Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Gennaio 2010

Deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2009, n.3583

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 24 novembre 2009, n. 3583: “Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti assistenziali pubblici e privati accreditati ”(*).

 
(Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 22 dicembre 2009)
 
(*)La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel BUR cartaceo, ma è consultabile nel testo in formato elettronico pubblicato all’indirizzo https://bur.regione.veneto.it
 
[L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali dott. Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.
 
La libertà religiosa e di esercizio del culto rappresenta un diritto fondamentale della persona riconosciuto e garantito a livello costituzionale (art. 19 della Costituzione).
 
La legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, stabilisce all'art. 38 che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale sia assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e che a tal fine l'Unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
 
L'assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche è prevista altresì dall'art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, accordo reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121.
 
In tale contesto normativo, varie regioni hanno già provveduto a stipulare accordi con la competente autorità ecclesiastica per la disciplina del servizio di assistenza religiosa; si ricordano a titolo di esempio la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Sicilia, l'Umbria, il Lazio, la Puglia, la Campania, la Provincia autonoma di Trento. Altre regioni, come l'Emilia−Romagna (L.R. 10 aprile 1989, n. 12) e la Sardegna (L.R. 15 aprile 1997, n. 13), hanno provveduto con legge regionale.
 
Al fine di stabilire una disciplina uniforme del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, la competente struttura regionale, previo confronto con rappresentanti della Conferenza Episcopale Triveneta, ha predisposto il testo della "Intesa tra la Regione del Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta", che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e contestuale (Allegato A).
 
L'intesa definisce indirizzi e direttive per le convenzioni tra gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani del Veneto, nel rispetto delle norme regionali in materia di spesa per il personale di cui all'art. 37 della Legge Regionale n. 2 del 2007 e relative delibere di attuazione.
 
Scopo del servizio è assicurare presso le strutture di ricovero l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno.
 
Oggetto del servizio sono le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura delle anime, alla catechesi ed all'esercizio del culto, secondo le norme canoniche. A questo possono aggiungersi, promosse dal personale di assistenza religiosa, attività di sostegno al processo terapeutico della persona ammalata, attività culturali a carattere religioso, iniziative per l'accompagnamento spirituale e umano e relazione di aiuto.
 
L'esercizio di detto servizio nella sfera dell'azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente autorità ecclesiastica e viene svolto per il tramite di assistenti religiosi, eventualmente coadiuvati da personale di assistenza religiosa designato dall'Ordinario diocesano e comunicato all'ente gestore.
 
Si precisa che si definiscono "assistenti religiosi" i sacerdoti (diocesani o religiosi) designati dall'Ordinario diocesano per il servizio di assistenza religiosa, assunti dall'ente gestore o che svolgono il medesimo servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di specifica convenzione; con l'espressione "personale del servizio di assistenza religiosa" si intende invece un'équipe composta da uno o più assistenti religiosi e da diaconi, religiosi, religiose e laici che operano quali volontari.
 
Si sottolinea che diaconi, religiosi, religiose e laici possono collaborare al servizio unicamente come volontari la cui attività viene prestata del tutto gratuitamente, previa comunicazione all'ente gestore da parte dell'Ordinario diocesano.
 
Agli assistenti religiosi, si applica il CCNL per il personale del Servizio Sanitario Nazionale − area del comparto del 7.4.1999, allegato n. 1. Nel caso di svolgimento del servizio in regime di convenzione, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, il trattamento economico da corrispondere va rapportato a quello previsto dal CCNL in relazione all'impegno garantito.
 
Si rinvia integralmente all'intesa allegata per quanto concerne la disciplina della cessazione dal servizio degli assistenti religiosi (art. 6), dei diritti e doveri degli assistenti e del personale del servizio di assistenza religiosa (art. 8), dell'orario di servizio (art. 9), delle strutture e dei beni in dotazione (art. 10) e della risoluzione delle controversie (art. 11).
 
