Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Luglio 2004

Decreto ministeriale 06 febbraio 2004

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Decreto Ministeriale 6 febbrario 2004: “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di utilita’ pubblica”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 52 del 3 marzo 2004)

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

di concerto con

L’AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali”;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante “testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, ed in particolare gli articoli 6 e 7;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l’art. 27 del medesimo decreto-legge;

Vista l’indifferibilita’ ed urgenza di procedere a termini di legge all’emanazione del decreto di cui al comma 9 dell’art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita’ per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle citta’ metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all’art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, il cui tracciato e’ indicato all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel gia’ citato allegato A del presente decreto.

Art. 3.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell’Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attivita’ culturali un primo elenco di beni immobili di proprieta’ dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.

2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.

3. Le competenti filiali dell’Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attivita’ culturali i dati dell’allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalita’ che prevedano l’avviso di ricevimento.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle citta’ metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.

2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all’approvazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali.

Art. 5.

1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all’archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalita’ tecnico operative di accesso sono definite nell’allegato A.

Roma, 6 febbraio 2004

Il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali
Cecchi

Il direttore generale dell’Agenzia del demanio
Spitz

Allegato A

Al decreto ministeriale 6 febbraio 2004, emanato ai sensi dell’art. 27, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

A1. Norme per la compilazione e l’invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

A1. Norme per la compilazione e l’invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati enti), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attivita’ culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it

Accesso al sistema.

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC – sezione “Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico”;
compilano la maschera per la richiesta di autenticazione, stampano il modulo e lo inviano via fax al MiBAC;
ricevono via fax l’autorizzazione all’accesso e la comunicazione della UserID e della Password (al primo collegamento e’ facolta’ dell’ente personalizzare la propria password);
si collegano on-line al sistema inserendo la propria UserID e la propria password.

Immissione dei dati.

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 “Struttura degli elenchi e delle schede descrittive”. In ogni momento della fase di immissione e’ possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E’ possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l’immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, confermano l’invio definitivo dei dati al database centrale; i dati inviati in modo definitivo non potranno piu’ essere modificabili. Il sistema non permettera’ l’invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 “Struttura degli elenchi e delle schede descrittive”).

Richiesta della verifica dell’interesse.

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via Web i dati in forma definitiva:
stampano gli elenchi e le schede descrittive, utilizzando l’apposita funzione del sistema;
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla soprintendenza regionale competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L’invio dovra’ essere effettuato secondo modalita’ che prevedano l’avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da societa’ accreditate, terze rispetto all’ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l’avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema Web.

Verifica dell’interesse.

Le soprintendenze regionali, espletata l’istruttoria:
dichiarano l’interesse culturale dei beni oggetto di verifica positiva;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell’interesse culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d’interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
ne richiedono la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Accesso alla banca dati.

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza, per i quali sia stato riconosciuto l’interesse culturale, in modalita’ di sola lettura.
L’accesso avverra’ con le medesime modalita’ descritte per la fase di invio dei dati.
Gli enti possono richiedere al MiBAC una copia informatica del database contenente i dati degli immobili di loro spettanza.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.

(omissis)