Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Febbraio 2005

Legge regionale 16 gennaio 1995, n.2

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 2: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, Norme in materia di edilizia di culto e disciplina
urbanistica dei servizi religiosi”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 6 del 18 gennaio 1995)

ARTICOLO 1

L’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:

dal primo comma, dopo le parole “di opere di culto e di ministero pastorale”, vengono eliminate le parole “compresi l’ufficio e l’abitazione del parroco e le relative pertinenze, nonchè di istituti di istruzione religiosa”.

Il terzo comma è così modificato:

3. I contributi “una tantum” sono concessi alle Autorità di cui al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese.

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

6. Entro gli stessi termini l’ordinario diocesano o l’Autorità religiosa competente inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma, accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

7. Per l’ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovrà essere presentato, nei termini che saranno stabiliti dall’Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l’indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.

L’ottavo comma è sostituito dal seguente:

8. All’erogazione dei contributi “una tantum” provvede l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalità di cui al comma quarto dell’articolo 3 della presente legge.

ARTICOLO 2

L’art. 4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell’applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonchè quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero;
c) gli immobili adibiti, nell’ esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro.

2. Gli interventi previsti nell’articolo 1 possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma.

3. In relazione al disposto dell’art. 4 della legge 29 settembre 1064, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

ARTICOLO 3

L’art. 7 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:

1. I Comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al comma primo dell’art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far tempo dall’esercizio 1995 e nei successivi, un apposito capitolo mediante prelievo dal fondo previsto dall’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione.

2. La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell’ anno precedente anche per l’ edilizia convenzionata e senza tenere conto degli scomputi operanti per l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le cessioni di aree e all’interno del limite massimo del trenta per cento, viene stabilita in relazione alle necessità accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti Autorità religiose.

3. La somma come sopra determinata viene corrisposta alle Autorità religiose entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

4. Le Autorità religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l’esecuzione di opere ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall’accreditamento e trasmettono entro tre mesi dall’ esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.

5. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli interessi.

6. In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma è accantonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari al dieci per cento dei contributi di cui al precedente primo comma.

7. E’ in facoltà delle competenti Autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.

8. Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, l’organo di controllo, su impulso del Presidente della Regione e/o dei soggetti indicati nell’ articolo 1, provvede a mente dell’art. 34 della legge 5 agosto 1992, n. 12.

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell’ articolo 1 gli immobili dell’ ex GIL – Gioventù Italiana del Littorio – con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi esclusivamente per attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.

ARTICOLO 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.