Con il presente provvedimento si propone di approvare l'allegato Protocollo di Intesa (Allegato A).
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 
LA GIUNTA REGIONALE
 
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 
visto l'art. 19 della Costituzione;
vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
visto l'art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121;
vista la L.R. n. 2 del 2007;]
 
Delibera
 
1. di approvare il "Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati" che, allegato al presente provvedimento (Allegato A),ne forma parte integrante e sostanziale;
 
2. di demandare la sottoscrizione del protocollo di cui al precedente punto 1 al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D’INTESA
tra la Regione Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta
per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica
negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati
 
tra
 
la REGIONE VENETO, rappresentata dal Presidente pro tempore della GiuntaRegionale, on. Giancarlo Galan, autorizzato alla stipulazione del presente Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. (3583 del 24 novembre 2009)
e
 
le DIOCESI DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA VENETA, rappresentate dalMetropolita e Presidente pro tempore della Conferenza Episcopale Triveneta, card. Angelo
Scola, il quale agisce come Patriarca di Venezia ed in virtù di delega conferita in data (12 maggio 2009) da tutti e singoli i Vescovi delle Diocesi suffraganee (Adria-Rovigo, Belluno- Feltre, Chioggia, Concordia-Pordenone, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto),
 
premesso che
 
1. l’art.19 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto;
 
2. l’art.11 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l’assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, mediante ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa tra tali autorità;
 
3. l’art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza dello Stato la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 
4. la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), all’art. 38, stabilisce che “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l’Unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”.
 
5. con legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, la Regione Veneto ha provveduto al riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
 
6. le Parti con il presente Protocollo d’Intesa determinano gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private accreditate operanti nel territorio del Veneto;
 
tutto ciò premesso,
che va ritenuto parte integrante del presente Protocollo d’intesa
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
 
Art. 1 – Definizioni
 
Nel presente Protocollo d’Intesa:
a) con le espressioni “enti gestori” o “strutture di ricovero” si intendono: le Unità Locali Socio Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura carattere privatistico e, in generale, tutte le altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché le strutture pubbliche e private accreditate dedicate all’erogazione di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale;
b) con l’espressione “Ordinario diocesano” si intende: l’Ordinario diocesano per il culto cattolico competente per territorio;
c) con l’espressione “assistenti religiosi” si intendono: i sacerdoti (diocesani o religiosi) designati dall’Ordinario diocesano per il servizio di assistenza religiosa assunti dall’ente gestore o che svolgono il medesimo servizio in regime di convenzione con l’ente gestore stesso;
d) con l’espressione “personale del servizio di assistenza religiosa” si intende:
un’équipe, che in termini pastorali si chiamerà “Cappellania”, intesa come espressione del servizio religioso prestato dalla comunità cristiana nelle istituzioni sanitarie, e composta da uno o più sacerdoti (“assistenti religiosi”) cui possono essere aggregati anche diaconi, religiosi, religiose e laici che operano quali volontari.
 
Art. 2 – Ambito di applicazione
 
1. La Regione Veneto, considerando che il servizio di assistenza religiosa concorre al miglioramento dei servizi erogati dalle Aziende sanitarie ed al processo terapeutico dell’ammalato, si impegna a favorirne la presenza nelle strutture sanitarie e in quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, convenzionate, autorizzate e accreditate.
2. Nei confronti degli enti gestori privati, il presente Protocollo costituisce atto di indirizzo e direttiva generale.
 
Art. 3 – Finalità del servizio di assistenza religiosa
 
1. Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di assicurare presso le strutture di ricovero l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno.
2. L’esercizio di detto servizio nella sfera dell’azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente autorità ecclesiastica e viene svolto per il tramite di assistenti religiosi, eventualmente coadiuvati da personale di assistenza religiosa designato dall’Ordinario diocesano e comunicato all’ente gestore.
3. L’assistenza religiosa è esercitata nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall’Ordinario diocesano.
 
Art. 4 – Il personale del servizio di assistenza religiosa
 
1. Il personale del servizio di assistenza religiosa si qualifica in: assistenti religiosi (sacerdoti, diocesani o religiosi), diaconi, religiosi, religiose e laici.
2. Gli assistenti religiosi sono assunti dall’ente gestore, mentre i diaconi, religiosi, religiose e laici collaborano unicamente come volontari, previa comunicazione all’ente gestore da parte dell’Ordinario diocesano.
 
