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    Decreto 22 febbraio 2016

    Trascrizione tardiva/posticipata del matrimonio ebraico

    Data: 22 febbraio 2016
    Autore:
    Tribunale Civile
    Argomento:
    Confessioni religiose, Matrimonio, Comunità ebraica, Trascrizione
    Dossier:
    Confessioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Esclusione, Ammissibilità, Matrimonio ebraico, Trascrizione tardiva, Trascrizione posticipata, Efficacia ex tunc; Trasmissione dell'atto di matrimonio
    Parte della dottrina ha evidenziato la cd. “trascrizione tardiva” è un istituto tipico del diritto concordatario (v. art. 8 dell’Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi", dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non è stata impedita da un "vizio" nel normale iter, ma non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo "tardivamente" - ma anche in questo caso con effetti retroattivi - il matrimonio religioso a suo tempo celebrato; nei sensi sopra ricordati, a parere del Tribunale adito, la trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ciò nondimeno, esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva – nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile quella che la dottrina definisce “trascrizione con effetti ex tunc”, ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel procedimento di mera trasmissione. Secondo il giudice adito, nel silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi - nei sensi in cui è ammessa - dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –, è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio, l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo - nel caso di specie - la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello Stato Civile, prima dell’unione).

    Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 febbraio 2016: "Trascrizione tardiva/posticipata del matrimonio ebraico".

    (Pres. E. Manfredini, est. G. Buffone)

    [omissis]

    rilevato che
    nel caso di specie, allo stato la domanda può essere accolta: infatti, i ricorrenti hanno prodotto, ai fini della delibazione di cui si è detto: a) il certificato anagrafico dello stato, da cui risulta il lo stato ancora “libero”;
    b) la dichiarazione dei coniugi, firmata personalmente, nel senso di richiedere la trascrizione posticipata così manifestando il consenso attuale all’unione con effetti civili;

    rilevato che
    …., nato a Milano il …., e …., nata a Milano il …, hanno contratto matrimonio in data ….2014, ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 marzo 1989 n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;

    Il Rabbino Capo e Ministero di Culto, …., ha predisposto atto all’uopo necessario per trasmettere l’atto di matrimonio all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, per la trascrizione nei registrati civili; trasmissione programmata con atto del .. ottobre 2014; la trasmissione non è, però, poi avvenuta nel termine previsto dalla legge (di 5 giorni) per “indisposizione del Rabbino e l’inizio della festività di Sukkot (delle Capanne)” (v. dichiarazione dello stesso rabbino, del … settembre 2015);

    con istanza del .. settembre 2015 (e, cioè, dopo un anno dal matrimonio) i coniugi hanno richiesto la trascrizione tardiva del vincolo coniugale: l’ufficiale dello Stato Civile, con atto del 21 settembre 2015, ha rifiutato la trascrizione dell’atto di matrimonio rilevando il superamento del termine massimo di 5 giorni;

    con decreto dell’1 dicembre 2015, il Tribunale ha invitato i ricorrenti ad allegare la prova, all’attualità, del consenso al matrimonio e dello stato libero,

    ritenuto che

    l’atto di matrimonio non risulta mai trasmesso dal rabbino all’Ufficiale dello Stato Civile, così dovendosi rilevare un effettivo vizio sostanziale nel procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la trascrizione del vincolo coniugale;

    l’atto di matrimonio stesso, d’altro canto, risulta effettivamente celebrato in data 5 ottobre 2014, nel rispetto delle formalità previste dalla legge regolativa dell’unione e alla presenza di quattro testimoni maggiorenni;

    ai sensi della legge 101 del 1989, il matrimonio celebrato con rito ebraico è suscettibile di produrre effetti civili nell’ordinamento interno a condizione che sia trascritto nei registri dello Stato Civile e che, in particolare, la trasmissione dell’atto matrimoniale avvenga entro il termine di 5 giorni dalla celebrazione: in tal caso, il procedimento di
    trascrizione assume un valore di particolare importanza poiché, come evidenzia la Dottrina, in questo caso la trascrizione ha efficacia costitutiva ex tunc;

    nel caso in cui la trasmissione dell’atto matrimoniale avvenga decorso il termine di 5 giorni, parte della Dottrina, pertanto, stima non ammissibile la trascrizione cd. tardiva reputando, peraltro, tale istituto non previsto nella legge del 1989 e non estensibile analogicamente guardando a casi simili, tenuto conto del carattere eccezionale della
    previsione; d’altro canto, altra Dottrina propende per l’ammissibilità della trascrizione successiva alla scadenza del termine, se non altro là dove il superamento del termine stesso dipenda da cause non imputabili agli sposi;

    sul punto, autorevolmente, taluni hanno evidenziato la cd. “trascrizione tardiva” è un istituto tipico del diritto concordatario (v. art. 8 dell’Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi", dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non è stata impedita da un "vizio" nel normale
    iter, ma non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo "tardivamente" – ma anche in questo caso con effetti retroattivi – il matrimonio religioso a suo tempo celebrato;

    nei sensi sopra ricordati, a parere di questo Tribunale, la trascrizione tardiva non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

    ciò nondimeno, esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva – nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile quella che la Dottrina definisce “trascrizione con effetti
    ex tunc”, ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel procedimento di mera trasmissione: a parere di questo Ufficio, nel silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa –
    dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –, è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che, per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio, l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili (e ciò è provato producendo la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello Stato Civile, prima dell’unione, come nel caso di specie);

    nel caso di trascrizione posticipata, in ogni caso, gli effetti della trascrizione ex tunc non sono suscettibili di recare pregiudizio ai terzi che mantengono gli eventuali diritti acquisiti;

    rilevato che

    nel caso di specie, allo stato la domanda può essere accolta: infatti, i ricorrenti hanno prodotto, ai fini della delibazione di cui si è detto:
    a) il certificato anagrafico dello stato, da cui risulta il lo stato ancora “libero”;
    b) la dichiarazione dei coniugi, firmata personalmente, nel senso di richiedere la trascrizione posticipata così manifestando il consenso attuale all’unione con effetti civili;

    P.Q.M.

    Ordina all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione del matrimonio contratto da ….
    Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
    Si comunichi

    « Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 » Sentenza 20 maggio 2016, n.579

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