione per i membri delle forze armate e della polizia.

17. – (Diritti della famiglia). – 1. La famiglia è l’elemento naturale e fondamentale della società e deve essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Si riconosce il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia ad ogni uomo e donna che abbiano l’età e le condizioni richieste a tal fine dalla legge interna, nella misura in cui queste non violino il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso delle parti.

4. Le Parti contraenti debbono adottare le misure necessarie per assicurare l’eguaglianza dei diritti e l’adeguata parità delle responsabilità degli sposi in relazione al matrimonio, durante il matrimonio ed in caso di scioglimento dello stesso. In caso di scioglimento, saranno adottate disposizioni che assicurino la necessaria protezione dei figli, in funzione esclusiva dei loro interessi e del loro benessere.

5. La legge deve riconoscere gli stessi diritti ai figli nati fuori dal matrimonio e a quelli nati nel matrimonio.

19. – (Diritti del fanciullo). – Ogni fanciullo ha diritto alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore, da parte delle sua famiglia, della società e dello Stato.

22. – (Diritto di circolazione e di residenza). – (Omissis).

8. In nessun caso lo straniero può essere espulso o rinviato in un altro Paese, sia o meno il Paese d’origine, qualora il suo diritto alla vita o alla libertà personale rischi di essere violato per motivi di razza, religione, condizioni sociali od opinioni politiche.

(Omissis).

24. – (Uguaglianza davanti alla legge). – Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Di conseguenza, hanno diritto ad uguale protezione dalla legge, senza alcuna discriminazione.