Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Maggio 2012

Decreto legge 09 febbraio 2012, n.5

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012).
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35.
(in Gazz. Uff., 9 febbraio 2012, n. 33, Suppl. ordinario n. 26)
(Testo coordinato con la legge di conversione)

(Omissis)

Art. 41. Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (1).

Art. 42. Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali.
1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze." (2).

Art. 43. Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (3).
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Omissis)

Art. 62. Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A (4).

(Omissis)

Tabella A

---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |                  |   Disposizioni
   |Tipo atto|Numero|   Data   |      Titolo      |     abrogate
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ART. 57 DEL   |
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |APPROVATO CON     |
   |         |      |          |REGIO DECRETO 2   |
   |         |      |          |DICEMBRE 1929, N. |
   |         |      |          |2262, CONCERNENTE |
   |         |      |          |I CONSIGLI DI     |
   |         |      |          |AMMINISTRAZIONE   |
   |         |      |          |DEL FONDO PER IL  |
   |         |      |          |CULTO E DEL FONDO |
   |         |      |          |SPECIALE PER USI  |
   |         |      |          |DI BENEFICENZA E  |
   |         |      |          |DI RELIGIONE DELLA|
128|D.P.R.   |364   |04/07/1979|CITTA' DI ROMA.   |intero testo

(omissis)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.
(4) A norma dell'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, la tabella di cui al presente comma è stata sostituita.