Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2005

Decreto generale 27 marzo 1999

Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale del 27 marzo 1999: “Norme circa l’ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1999)

La XLV Assemblea Generale

PREMESSO CHE
* l’ammissione in seminario di alunni usciti o dimessi da altro seminario o da case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica esige un’attenzione specifica e un discernimento vocazionale adeguato soprattutto a motivo delle attuali condizioni sociali culturali ed ecclesiali;
* la responsabilità dell’ammissione coinvolge in primo luogo il Vescovo diocesano che accoglie, ma richiede la leale collaborazione del Vescovo proprio dell’alunno uscito o dimesso, o dei responsabili dell’istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di provenienza;
* le norme attualmente vigenti richiedono un’adeguata esplicitazione per renderle idonee alla peculiarità dei casi riscontrabili;

VISTI
* il n. 39 della Ratio institutionis sacerdotalis della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 19 marzo 1985;
* il n. 87 del documento normativo della C.E.I. La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana del 15 maggio 1980;
* l’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica alle Conferenze Episcopali circa l’ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose dell’8 marzo 1996;
* i nn. 7 e 8 della Lettera circolare circa gli scrutini sulla idoneità dei candidati della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Vescovi diocesani e agli altri Ordinari che hanno facoltà di ammettere agli Ordini sacri del 10 novembre 1997;
* il Messaggio del Papa al Penitenziere Maggiore Card. Baum del 20 marzo 1998 (n. 5);
* il can. 241 del Codice di diritto canonico;

IN FORZA
del mandato speciale concesso dalla Santa Sede con l’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica dell’8 marzo 1996, prot. n. 157/96;
A NORMA del can. 455, §1 del Codice di diritto canonico

delibera

ART. 1
Per l’ammissione nei seminari maggiori italiani di alunni, anche stranieri, usciti o dimessi da altro seminario o da case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica sono da osservare le seguenti disposizioni:
1. L’alunno, uscito volontariamente o dimesso da un seminario o da una casa di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica deve presentare domanda scritta e motivata al Vescovo diocesano del seminario presso il quale intende essere ammesso, per il tramite del rettore del seminario medesimo; nel caso di seminari interdiocesani o regionali, la domanda è presentata al Vescovo della diocesi nella quale il candidato intende essere incardinato.
In tale domanda il richiedente espone le ragioni che hanno determinato l’abbandono o la dimissione e dichiara altresì che il proprio direttore spirituale, esplicitamente interrogato e richiesto, non lo ha sconsigliato dal persistere nel proposito di accedere agli ordini sacri.
2. Il rettore, ricevuta la domanda, richiede a nome del Vescovo – cui incombe l’obbligo grave di investigare circa le cause dell’uscita o della dimissione – una dichiarazione scritta al rettore del seminario o al responsabile della formazione dell’istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di provenienza, nella quale deve essere descritto il curricolo del candidato; in particolare devono essere indicate in modo completo e veritiero le cause che hanno determinato l’abbandono o la dimissione del medesimo.
3. Il rettore acquisisce una conoscenza diretta del soggetto interessato mediante colloqui ed incontri prolungati nel tempo, attraverso i quali verifica anche il contenuto delle informazioni ricevute; richiede inoltre il parere motivato del parroco del candidato, o di un sacerdote che lo conosca effettivamente e ne ha seguito il cammino ecclesiale.
Di norma il rettore abbia anche colloqui con il rettore o con il responsabile della formazione dell’istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica di provenienza.
4. Per una migliore valutazione del caso, soprattutto se vengono indicate ragioni inerenti la struttura della personalità (per es. presenza di tare ereditarie, problemi concernenti la maturità affettiva, umana, anomalie psichiche e sessuali, il ripetuto ricorso ad analisi o terapie psicologiche, divergenze ideologiche e dottrinali, ecc.), è opportuno chiedere la consulenza di un perito per l’esame e la valutazione della documentazione e per un’eventuale ulteriore verifica sul soggetto.
5. È opportuno richiedere un adeguato periodo di prova del candidato sotto la guida di un sacerdote, scelto dal rettore d’intesa con il Vescovo, per accertare la disponibilità del soggetto al dialogo e la capacità di accogliere le osservazioni ricevute. Di questa esperienza il sacerdote incaricato presenta una relazione scritta. Durante il periodo di prova il candidato deve essere seguito anche da un direttore spirituale, approvato dal Vescovo.
6. Prima che si pervenga alla decisione, il Vescovo disposto ad accogliere il richiedente informa il Vescovo proprio del medesimo e ne domanda il parere.
Se si tratta di un alunno uscito o dimesso da una casa di formazione di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, il Vescovo disposto ad accogliere informa il superiore maggiore dell’istituto o della società e ne domanda il parere.
Qualora venga presentato per l’ordinazione diaconale o presbiterale un candidato accolto in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica contro il parere del Vescovo, questi non deve promuovere all’ordinazione (cf. can. 1052, § 3).
7. L’ammissione è decisa dal Vescovo, d’intesa col rettore del seminario, il quale ordinariamente chiede il parere degli altri educatori circa gli elementi emersi dall’indagine preliminare. La decisione circa l’ammissione, redatta per iscritto dal rettore o – in mancanza – da un sacerdote delegato dal Vescovo ed opportunamente motivata, è comunicata all’interessato, al rettore del seminario di provenienza, al Vescovo proprio del richiedente o al superiore maggiore dell’istituto di vita consacrata o della società di vita apostolica.
Restano ferme le disposizioni vigenti circa la documentazione da acquisire e conservare nella cartella personale dei candidati agli Ordini Sacri (cf. can. 241, §§ 1-2 e allegato n. I della citata Lettera circolare della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti).
8. Il segreto, cui sono tenuti il confessore e il direttore spirituale, non esime gli stessi dall’obbligo gravissimo di dissuadere, con ogni energia, dal proseguire verso il sacerdozio i candidati che non sono in possesso delle virtù necessarie, soprattutto la castità indispensabile per l’impegno celibatario, ovvero mancano del necessario equilibrio psicologico o non manifestano una sufficiente maturità di giudizio.
9. Se la domanda del candidato non viene accolta, la decisione è comunicata al medesimo per iscritto e non è suscettibile di impugnazione.
10. Non possono essere prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che, dopo il diciottesimo anno di età, per una seconda volta hanno lasciato il seminario o l’istituto, o ne sono stati dimessi.
11. I rettori dei seminari e i responsabili delle case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica sono tenuti in coscienza a fornire le informazioni richieste, attenendosi ai dati in loro possesso.
12. Fatto salvo in ogni caso il rispetto del foro interno, le richieste di informazione e le informazioni rilasciate circa i candidati sono coperte da doverosa riservatezza in coerenza con il diritto alla buona fama e alla tutela dell’intimità personale (cf. can. 220), senza peraltro che ciò legittimi i responsabili a nascondere o dissimulare il vero stato delle cose relativamente a quanto può essere comunicato in foro esterno.

ART. 2
La disciplina stabilita dalle presenti norme è applicata, con gli opportuni adattamenti, anche per l’ammissione nei seminari minori.

ART. 3
Le presenti disposizioni, vincolanti per i seminari diocesani, inter-diocesani e regionali sono comunicate ai superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica per favorire, su una materia delicata e di interesse comune, una disciplina uniforme nel discernimento dei candidati al ministero ordinato, tenuta anche presente la peculiarità propria del ministero presbiterale da esercitare nelle Chiese particolari rispetto a quello svolto negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica.