Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Gennaio 2008

Intesa 18 maggio 2007


Intesa


tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e l’ARCIDIOCESI DI TRENTO relativa alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Tra i Signori:

□ LORENZO DELLAI, nato a Trento, il 28 novembre 1959, e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, piazza Dante 15 – Trento, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa in qualità di Presidente della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata “Provincia”;

□ Mons. LUIGI BRESSAN, nato a Sarche (TN), il 9 febbraio 1940, e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede dell’ARCIDIOCESI DI TRENTO, piazza Fiera n. 2 – Trento, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Trento, di seguito denominata “Arcidiocesi”;

in conformità alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 743 di data 13 aprile 2007, che ha approvato la definizione della presente Intesa:

Premesso:

• che con D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare” e successive modifiche, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia sono state trasferite, per il rispettivo territorio, alle Province di Trento e Bolzano;
• che i beni mobili e immobili di interesse religioso di proprietà degli enti ecclesiastici ed istituti religiosi civilmente riconosciuti operanti nel territorio della Provincia rivestono un considerevole interesse nell'ambito dell'esercizio delle competenze statutarie primarie della stessa in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e demoantropologico;
• che l’articolo 12 dell'accordo sottoscritto in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, comportante modifiche al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato e portato ad esecuzione con legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede rapporti di reciproca collaborazione fra la Pubblica amministrazione e l'Autorità ecclesiastica per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
• che l’Arcidiocesi esercita una sua responsabilità nella tutela e valorizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà degli enti ecclesiastici e degli istituti religiosi civilmente riconosciuti della diocesi, in quanto testimonianza della storia, della cultura e delle tradizioni della popolazione trentina, e la promuove presso gli enti ecclesiastici proprietari, direttamente e tramite il Museo Diocesano Tridentino, l'Archivio Diocesano e la Biblioteca Diocesana;
• che in data 17 giugno 2000 è stata stipulata un’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento, relativa alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, definita sulla base dei principi di quella sottoscritta in data 13 settembre 1996 fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, portata ad esecuzione con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571;
• che l’articolo 3 bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, introdotto dall’articolo 16, comma 1, della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, ha stabilito che i “rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento, per quanto attiene ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, sono regolati da apposita intesa” e che il comma 6 del citato articolo 16 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ha stabilito che, in attesa della stipula della nuova intesa, “i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento, per quanto riguarda i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche continuano a essere regolati dall’intesa” sottoscritta il 17 giugno 2000;
• che ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è stato emanato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.;
• che in data 26 gennaio 2005 è stata sottoscritta una nuova intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, che tiene conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano in materia introdotte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
• che in data 19 aprile 2005 è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento per la catalogazione dei beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, approvato con determinazione del dirigente della Soprintendenza per i beni storico-artistici n. 51, di data 10 marzo 2005;

tutto ciò premesso,

si impone l’adozione della presente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 17 giugno 2000 fra la Provincia e l’Arcidiocesi.

La nuova Intesa viene definita sulla base degli indirizzi di quella sottoscritta fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana in data 13 settembre 1996, portata ad esecuzione con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, e della successiva intesa sottoscritta in data 26 gennaio 2005, portata ad esecuzione con D.P.R. n. 78 del 4 febbraio 2005.

La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche non sono oggetto della presente Intesa, in quanto disciplinate da distinto accordo.

Quanto sopra costituisce parte integrante della presente Intesa.

Art. 1. (Finalità)

1. Scopo della presente Intesa è l’attivazione della reciproca collaborazione fra la Provincia, cui competono le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili, e l’Arcidiocesi, quale Autorità ecclesiastica territorialmente competente, per armonizzare con le esigenze di carattere religioso l’applicazione delle leggi vigenti in materia e gli interventi di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni mobili e immobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.
2. Nell’ambito della prevista collaborazione vengono individuati come compiti prioritari:
a) l’inventariazione, la catalogazione, la documentazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni mobili e immobili di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
b) gli interventi di recupero e restauro del patrimonio monumentale ed artistico di proprietà ecclesiastica.

Art. 2. (Reciprocità di informazione)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare, attraverso le strutture e gli organi competenti, la più ampia informazione per il perseguimento delle finalità e dei compiti prioritari di cui all’articolo 1.

