Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Settembre 2009

Decreto legislativo 08 giugno 2001, n.325

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

(G.U. 16 agosto 2001, n. 189. S.O. n. 211)

(omissis)

Art. 4
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e’ il previo accordo con la Santa Sede.

4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorita’ ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l’Unione delle Comunita’ ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunita’ interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

(omissis)