Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto assessoriale 02 dicembre 2015, n.2167

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE – DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO – AREA 5 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Decreto Assessoriale n. 2167/2015 del 2 dicembre 2015: "ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE" L’ASSESSORE Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; Visto il […]

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Parere 28 settembre 2012

Testo approvato il 28 settembre 2012 e pubblicato il 16 ottobre 2012
[fonte: www.governo.it/bioetica]

Legge regionale 12 marzo 2008, n.3

L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. (omissis) ARTICOLO 7 Diritti della persona e della famiglia […] 2. I gestori delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali assicurano: a)la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da […]

Varie 23 gennaio 2008

Non è configuarabile il reato di omicidio del consenziente in forma
omissiva (artt. 40 II co. e 579 c.p.), nell’ipotesi in cui un
paziente, affetto da malattia incurabile, rifiuti l’idratazione e la
nutrizione forzata, accettando solo la terapia sedativa ed antalgica.
Il rifiuto opposto dal malato alla nutrizione artificiale è infatti
giuridicamente efficace, perché rientrante nell’art. 32, secondo
comma Cost., per il quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla
legge. In questa ipotesi, dunque, la relativa omissione del medico non
è penalmente rilevante, venendo meno l’obbligo giuridico ex art.
40, secondo comma c.p., e dovendosì altresì rispettare la volontà
del singolo paziente.

Sentenza 02 aprile 2007, n.3016

I presidi del servizio sanitario nazionale, siano essi pubblici che
privati, vanno considerati in linea di principio su di un piano di
parità, assicurata attraverso un meccanismo di finanziamento del
settore basato sul sistema di remunerazione a tariffa delle
prestazioni sanitarie rese all’utenza, sia per quelle direttamente
erogate dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia per quelle
acquistate, in base ad accordo o contratto, da ogni altra struttura
accreditata. Vi è tuttavia una peculiarità che distingue
l’operatività delle strutture pubbliche da quelle private. I presidi
sanitari pubblici, a differenza degli altri soggetti privati
accreditati, hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti
anche oltre il tetto preventivato, nei limiti ovviamente della loro
capacità operativa determinata dall’assetto strutturale ed
organizzativo. Le strutture private, invece, pur prestando un servizio
pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad
erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del servizio
sanitario nazionale unicamente nei limiti stabiliti negozialmente (nel
caso di specie, veniva riconosciuto come gli atti impugnati tendessero
ad imporre una proposta “contrattuale” essenzialmente basata sul
presupposto di un protocollo di intesa elaborato per la sanità
privata, rispetto al quale la ricorrente – titolare di un ospedale
“classificato”, ex lege n. 132 del 1968 – era estranea).