Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Motu proprio 17 agosto 2016

Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016 [in vigore dal 1° gennaio 2017]. [fonte: www.vatican.va] STATUTO DEL DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE Articolo 1 Nome §1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia […]

Sentenza 02 agosto 2016, n.8990

La disposizione del decreto commissariale impugnato, con la quale
viene consentito che il medico rilasci il certificato dello stato di
gravidanza della donna interessata o ne attesti la volontà di
interrompere la gravidanza, costituisce adempimento ai doveri
professionali di quest'ultimo e non determina alcuna compressione
della libertà di coscienza, posto che la decisione relativa
alla interruzione della gravidanza in ogni caso spetta
all'interessata che può recedere da tale proposito”.
Ne consegue che è da escludere che l'attività di
mero accertamento dello stato di gravidanza richiesta al medico di un
consultorio si presenti come atta a turbare la coscienza
dell'obiettore, trattandosi, invece, di attività meramente
preliminari. Quanto alla prescrizione dei farmaci contraccettivi
"del giorno dopo", la censura secondo cui le specifiche
specialità medicinali attualmente in commercio sortirebbero
l'effetto di un aborto chimico, poiché non sarebbe
possibile escludere che abbiano effetto anche in un momento successivo
al concepimento, causando la perdita dell'embrione umano
già formatosi, occorre ricordare come il legislatore abbia
inteso quale evento interruttivo della gravidanza quello che
interviene in una fase successiva all'annidamento dell'ovulo
nell'utero materno, mentre tali circostanze non si riscontrano con
nell'uso di metodiche anticoncezionali i cui effetti si esplicano
in una fase anteriore all'annidamento dell'ovulo.

Sentenza 30 giugno 2016, n.13435

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti
del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito
della propria famiglia, posto dall'art. 1 della l. n. 184 del
1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di
adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore
interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nel caso in
cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non
transitoria, le cure necessarie, con conseguente
configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono,
in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed
educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura. 

Legge 21 marzo 2016, n.45

Legge 21 marzo 2015, n. 45: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione". [in vigore dal 16 aprile 2016] Articolo 1 1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti […]