Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2008

Decisione 05 giugno 2008

Consiglio dell’Unione europea.
Decisione, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario
(2008/431/CE)

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 11 giugno 2008, L 151/36)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità sta operando al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
(2) La convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996 nel contesto della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (di seguito la «convenzione»), apporta un valido contributo alla protezione dei minori a livello internazionale ed è pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano applicate al più presto.
(3) La decisione 2003/93/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 ha autorizzato gli Stati membri a firmare la convenzione nell’interesse della Comunità. Gli Stati che all’epoca erano membri della Comunità hanno firmato la convenzione il 1o aprile 2003, ad eccezione dei Paesi Bassi che l’avevano già firmata. Hanno firmato la convenzione anche altri Stati che non erano membri della Comunità al 1o aprile 2003.
(4) In occasione dell’adozione della decisione 2003/93/CE il Consiglio e la Commissione avevano concordato che alla decisione avrebbe fatto seguito una proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizzasse gli Stati membri a ratificare la convenzione, ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità, in tempo utile.
(5) Alcuni Stati membri hanno già ratificato la convenzione o vi hanno già aderito.
(6) Alcuni articoli della convenzione hanno ripercussioni sul diritto comunitario derivato in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dalla convenzione che non incidono sul diritto comunitario. La Comunità e gli Stati membri hanno pertanto competenze concorrenti a concludere la convenzione.
(7) La convenzione dispone che possano esserne parte solo gli Stati membri sovrani. Pertanto, la Comunità non può ratificare la convenzione né aderirvi.
(8) È pertanto opportuno che, nell’interesse della Comunità e alle condizioni di cui alla presente decisione, il Consiglio autorizzi in via eccezionale gli Stati membri a ratificare la convenzione o ad aderirvi, ma non gli Stati membri che l’hanno già ratificata o vi hanno già aderito.
(9) Per garantire l’applicazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella Comunità, l’articolo 2 della decisione 2003/93/CE imponeva agli Stati membri di presentare una dichiarazione all’atto della firma della convenzione. (10) Gli Stati membri che hanno firmato la convenzione il 1° aprile 2003 hanno presentato la dichiarazione di cui all’articolo 2 in tale occasione. Altri Stati membri che non hanno firmato la convenzione a norma della decisione 2003/93/CE hanno presentato la dichiarazione dopo l’adesione all’Unione europea. Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno presentato la dichiarazione e dovrebbero pertanto presentare ora la dichiarazione di cui all’articolo 2 della presente decisione.
(11) Gli Stati membri che sono autorizzati dalla presente decisione a ratificare la convenzione o ad aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Essi dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione.
(12) Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Consiglio autorizza il Belgio, la Germania, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito a ratificare la convenzione dell’Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (di seguito la «convenzione»), ovvero ad aderirvi, nell’interesse della Comunità, nel rispetto delle condizioni stabilite negli articoli 3 e 4.
2. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio autorizza la Bulgaria, Cipro, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia a presentare la seguente dichiarazione:
«Gli articoli 23, 26 e 52 della convenzione concedono alle parti contraenti una certa flessibilità ai fini della semplicità e della rapidità del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La normativa comunitaria prevede un sistema di riconoscimento ed esecuzione che è almeno altrettanto favorevole quanto le norme stabilite dalla convenzione. Di conseguenza, una decisione emanante da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea su una questione relativa alla convenzione è riconosciuta ed eseguita in […] in applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o di adesione siano depositati simultaneamente presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, se possibile anteriormente al 5 giugno 2010.
2. Entro il 5 dicembre 2009, gli Stati membri di cui al paragrafo 1, in seno al Consiglio, scambiano informazioni con la Commissione sulla data in cui prevedono che le rispettive procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione siano espletate. La data e le modalità per il deposito simultaneo sono fissate su questa base.

Articolo 4

Gli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, informano per iscritto il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi quando le procedure parlamentari necessarie alla ratifica o all’adesione sono state espletate indicando che i loro strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati in una fase successiva conformemente alla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Sono destinatari della presente decisione tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
D. MATE