Art. 5 – Convenzioni fra gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani
 
1. L’Ente gestore e l’Ordinario diocesano possono provvedere mediante apposite convenzioni alla disciplina del servizio di assistenza religiosa, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel presente Protocollo d’Intesa, nonché nel rispetto
delle norme regionali in materia di spesa per il personale di cui all’art. 37 della Legge Regionale n.2 del 2007 e relative delibere di attuazione.
 
Art. 6 – Assunzione e cessazione dal servizio degli assistenti religiosi
 
1. L’inquadramento contrattuale e il trattamento economico degli assistenti religiosi sono determinati secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, comparto sanità, secondo lo stato giuridico ed economico applicato al personale di categoria D. Al personale di assistenza religiosa spettano le progressioni economiche orizzontali di categoria previste nella contrattazione in vigore. Gli assistenti religiosi sono assunti dall’ente gestore, su designazione dell’Ordinario diocesano, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno o parziale, stanti le previsioni di cui all’art. 38 della L. 833/1978, richiamato dal CCNL per il personale del Servizio Sanitario Nazionale – area del comparto, allegato n. 1, stipulato il 7.4.1999. Ai fini della assunzione si tiene conto dei requisiti previsti dalla normativa dei contratti collettivi nazionali vigenti.
2. La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all’Ordinario diocesano. Nell’ipotesi in cui l’ambito territoriale dell’Ente gestore comprenda più presidi, e i relativi stabilimenti si trovino in diocesi diverse, la competenza nella designazione e nella sostituzione è di ciascun Ordinario diocesano relativamente agli assistenti religiosi da assegnare al presidio che si trova nel territorio della propria diocesi.
3. La facoltà di recesso degli assistenti è esercitata per il tramite dell’Ordinario diocesano, il quale ha altresì la facoltà di richiedere all’ente gestore la risoluzione del rapporto di lavoro. L’esonero dal servizio degli assistenti religiosi, per gravi e documentati motivi, dall’Ente gestore, è disposto in accordo con l’Ordinario diocesano secondo modalità e forme precisate nella convenzione di cui al precedente articolo 5.
4. Gli assistenti religiosi possono rimanere in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, in regime di convenzione, dietro richiesta dell’Ordinario diocesano.
5. Il servizio di assistenza religiosa può essere assicurato dagli assistenti religiosi anche in regime di convenzione, a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, nei casi che saranno individuati nei protocolli attuativi tra Enti gestori e Ordinari diocesani.
6. Nel caso di assistenti religiosi in regime di convenzione, il trattamento economico da corrispondere dovrà essere rapportato a quello attribuito al personale di categoria D, secondo quanto prevede la contrattazione collettiva nazionale e quella aziendale, in relazione all’impegno garantito.
 
Art. 7 – Le prestazioni di assistenza religiosa
 
1. Il servizio di assistenza religiosa ha per oggetto le attività dirette all’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura delle anime, alla catechesi ed all’esercizio del culto, secondo le norme canoniche.
2. Il personale di assistenza religiosa può promuovere, inoltre, attività di sostegno al processo terapeutico della persona ammalata; attività culturali a carattere religioso; iniziative per l’accompagnamento spirituale e umano e la relazione di aiuto. Esso fornisce il proprio contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio e partecipa ai comitati etici; può promuovere iniziative di volontariato, in particolare per l’umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali; cura le prestazioni a carattere amministrativo riguardo l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia degli edifici di culto, degli arredi e delle suppellettili sacre).
 
Art. 8 – Diritti e doveri degli assistenti religiosi e del personale del servizio di assistenza religiosa
 
