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    Legge 08 giugno 2009, n.67

    Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

    Data: 08 giugno 2009
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Confessioni religiose, Università confessionali, Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, Riconoscimento titoli
    Dossier:
    Chiesa avventista, Confessioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Titolo di scuola secondaria superiore, Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, Confessioni religiose acattoliche, Istituto avventista di Cultura Biblica, Lauree in teologia, Diplomi in teologia e cultura biblica
    File PDF: 5035-legge-08-giugno-2009-n-67.pdf
    Legge 8 giugno 2009, n. 67: “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”. (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del 19 giugno 2009; rettifica in […]

    Legge 8 giugno 2009, n. 67: “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

    (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 140 del 19 giugno 2009; rettifica in G.U. n. 147 del 27 giugno 2009)

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga
    la seguente legge:

    Art. 1.
    Approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

    1. È approvata l’allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l’intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell’articolo 37, terzo comma, della citata intesa.

    Art. 2.
    Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516

    1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
    «1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 8 giugno 2009
    NAPOLITANO
    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    ALLEGATO
    (articolo 1)

    Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno modificativa dell’art. 12 dell’Intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

    PREAMBOLO

    La Repubblica Italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l’opportunità di procedere alla modificazione dell’intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono ai sensi ell’articolo 37, comma 3, della citata intesa di modificare le seguenti disposizioni:

    Articolo 1
    (Istituto Avventista di Cultura Biblica)

    1. Il comma primo dell’articolo 12 dell’intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituita dal seguente:

    “Articolo 12

    1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola seconda Italianariore.”

    Articolo 2
    (Legge di approvazione)

    1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell’art. 8 della COstituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente itnesa, al quale sarà allegato il testo dell’intesa stessa.

    Roma, 4 aprile 2007

    Il Presidente del COnsiglio dei Ministri
    On. Romano Prodi

    Il Presidente dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avvetiste del 7° Giorno
    Pastore Daniele Benini


    RETTIFICA

    Errata-Corrige. Comunicato relativo alla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante “Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 140 del 19 giugno 2009).

    Nell’allegato (articolo 1) alla legge in epigrafe, alla pagina 2 della soprindicata Gazzetta Ufficiale, nell’articolo 1, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: “… del titolo di studio di scuola seconda Italianariore.”, leggasi ” … titolo di studio di scuola secondaria superiore”.

    « Sentenza 17 aprile 2009, n.2331 » Legge 08 giugno 2009, n.68

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