Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 17 ottobre 2018, n.2807/2016

In due distinte decisioni, il Comitato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite ha rilevato una violazione dei diritti umani nella
normativa francese che multa il porto del niqab, il velo islamico
integrale. In particolare, il Comitato ha ritenuto una simile
limitazione della libertà religiosa non necessaria e
sproporzionata rispetto all'obiettivo che la legge si pone, il
"vivere insieme". Gli Stati possono certamente richiedere
agli individui di mostrare il proprio volto in determinate circostanze
per motivi di identificazione, ma questo non può portare al
divieto generalizzato di indossare un simbolo religioso. Anzi, un
simile ostacolo, più che proteggere le donne velate
integralmente, come la norma si propone, rischia di produrre il
risultato opposto: confinarle all'interno delle proprie
abitazioni, impedendo loro l'accesso ai servizi pubblici e
marginalizzandole.

Decisione 17 ottobre 2018, n.2747/2016

In due distinte decisioni, il Comitato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite ha rilevato una violazione dei diritti umani nella
normativa francese che multa il porto del niqab, il velo islamico
integrale. In particolare, il Comitato ha ritenuto una simile
limitazione della libertà religiosa non necessaria e
sproporzionata rispetto all'obiettivo che la legge si pone, il
"vivere insieme". Gli Stati possono certamente richiedere
agli individui di mostrare il proprio volto in determinate circostanze
per motivi di identificazione, ma questo non può portare al
divieto generalizzato di indossare un simbolo religioso. Anzi, un
simile ostacolo, più che proteggere le donne velate
integralmente, come la norma si propone, rischia di produrre il
risultato opposto: confinarle all'interno delle proprie
abitazioni, impedendo loro l'accesso ai servizi pubblici e
marginalizzandole.

Decisione 06 dicembre 2013, n.3

Dopo diversi anni in cui non era stato possibile raggiungere il consensus su nuovi impegni
della c.d. dimensione umana, l’ultima Ministeriale
dell’OSCE ha adottato – tra le altre – la decisione
n. 3/13 sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o
credo.
Con tale decisione il Consiglio dei Ministri ha
richiamato e riaffermato gli impegni precedentemente assunti dalla
CSCE/OSCE, invitando agli Stati partecipanti a svolgere diverse azioni
al fine di rispettare, tutelare e garantire la libertà di
pensiero, coscienza, religione o credo.
Tra queste azioni che
gli Stati partecipanti sono invitati a intraprendere, alcune
presentano tratti di novità rispetto ai precedenti commitments OSCE. Esse sono:
– la promozione e facilitazione del dialogo interreligioso;

l’incoraggiamento ad includere le comunità religiose nel
dibattito pubblico;
– la promozione del dialogo tra
comunità religiose ed organismi governativi;

l’adozione di politiche atte a promuovere il rispetto e la
protezione delle religious
properties
(così configurando in capo agli Stati
partecipanti una positive
obligation
in tal senso).
[Si ringrazia per la segnalazione
del documento e il relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Decisione 28 giugno 2011

Il ricorso delle associazioni islamiche svizzere contro la norma
relativa al divieto di costruire minareti (art. 72, comma 3 della
Costituzione svizzera, modificato nel 2009) è inammissibile perché
non risulta lo status di “vittima” dei ricorrenti in relazione agli
articoli 9 e 14 della CEDU. In particolare non risulterebbe dimostrato
il legame tra i ricorrenti e il pregiudizio (anche potenziale) che
deriva dalla norma contestata.

————————-
In OLIR.it:
Corte Europea dei diritti dell’uomo. DECISIONE 28 GIUGNO 2011
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5658]:_
Ouardiri contre la Suisse. Luoghi di culto: decisione sulla
ricevibilità_

Decisione 21 settembre 2010

L’associazione francese “Association Les Témoins
de Jéhovah” (Associazione cristiana dei Testimoni di Geova di
Francia) lamenta un trattamento discriminatorio riguardo al regime
fiscale francese applicabile agli enti di culto.
L’Associazione rifiuta di dichiarare l’entità delle donazioni
ricevute, chiedendo, invece, l’esenzione fiscale concessa
alle associazioni religiose; di conseguenza, il governo francese ha
imposto una tassa del 60 per cento su tutte le offerte religiose, con
effetto retroattivo relativo a un periodo di quattro anni, dal 1993
al 1996. Il governo ha inizialmente richiesto un pagamento
complessivo di circa 45 milioni di euro. Durante tutti i procedimenti
giudiziari in Francia, i ricorrenti hanno sostenuto che la
tassazione contestata fosse un attacco diretto alla loro libertà
religiosa. Infatti era stata loro imposta nell’ambito della “lotta”
del governo francese contro le cosiddette “sette”. I Testimoni di
Geova hanno sostenuto che da quando la tassa retroattiva del 60 per
cento è stata applicata a tutte le donazioni ricevute nel periodo
dei quattro anni, tale imposta sia impossibile da pagare in quanto le
donazioni sono già state utilizzate per le spese di gestione
correnti dell’associazione. La Corte Europea ha stabilito
all’unanimità che sotto il profilo dell’art. 9 l’istanza è
ammissibile: è necessario infatti l’esame del merito della causa,
per determinare se il regime fiscale del governo francese abbia
interferito oppure no con la libertà religiosa dei Testimoni di
Geova in Francia. Inammissibile, invece, la censura sotto il profilo
dell’art. 14 della CEDU, in quanto le vie di ricorso interne a questo
riguardo non sono state esaurite.

Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]

Decisione 26 novembre 2009, n.2009/895/CE

Posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2009 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3, vista la raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) […]