Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Settembre 2011

Legge regionale 12 luglio 2011, n.12

l.r. 12 luglio 2011, n. 12: Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

ARTICOLO 1

Applicazione della normativa nazionale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’ e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell’articolo 7, commi 8 e 9, dell’articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
e 12, dell’articolo 128 e dell’articolo 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al
presente capo.
2. I riferimenti al ‘Bollettino ufficiale della Regione’ e alla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana’ contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla ‘Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana’; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.
3. Sono fatti salvi l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) all’Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;
c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell’articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell’Amministrazione regionale.

(omissis)