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    Legge regionale 18 novembre 2003, n.22

    Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

    Data: 18 novembre 2003
    Autore:
    Regione Lombardia
    Argomento:
    Cimiteri e sepolture
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Convinzioni religiose, Inumazione, Cimiteri, Enti morali, Associazioni, Attività di culto, Dignità umana, Sepoltura, Pianificazione urbanistica, Decesso, Servizi necroscopici, Tumulazione, Cremazione, Servizi funebri, Servizi cimiteriali, Vigilanza sanitaria
    Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali". (da "Bollettino Ufficiale della regione Lombardia" n. 47 del 21 novembre 2003, Supplemento ordinario n. 1) Articolo 1 (Finalità ed oggetto) 1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, […]

    Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

    (da "Bollettino Ufficiale della regione Lombardia" n. 47 del 21 novembre 2003, Supplemento ordinario n. 1)

    Articolo 1
    (Finalità ed oggetto)

    1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

    Articolo 2
    (Funerali civili)

    1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

    (omissis)

    Articolo 4
    (Osservazione e trattamenti sul cadavere)

    1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell’accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
    2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
    3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
    4. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
    5. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ASL abbia certificato l’antigienicità, per:
    a)il periodo di osservazione di cui al comma 1;
    b)l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.
    6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.
    7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
    8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

    (omissis)

    Articolo 9
    (Cimiteri)

    1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
    a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
    b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;

    (omissis)

    2. Ogni comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente e cioè l’inumazione e la cremazione.

    (omissis)

    4. L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

    (omissis)

    d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
    5. La Regione, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

    (omissis)

    b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
    c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;

    (omissis)

    6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
    7. Il comune può altresì autorizzare:

    (omissis)

    b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purchè contornate da un’area di rispetto;
    c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell’ASL e dell’ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

    (omissis)

    Articolo 10
    (Provvedimenti regionali)

    1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:
    a) i requisiti e le modalità per l’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;
    b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.
    2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale si definiscono:
    a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
    b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

    (Omissis)

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