Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 agosto 2018, n.1939/2018

Il TAR di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 Cost., la questione di
legittimità costituzionale relativa all’art. 72, commi 1
e 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui
stabilisce che – in assenza o comunque al di fuori delle
previsioni del Piano delle attrezzature religiose – non sia
consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa, a
prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla
specifica opera. Secondo il TAR, tali previsioni sono di dubbia
legittimità costituzionale in quanto preordinano una completa e
assoluta programmazione pubblica della realizzazione di
“attrezzature religiose”, in funzione delle
“esigenze locali” – rimesse all’apprezzamento
discrezionale del Comune – a prescindere dalle caratteristiche
in concreto di tali opere, e persino della loro destinazione alla
fruizione da parte di un pubblico più o meno esteso,
introducendo così un controllo pubblico totale, esorbitante
rispetto alle esigenze proprie della disciplina urbanistica, in ordine
all’apertura di qualsivoglia spazio destinato
all’esercizio del culto (o anche di semplici attività
culturali a connotazione religiosa).

Circolare 20 febbraio 2017, n.3

La Redazione di OLIR.it ringrazia il Prof. Alberto Fossati –
Università Cattolica di Milano per la segnalazione del
documento.

Sentenza 27 ottobre 2011, n.5778

L'art. 71, comma 1, lett. c – bis, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12,
così come inserito dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2011
n. 3, ha ricondotto nella categoria delle "attrezzature di
interesse comune per servizi religiosi… gli immobili (comunque)
destinati a sedi di associazioni, società o comunità di
persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità
statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione,
all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di
preghiera, scuole di religione o centri culturali". In tale
contesto, pertanto, la trasformazione – inoppugnabilmente avvenuta nel
caso di specie – del preesistente "negozio" in luogo
preminentemente adibito a culto non può che richiedere, anche
per la concomitantemente contestata realizzazione al piano
seminterrato di un tavolato interno, il rilascio del titolo edilizio
abilitante al mutamento della destinazione d'uso dei relativi
locali.

Sentenza 08 novembre 2013, n.2485

Nel caso in esame un Comune lombardo ha negato la possibilità
di destinare una porzione del proprio territorio ad attrezzature
religiose per il culto islamico evidenziando, da un lato, il forte
impatto sociale che tale destinazione avrebbe provocato e,
dall'altro, la mancata stipulazione, da parte dell’ente
richiedente, della convenzione prevista dall’art. 70, comma
secondo, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005. Il ricorso presentato
dalla associazione culturale islamica ricorrente è stato
accolto in base a due ordini di motivazioni. In primo luogo, il
Giudice adito ha rilevato che la normativa regionale non subordina la
possibilità di destinare aree per attrezzature religiose al
gradimento o alla condizione della “tolleranza sociale” da
parte della maggioranza della popolazione residente. Per quanto
riguarda invece la mancata stipula della convezione sopra citata, la
Corte ha ritenuto che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato
che ciò sia dipeso dal fatto che la bozza, presentata dal
Comune, riguardasse aspetti non rilevanti ai fini urbanistici ed
edilizi ma incidenti sulle pratiche del culto o su aspetti
organizzativi dell’ente.

Sentenza 23 settembre 2010, n.6415

Il fatto che i servizi prestati da una associazione siano rivolti ad
una comunità appartenente ad una determinata confessione religiosa,
ma dichiaratamente erogati al solo scopo di promuoverne l’integrazione
e l’inserimento nella società, non rivela la volontà di destinare i
locali in cui essa ha la propria sede a luogo di culto o comunque ad
attività connesse all’esercizio del ministero pastorale. La volontà
di attuare una particolare destinazione d’uso – nel caso di
specie, quale “attrezzatura di interesse comune per servizi
religiosi” – deve, infatti, trovare una corrispondenza nella natura e
nella tipologia di opere realizzate e non può essere inferita
dall’uso di fatto che possa, in precedenza, essere stato posto in
essere, tanto più quando l’istanza di sanatoria non faccia
riferimento alcuno ad una destinazione di tipo religioso.

Sentenza 15 maggio 2008, n.172

E’ legittimo il diniego dell’Amministrazione comunale alla
realizzazione di una “cappelletta votiva” su di un’area destinata a
verde agricolo. Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto
infondata la doglianza della ricorrente secondo cui la destinazione a
verde agricolo di un’area non costituirebbe valido motivo per
impedire la realizzazione di un edificio di culto che, quale opera di
“infrastrutturazione secondaria” risponderebbe ad un interesse
pubblico primario dell’Amministrazione comunale, pertanto non
assoggettato, né subordinato alle destinazioni urbanistiche impresse
dal piano regolatore generale.

Legge provinciale 11 agosto 1997, n.13

Legge provinciale Bolzano 11 agosto 1997, n. 13: “Legge urbanistica provinciale”. (omissis) ARTICOLO 65 Opere di urbanizzazione 1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria: a) strade residenziali, b) spazi di sosta e di parcheggio, c) fognature, d) rete idrica, e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, f) pubblica illuminazione, g) spazi di verde […]