Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Gennaio 2010

Decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1974, n.712

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712 "Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente “Centro Islamico culturale d’Italia” con sede in Roma Via A. Casella n. 51"
in G.U. 11 gennaio 1975, n. 10.
 

Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istanza in data 10 ottobre 1974 con la quale il signor Abel Chasman Amani, Segretario generale del “Centro islamico Culturale d’Italia”, con sede in Roma Via A. Casella, n. 51 diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente stesso, costituito con atto pubblico del 15 luglio 1966, n.70600 di repertorio, a rogito notaio Marco Panini rosati di Roma registrato a Roma il 16 luglio 1966 al n.12694 col.1291 atti pubblici;

VISTO lo statuto aggiornato dell'ente composto di venti articolo,approvato dai competenti organi dell’associazione di cui trattasi e redatto per atto pubblico del 4 agosto 1972 n. 32590 di repertorio, a rogito stesso notaio Marco Panini Rosati , registrato a Roma il 7 agosto 1972 al n. 8728 vol.1621,atti pubblici;

VISTI gli articoli 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 10 e 11 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

VISTA la legge 6 aprile 1933 n.455

UDITO il parere del Consiglio di Stato

SENTITO il consiglio dei Ministri

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari interni

DECRETA

Art. 1
E' riconosciuta la personalità giuridica dell'ente “Centro Islamico culturale d’Italia” con sede in Roma Via A. Casella n.51

Art. 2
E' approvato lo statuto aggiornato dell'ente, composto di venti articoli redatto per atto pubblico del 4 agosto 1972 n.32590, a rogito notaio Marco Panvini Rosati, registrato a Roma il 7 agosto 1972 al n. 8728 vol.1621, atti pubblici che sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente;

Art.3
In conformità dell’art. 10 3° comma del regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289 i legittimi rappresentanti dell’ente di cui all’articolo 17 dello statuto aggiornato devono avere il domicilio in Italia.
Gli argomenti previsti dall’articolo 19 del predetto Statuto devono essere deliberati dall’assemblea straordinari dei soci con la maggioranza stabilita dall’articolo .. 3° comma del codice civile.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare 

Dato a Roma addì 21 dicembre 1974