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    Legge 21 marzo 2016, n.45

    Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

    Data: 21 marzo 2016
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Libertà religiosa, Immigrazione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Accoglienza, Diritti fondamentali, Dignità umana, Vittime, Migranti, Vittime dell'immigrazione, Istituzione della Giornata Nazionale, 3 ottobre, Sensibilizzazione della opinione pubblica
    Legge 21 marzo 2015, n. 45: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione". [in vigore dal 16 aprile 2016] Articolo 1 1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti […]

    Legge 21 marzo 2015, n. 45: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione".

    [in vigore dal 16 aprile 2016]

    Articolo 1

    1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.

    2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

    Articolo 2

    1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza.

    2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza.

    Art. 3

    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  

    Data a Roma, addi' 21 marzo 2016

    MATTARELLA

    Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

    Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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