1. Per l’esercizio della propria attività, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall’Ordinario diocesano, il quale provvede alla determinazione e alla ripartizione delle funzioni, a norma del diritto canonico.
2. Quando sia necessario garantire il collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi, l’Ente gestore assume le proprie decisioni d’intesa con gli assistenti religiosi.
3. Per le attività diverse da quelle elencate nel precedente art. 7, gli assistenti religiosi dipendono dall’Ente gestore, del quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari e di comportamento, senza pregiudizio per le peculiarità del proprio servizio.
4. Agli assistenti religiosi è garantito l’accesso alle strutture di ricovero o di assistenza senza alcuna limitazione. Nel medesimi termini l’accesso è garantito anche all’Ordinario diocesano, al personale del servizio di assistenza religiosa ed ai ministri del culto cattolico in genere.
5. Gli assistenti religiosi hanno diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo previste dalla normativa e/o dai contratti collettivi nazionali ed aziendali vigenti, con le modalità stabilite dalla convenzione di cui al precedente articolo 5 fra l’Ente gestore e l’Ordinario diocesano. Collaborano, altresì, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, alle iniziative di formazione e di educazione alla salute promosse a livello aziendale per quanto attiene la dimensione etica e di umanizzazione della professione e i valori legati alla salute.
6. Gli assistenti religiosi hanno diritto a consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall’ente gestore, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo ente gestore.
7. Il personale del servizio di assistenza religiosa presta la propria opera del tutto gratuitamente.
8. Per le singole prestazioni del servizio di assistenza religiosa non è dovuto alcun compenso da parte dei destinatari.
 
Art. 9 – Orario di servizio, reperibilità e sostituzione degli assistenti religiosi
 
1. Considerata la natura del servizio, gli assistenti religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati e concordati con l’ente gestore, per un tempo comunque non inferiore al debito orario mensile previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali di categoria del personale dipendente degli enti gestori e/o dalla convenzione di cui all’articolo 5 del presente Protocollo d’Intesa, e sono sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.
2. Nelle strutture di ricovero in cui sono assegnati due o più assistenti religiosi, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall’orario di servizio è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
3. Mediante la convenzione di cui al precedente articolo 5, l’Ente gestore e l’Ordinario diocesano disciplinano i casi di sostituzione (malattia, ferie, ecc.) degli assistenti religiosi, possibilmente con sostituti che garantiscano la continuità del servizio. I sostituti, indicati dall’Ordinario diocesano, usufruiranno del trattamento economico previsto per l’assistente religioso, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Nei casi di urgenza, la medesima convenzione può prevedere la possibilità che la sostituzione venga disposta direttamente dagli assistenti religiosi, con immediata comunicazione all’Ente gestore e all’Ordinario diocesano.
 
Art. 10 – Strutture e beni in dotazione al servizio di assistenza religiosa
 
1. Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa l’Ente gestore deve garantire nelle singole strutture adeguati locali, adibiti gratuitamente ed esclusivamente alle funzioni del culto cattolico (chiesa o cappella e sacrestia), nonché spazi idonei per l’attività religiosa relativa ai servizi mortuari, ad uso ufficio per gli assistenti religiosi e i loro collaboratori, con relativi arredi, attrezzature ed accessori. Al servizio di assistenza religiosa è garantito, in orari concordati, l’uso anche non esclusivo di ulteriori spazi per riunioni.
2. Agli assistenti religiosi viene gratuitamente messo a disposizione un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all’interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa.
3. In caso di temporanea indisponibilità degli spazi di cui ai precedenti commi, l’Ente gestore garantirà l’utilizzazione gratuita di strutture provvisorie, ma comunque adeguate alle necessità di servizio, concordando con l’Ordinario diocesano il termine entro cui l’Ente medesimo dovrà mettere a disposizione gli spazi previsti dal presente Protocollo.
4. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie (escluse quelle dell’alloggio, se esterno alla struttura), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell’Ente gestore. Gli assistenti religiosi sono custodi responsabili dei beni mobili ed immobili destinati all’assolvimento del servizio.
5. Ai locali adibiti all’esercizio del culto (chiesa o cappella) gli assistenti religiosi potranno far accedere liberamente persone esterne, in conformità alla destinazione cultuale degli stessi.
 
Art. 11 – Commissioni paritetiche e risoluzione delle controversie
 
1. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 5, è istituita apposita commissione paritetica, così composta: a) un presidente designato di comune intesa dalle Parti; b) un membro designato dall’ente gestore; c) un membro designato dall’Ordinario diocesano. Tutti durano in carica tre anni.
2. Alla commissione paritetica è affidata la soluzione delle controversie relative alla interpretazione ed alla applicazione del presente Protocollo d’Intesa.
 
Art. 12 – Norme finali
 
1. Le convenzioni in essere tra enti gestori e Ordinari diocesani continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.