Art. 3. (Osservatorio per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica)

1. Le Parti convengono sulla costituzione di un apposito organo, denominato “Osservatorio per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica”, al quale compete:
a) la verifica dell’attuazione delle forme di collaborazione previste dalla presente Intesa;
b) l’esame dei problemi di comune interesse;
c) l’individuazione e lo sviluppo di nuove forme di collaborazione fra le Parti;
d) lo scambio reciproco di informazioni in ordine sia ai programmi disciplinati dalla normativa provinciale, sia a quelli predisposti dall’autorità ecclesiastica, in relazione anche alle iniziative sostenute mediante la concessione di contributi pubblici e privati.
2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico:
– dal Dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato;
– dal Dirigente della Soprintendenza per i beni archeologici o suo delegato;
– dal Dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici o suo delegato;
– dal Dirigente della Soprintendenza per i beni librari e archivistici o suo delegato;
– dal Dirigente della Soprintendenza per i beni storico-artistici o suo delegato;
– dal Responsabile dell’Ufficio di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi o suo delegato;
– dal Responsabile del Museo Diocesano Tridentino o suo delegato;
– da un membro della Commissione Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi con competenze nel settore del patrimonio monumentale o suo delegato;
– da un membro della Commissione Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi con competenze nel settore del patrimonio storico-artistico o suo delegato;
– da un quinto componente designato dall’Arcidiocesi con competenze in ambito teologico e liturgico o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Soprintendenza per i beni storico-artistici. Le riunioni, presiedute alternativamente dal Dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato e dal Responsabile dell’Ufficio di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi o suo delegato, sono tenute alternativamente presso le sedi della Provincia e dell’Arcidiocesi e sono convocate almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che uno dei due presidenti lo ritenga opportuno.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare funzionari della Provincia, rappresentanti di enti e istituzioni ecclesiastiche e altri esperti, la cui presenza sia ritenuta di volta in volta utile, dalle Parti, per la trattazione degli argomenti in discussione.
5. L’Osservatorio stabilisce le modalità per il proprio funzionamento.

Art. 4. (Interventi su beni culturali mobili e immobili di interesse religioso di proprietà ecclesiastica)

1. La Provincia concorre alla realizzazione degli interventi sui beni culturali di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche sia direttamente che mediante concessioni di contributi, nei limiti delle disposizioni dettate dalle normative di settore, tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle riunioni dell’Osservatorio di cui al precedente articolo 3.
2. Ai fini della più efficace collaborazione tra le Parti, la definizione da parte degli organi provinciali dei programmi di intervento sul patrimonio storico e artistico di interesse religioso di proprietà ecclesiastica e i relativi piani di spesa avverrà sentito il Responsabile dell’Ufficio diocesano di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici o un suo delegato. In particolare gli organi provinciali informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro eventuali proposte, nonché valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso. Gli organi ecclesiastici a loro volta informano gli organi provinciali circa gli interventi che intendono intraprendere.

Art. 5. (Procedure di autorizzazione per interventi su beni mobili e immobili di interesse religioso di proprietà di enti ecclesiastici, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica)

1. Spetta all’Ordinario diocesano (Arcivescovo o Vicario generale) valutare congruità e priorità delle proposte per interventi di conservazione del patrimonio di interesse religioso promosse dagli enti ecclesiastici presenti sul territorio della diocesi. Questi impartisce direttive in merito secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. L’inoltro agli Uffici provinciali competenti delle richieste di autorizzazione ai lavori di restauro e di ogni altra richiesta di autorizzazione prevista dalla normativa di tutela vigente, concernenti beni culturali di interesse religioso di proprietà di enti ecclesiastici sottoposti all’Autorità diocesana, avverrà esclusivamente tramite l’Ufficio diocesano di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici che dovrà corredarle del proprio parere, segnalando l’eventuale incidenza di specifiche esigenze di culto.
3. Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica civilmente riconosciuti concorrono all’attuazione della presente Intesa tenuto conto delle loro peculiarità. In relazione all’interesse religioso dei beni culturali oggetto delle istanze presentate dagli stessi, sarà in ogni caso cura del Superiore religioso acquisire nella fase istruttoria il parere dell’Ufficio diocesano di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici.
4. L’evasione delle pratiche, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, da parte degli uffici provinciali sarà regolarmente notificata all’ufficio di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi. Sarà cura del Dirigente della competente Soprintendenza comunicare l’eventuale assunzione di provvedimenti difformi dal parere di tale Ufficio, al fine di addivenire ad una contemperazione dei diversi interessi sottesi.

Art. 6. (Esigenze di culto)

1. Circa gli interventi di conservazione e i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto, l’autorità provinciale competente procede, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con l’Ordinario diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela.

Art. 7. (Provvedimenti di custodia)

1. L’Arcidiocesi e la Provincia concordano che le opere tutelate di interesse religioso di proprietà ecclesiastica devono di norma essere conservate nelle loro sedi originarie, qualora il mantenimento in situ ne garantisca la corretta conservazione e idonee condizioni di sicurezza.
2. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il Dirigente della competente Soprintendenza, previo accordo con l’Ufficio di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici, ne dispone il trasferimento presso il Museo Diocesano Tridentino o il deposito dello stesso Museo, in quanto muniti di idonei impianti di sicurezza oppure, in subordine, presso musei pubblici. Anche l’Ufficio diocesano di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici ne potrà disporre il deposito presso il Museo Diocesano Tridentino, previa autorizzazione del Dirigente della competente Soprintendenza.
3. La stessa procedura è adottata nel caso di beni culturali mobili già di proprietà di parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all’uso profano dall’Autorità ecclesiastica competente, che non possono essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione.

