Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Giugno 2011

Decreto 05 maggio 2011

Tribunale di Piacenza. Decreto 5 maggio 2011: "Matrimioni dello straniero e mancato rilascio del nulla osta per motivi religiosi".

IL TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
 

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dr. Marisella GATTI presidente
dr. Gianluigi MORLINI giudice
dr. Manuela ANDRETTA giudice- relatore
visti gli atti del procedimento n. 1465/2010 r.g.vol.; sentite le parti; udita la relazione del giudice relatore; sciogliendo la riserva;

OSSERVA


Che con ricorso depositato il 4 ottobre 2010 dinanzi al Tribunale di Piacenza, ai sensi dell'art. 98 c.c., ***** e ***** (cittadina algerina, residente a Piacenza dal 2005) hanno impugnato il provvedimento con il quale l'ufficiale di stato civile del Comune di Piacenza ha respinto la richiesta di pubblicazioni di matrimonio presentata dagli odierni ricorrenti per assenza di nulla osta da parte della competente autorità del paese di origine della signora …;

che a fondamento del ricorso gli odierni ricorrenti allegano di non aver potuto ottenere il nulla osta previsto dall'art. 116 c.c., poiché l'Algeria subordina il rilascio del documento di nulla osta allo “attestato di conversione all'Islam” proveniente dal nubendo non musulmano e, nel caso in esame, il signor … non intende aderire alla religione musulmana;

che, in linea di principio, sebbene per contrarre matrimonio in Italia lo straniero debba presentare all'ufficiale dello stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente dalla quale risulti che, a tenore delle leggi cui è sottoposto nel paese d'origine, nulla osta al matrimonio stesso, tuttavia la giurisprudenza di merito ha ammesso la possibilità di equipollenti del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. (cfr. Trib. Roma, decreto 2 gennaio 1979, in Giust. Civ., 1979, I, 741, secondo cui l'ufficiale dello stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorità competente, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti; in un caso analogo, Trib. Camerino, decreto 12 aprile 1990, in Foro It., 1990, I, 2038 ha autorizzato l'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni matrimoniali anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero, “qualora il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato e costituisca perciò un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio”; in senso analogo, Trib. Verona, decreto 6 marzo 1987, in Foro It., Rep. 1987, voce Matrimonio, n. 152, che ha ritenuto “chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e costituzionale” la norma dell'ordinamento iraniano diretta ad impedire il matrimonio per soli motivi religiosi);

che la giurisprudenza è del resto costante nell'autorizzare l'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione di un nubendo alla religione dell'altro) e costituisca perciò un'arbitraria (o discriminatoria) preclusione del diritto di contrarre matrimonio (cfr. Trib. Milano, decreto 13 marzo 2007, in Quad. dir. e pol. eccl. 2007, 829; Trib. Barcellona P. G., decreto 9 marzo 1995, in G. mer. 1996, 702; Trib. Genova, decreto 4 aprile 1990, in G. mer., 1992, 1195; Trib. Camerino, decreto 12 aprile 1990, cit.);

che, alla luce dei citati precedenti giurisprudenziali, deve ritenersi che il giudice possa supplire alla mancanza o all'inadeguatezza del certificato, il quale rappresenta non una condizione per contrarre matrimonio, ma soltanto una formalità probatoria, con valore puramente certificativo;

che, nel caso in esame, premesso che risulta provato che lo Stato dell'Algeria subordina il rilascio del nulla osta all'adesione alla fede musulmana del cittadino non musulmano (cfr. doc. n. 8), l'attuale mancanza di provvedimento autorizzatorio da parte dello Stato dell'Algeria, per la mancata conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano, implica l'impossibilità per i ricorrenti di contrarre matrimonio;

che una simile situazione di fatto – peraltro non imputabile alle parti ricorrenti, in considerazione del diritto di libertà religiosa garantito dall'art. 8 della Costituzione – non può comportare, alla luce dei principi generali dell'ordinamento interno italiano e dell'ordinamento internazionale, la preclusione di un diritto fondamentale della persona (e non del solo cittadino italiano), qual è quello di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto;

che dall'esame della documentazione prodotta non emergono profili di impedimento matrimoniale, risultando la libertà di stato dei ricorrenti (cfr. doc. nn. 10, 11 e 12);

che il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;

che, alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, il ricorso deve essere accolto (per analoghe conclusioni, cfr. Trib. Piacenza, decreto 3 febbraio 1986 e Trib. Piacenza, decreto 30 luglio 1987, inedite, che hanno autorizzato l'ufficiale dello stato civile a procedere alla pubblicazione del matrimonio, sul presupposto che il mancato rilascio da parte, rispettivamente, dell'Algeria e della Siria, del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. costituisse grave violazione dei diritti dei cittadini e delle libertà dell'individuo sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Norme del Diritto Internazionale; in senso analogo anche il recente decreto emesso dal Tribunale di Piacenza il 21 maggio 2010, agli atti del presente procedimento);

che deve, pertanto, dichiararsi illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di Piacenza alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti ed ordinarsi, di conseguenza, al medesimo di procedervi;

che, in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, può disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti, in ragione della richiesta avanzata in tal senso dai ricorrenti;

che, comunque, appare opportuno evidenziare che, nell'uniformare il proprio operato alla legge, l'ufficiale dello stato civile, quale funzionario della Pubblica Amministrazione, non può prescindere dal fare applicazione del diritto vivente, considerando la disposizione di legge non nella sua mera letteralità, ma inverata nella interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza;

che, nel caso in esame – considerato il recente precedente del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2010, intervenuto in un caso analogo e, peraltro, conforme a risalente giurisprudenza del medesimo, come di altri Tribunali – l'ufficiale dello stato civile bene avrebbe potuto procedere alle richieste pubblicazioni matrimoniali, peraltro facendo doverosa applicazione del principio costituzionale di cui all'art. 3, che impone di trattare in modo analogo i casi uguali;

P.Q.M.
 

1) Dichiara illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di Piacenza alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti e ordina al medesimo di procedere alla formalità richiesta da *****,  e da *****;

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate.

Si comunichi alle parti.

 

Giovedì, 5 Maggio 2011