Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2009

Legge regionale 16 settembre 1988, n.48

Regione Lombardia, Legge Regionale 16 settembre 1988, n. 48: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socioassistenziali".

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988)

(omissis)

Art. 2. Tutela dell’utente: garanzie generali.

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1, nonché per garantire il rispetto della libertà, della
dignità e della personalità degli utenti, gli enti competenti sono tenuti a:

a) informare compiutamente, mediante adeguati mezzi di divulgazione gli utenti sui loro diritti, sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, sui criteri e requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, sulle possibilità di scelta esistenti, nonché sui compiti e responsabilità del personale medico, paramedico ed amministrativo, in relazione alle funzioni ad esso attribuite nell’ambito dei singoli servizi e presidi;

b) assicurare, secondo i principi della Costituzione, che sia rispettata la dignità personale e sociale degli utenti, che sia garantito il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con il solo limite derivante dalle esigenze collettive e tecniche di erogazione delle prestazioni;

c) fornire tutte le prestazioni dovute alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle Leggi e dai piani regionali e locali;

d) adottare modalità di fruizione delle prestazioni, motivatamente ed imparzialmente applicate e rese pubbliche mediante adeguati mezzi di informazione; in particolare rispettare le liste di attesa per l’accesso ai ricoveri ospedalieri ed alle altre prestazioni sanitarie, fatte salve le urgenze motivate, e rendere, di norma, disponibili le strutture di ricovero più confortevoli e moderne in base alla gravità della patologia dell’utente;

e) favorire, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alla normativa vigente, la libera scelta dell’utente in ordine alle diverse strutture sanitarie esistenti nell’ambito territoriale di competenza in grado di fornire le prestazioni richieste.

2. Il personale medico, paramedico e amministrativo deve tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l’utente, rispettando altresì le sue convinzioni religiose, etiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.

(omissis)

Art. 6. Tutela dei minori.

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo III della L.R. 8 maggio 1987, n. 16 , al fine di concorrere al mantenimento dell’equilibrio psico-affettivo del minore, i servizi delle unità socio-sanitarie locali, propri o convenzionati, garantiscono sia nelle modalità organizzative che nell’attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso.

2. Gli operatori che hanno le responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisica del minore, devono dare ogni informazione sugli accertamenti diagnostici e sulle prestazioni terapeutiche e riabilitative cui il minore stesso sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione, sul loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nell’assistenza del minore stesso.

3. Quando il genitore, nell’esercizio della sua potestà, nega il proprio consenso ad attività diagnostiche e terapeutiche od assistenziali, l’operatore che ritiene tale scelta gravemente pregiudizievole per la salute del minore, può chiedere l’intervento del giudice minorile ai sensi dell’art. 333 del codice civile.

Titolo II
NORME PARTICOLARI PER LE CONDIZIONI DI DEGENZA DEGLI UTENTI RICOVERATI IN OSPEDALE

Art. 7. Rispetto della dignità personale.

1. Al ricoverato nelle strutture ospedaliere ed ai suoi accompagnatori, deve essere sempre garantito il rispetto della dignità personale.

Art. 8. Opuscolo informativo.

1. Per garantire agli utenti del SSN il diritto alle informazioni sulle condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle disposizioni assunte dagli enti competenti per l’attuazione della presente Legge, al momento del ricovero in un presidio ospedaliero deve essere consegnato, a cura dell’ufficio accettazione, a ciascun degente o suo accompagnatore, un opuscolo contenente tutte le indicazioni utili.

2. In ogni caso l’opuscolo deve contenere le informazioni su:

a) i servizi sanitari esistenti, la loro organizzazione, i responsabili delle diverse unità operative, con particolare riguardo a quanto previsto dal successivo art. 9, le modalità di erogazione delle prestazioni e di accesso alle stesse;

b) le norme di carattere igienico e organizzativo che devono essere osservate per il miglior svolgimento delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione durante il ricovero;

c) gli orari di visita e le disposizioni riguardanti i visitatori;

d) gli altri servizi di assistenza e di ausilio a disposizione dei ricoverati e loro familiari, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso.

Art. 9. Informazioni sul personale preposto alle cure.

1. I ricoverati devono essere informati con i mezzi più adeguati del nome dei medici e delle altre persone preposte a prestare loro le cure.
2. Ogni operatore, sanitario, amministrativo e tecnico, deve recare in modo visibile, al fine della immediata identificazione da parte dell’utente, l’indicazione del proprio nome e cognome, la relativa qualifica e l’unità operativa cui è preposto o addetto.

(omissis)

Art. 11. Informazioni inerenti alle indagini diagnostiche e ai trattamenti terapeutici – Diritto al rifiuto da parte degli utenti.

1. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

2. Il malato ha diritto a dettare brevi informazioni da inserire per iscritto in apposita sezione della cartella clinica, sul suo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto o quant’altro creda opportuno anche al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità in caso di errori diagnostici e terapeutici.

3. Il trattamento e le cure prescritte ai malati possono essere preceduti da informazioni fornite dai medici, se richieste.

4. Gli ammalati possono non accettare il trattamento, l’intervento o le cure che vengono loro proposte.

5. La non accettazione del trattamento, intervento o cure proposti che il medico curante ritenga indispensabili, salvo i casi di urgenza che richiedano cure immediate, deve risultare da un documento firmato dal ricoverato che attesti il suo rifiuto; se il malato rifiuta di firmare tale documento, viene redatto un processo verbale dal quale risulti il rifiuto espresso in presenza di due testimoni.

(omissis)

Art. 15. Libertà di culto.

1. I ricoverati devono essere posti in condizione di partecipare all’esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta.

Art. 16. Visita ai ricoverati.

1. I malati hanno diritto di non ricevere visitatori sgraditi; a tal fine i malati possono chiedere al personale addetto al reparto di allontanare determinate persone da essi indicate.

2. Ferme restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari pubblici o privati; se di età inferiore ai dodici anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.

2 bis. I familiari dei pazienti di età superiore ai sessantacinque anni sono autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita.

3. Le associazioni e gli enti che inviano visitatori per qualsiasi scopo presso i malati devono procurarsi preventivamente l’autorizzazione dell’amministrazione.

4. Nessuna somma di denaro può essere percepita dal personale ospedaliero a titolo di gratificazione.

(omissis)