Art 8. (Inventariazione e catalogazione)

1. L’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di interesse religioso di proprietà ecclesiastica costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. L’Arcidiocesi e la Provincia concordano la più ampia e reciproca collaborazione e scambio di dati e informazioni, anche attraverso supporti informatici, in merito agli interventi di inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, secondo le modalità definite fra l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e la Conferenza episcopale italiana, riportate nella circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali di data 14 gennaio 1998, prot. n. 286/A14 e degli indirizzi specifici che potranno essere emanati dall'Osservatorio di cui al precedente articolo 3, assumendo obblighi di reciprocità nell’uso delle informazioni raccolte, nel rispetto delle specifiche competenze e della proprietà del materiale prodotto.
2. A tal fine, la Provincia e l’Arcidiocesi collaborano alle rispettive attività di inventariazione e catalogazione di tali beni. Le Parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. La Provincia assicura il sostegno all'attività di inventariazione promossa dall’Arcidiocesi. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma si rimanda a quanto stabilito dall’Accordo di collaborazione tra la Provincia e l’Arcidiocesi per la catalogazione dei beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, approvato con determinazione del dirigente della Soprintendenza per i beni storico-artistici n. 51, di data 10 marzo 2005, sottoscritto in data 19 aprile 2005.

Art. 9. (Sicurezza e accessibilità)

1. La sicurezza dei beni culturali mobili e immobili di interesse religioso di proprietà ecclesiastica riveste primaria importanza. A tal fine, la Provincia e l’Arcidiocesi assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, degrado e abbandono.
2. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma precedente sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita al pubblico sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita al pubblico in base ad accordi tra i Dirigenti delle Soprintendenze competenti per materia e i Rettori delle chiese.

Art. 10. (Scavi e ricerche)

1. L’Arcidiocesi fornisce la propria collaborazione per gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto.
2. La programmazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 avvengono nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente, previo accordo con l’autorità ecclesiastica, in relazione alle esigenze di culto.
3. Di tali interventi la Provincia e l’Ufficio diocesano di Arte Sacra e tutela dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi provvederanno a darsi tempestiva e reciproca comunicazione, concordando tempi e modi dell’esecuzione dei lavori.

Art. 11. (Fruizione, valorizzazione e interventi di conservazione)

1. L’Arcidiocesi e la Provincia concordano ampia e reciproca collaborazione volta a promuovere, anche congiuntamente, iniziative culturali, mostre, percorsi e manifestazioni interessanti beni culturali di carattere religioso, nonché altre forme di fruizione pubblica e valorizzazione degli stessi, in relazione alla corretta salvaguardia delle opere e nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge in materia. A tal fine potranno essere individuati, di comune accordo, modalità ed ambiti operativi delle rispettive istituzioni museali presenti sul territorio provinciale.
2. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine, le Parti concordano ampia e reciproca collaborazione per assicurare il rispetto della legislazione vigente in materia di requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori o restauratori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate.

Art. 12. (Corsi di aggiornamento)

1. L'Arcidiocesi e la Provincia concorrono nell'organizzazione di corsi di aggiornamento:
– per volontari che gratuitamente possano coadiuvare fedeli e visitatori, all’interno delle chiese, a comprendere i significati culturali e religiosi dei beni ivi contenuti;
– per addetti alla custodia degli edifici di culto;
– per restauratori dei beni storico-artistici e architettonici, facenti parte del patrimonio ecclesiastico;
– per schedatori di beni storico-artistici e architettonici, facenti parte del patrimonio ecclesiastico.

Art. 13. (Modalità di attuazione)

1. L'attuazione della presente Intesa, nel rispetto degli indirizzi e dei suggerimenti che saranno forniti dall’Osservatorio di cui al precedente articolo 3, è rispettivamente demandata alle strutture provinciali e agli organismi diocesani competenti per materia.

Art. 14. (Decorrenza)

1. La presente Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione, sostituendo da tale
data l’intesa attualmente vigente, firmata il 17 giugno 2000, e avrà durata a tempo indeterminato.
2. Ciascuna delle Parti firmatarie ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Intesa, facendone pervenire formale disdetta all’altra, con un preavviso di almeno sei mesi.
3. Durante il periodo di vigenza, la presente Intesa potrà comunque essere oggetto di verifica periodica e modificata di comune accordo.

Redatta in due originali, uno per ciascuna Parte aderente all’Intesa, letta, accettata e sottoscritta.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE Lorenzo Dellai

ARCIDIOCESI DI TRENTO
L’ARCIVESCOVO Mons. Luigi Bressan

(Fonte: Ufficio Stampa Provincia Autonoma di Trento)